Cassazione 15

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 8 settembre 2015, n. 17787

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7410/2010 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MONZA, depositato il 09/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) (che deposita “Costituzione nuovo difensore”), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

 

1.- Con il decreto impugnato (depositato il 9.2.2010) il Tribunale di Monza ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento della s.r.l. ” (OMISSIS)” proposta dalla s.p.a. (OMISSIS), la quale lamentava l’esclusione di un credito per tributi insinuato tardivamente.

La ragione dell’esclusione – fatta propria dal giudice dell’opposizione – consiste nella mancata prova della non imputabilita’ del ritardo della insinuazione tardiva presentata oltre l’anno dall’esecutivita’ dello stato passivo.

Contro il decreto del tribunale la s.p.a. (OMISSIS)- (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali denuncia violazione della L.F., articolo 101, e vizio di motivazione.

Resiste con controricorso la curatela fallimentare intimata.

2.- Osserva la Corte che la questione posta con il ricorso e’ stata gia’ decisa con piu’ pronunce (alle quali il collegio intende assicurare continuita’) con le quali si e’ affermato il principio per il quale per far valere il credito tributario nei confronti del fallimento l’Amministrazione finanziaria o l’esattore debbono presentare l’istanza di insinuazione tardiva nel termine annuale previsto dalla L.F., articolo 101, senza che i diversi e piu’ lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l’emissione delle cartelle, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 25, possano di per se’ costituire ragioni di scusabilita’ del ritardo la quale va, invece, valutata – in caso di presentazione ultra annuale dell’istanza rispetto alla data di esecutivita’ dello stato passivo – in relazione ai tempi strettamente necessari all’Amministrazione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo (Sez. 6-1, Ordinanza n. 20910 del 11/10/2011).

La pronuncia ora richiamata concerneva una fattispecie analoga alla presente nella quale e’ stato cassato il decreto con il quale il tribunale, adito con opposizione allo stato passivo dall’esattore, il cui credito era stato escluso dal giudice delegato in ragione della tardivita’ dell’istanza di ammissione, proposta oltre l’anno, aveva ritenuto scusabile il ritardo, essendo stati consegnati i ruoli, formati a seguito di controllo della dichiarazione fiscale, quando l’anno per l’insinuazione tardiva era ormai scaduto.

Per converso, secondo la giurisprudenza di legittimita’, cio’ che rileva e’ il comportamento dell’Amministrazione nella fase di predisposizione dei ruoli al fine di accertare se la stessa, una volta avuta cognizione della dichiarazione di fallimento si sia attivata per accelerare le procedure volte a tal fine.

Deve infatti ritenersi che l’Amministrazione finanziaria, come tutti gli altri creditori, debba in linea di principio rispettare il termine annuale di cui alla L.F., articolo 101, per la presentazione delle istanza tardive di insinuazione senza che i diversi e piu’ lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e la emissione delle cartelle possano costituire una esimente di carattere generale dal rispetto del citato termine di cui alla L.F., articolo 101. In altri termini, una volta che l’amministrazione finanziaria abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, la stessa deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l’espletamento di tali incombenze.

Nella concreta fattispecie il giudice del merito ha evidenziato che l’Ente impositore era a conoscenza della dichiarazione di fallimento (risalente al 2007) mentre – evidentemente per problemi organizzativi interni – ha trasmesso al concessionario i ruoli soltanto nel 2009, pur essendo relativi a redditi risalenti dal 2001 al 2006. Attiene, dunque, ai rapporti interni tra concessionario e Ente impositore (come rilevato dalla curatela) la questione relativa all’imputabilita’ del ritardo a quest’ultimo mentre in relazione alla tardivita’ L.F., ex articolo 101, u.c., rileva, appunto, il ritardo imputabile all’ente creditore.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimita’ – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in euro 11.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori e spese forfettarie come per legge.

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