Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 8 settembre 2015, n. 17777
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente
Dott. VENUTI Pietro – Consigliere
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25293/2010 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, gia’ elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 572/2009 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 11/11/2009, R.G.N. 106/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2015 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’11 novembre 2009 la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in riforma della sentenza del Tribunale di Sassari del 22 aprile 2009, ha rigettato l’opposizione proposta dalla (OMISSIS) s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo n. 257 del 2006 emesso dal Tribunale di Sassari in favore di (OMISSIS) per il pagamento dell’indennita’ Legge n. 300 del 1970, ex articolo 18, comma 4, per il periodo compreso tra la richiesta di ripresa del servizio a seguito di dichiarazione di illegittimita’ del licenziamento, ed il ricorso, sul presupposto dell’esercizio del diritto di opzione di cui all’articolo 18, comma 5, a seguito del quale era maturato il diritto alle mensilita’ successive a tale esercizio del diritto di opzione e sino al pagamento delle 15 mensilita’ comprese nell’opzione stessa. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia sulla base della giurisprudenza che ha affermato che il rapporto di lavoro non si estingue con l’esercizio del diritto di opzione ma solo con il pagamento della relativa indennita’ sostitutiva, ed ha ritenuto irrilevante la responsabilita’ nel ritardo nel pagamento dell’indennita’ in questione, essendo invece rilevante il perdurare del danno per il lavoratore fino al pagamento dell’indennita’ conseguente all’esercizio di opzione.
L’ (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi.
La (OMISSIS) resiste con controricorso.
La causa e’ stata originariamente assegnata alla sesta sezione di questa Corte che, con ordinanza del 25 gennaio 2012, ha rimesso la causa all’udienza pubblica.
L’ (OMISSIS) ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione della Legge 20 maggio 1970, n. 30, articolo 18, commi 1, 4 e 5, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5. In particolare si deduce che il rapporto di lavoro fra le parti si conclude con l’esercizio del diritto di opzione di cui alla Legge n. 300 del 1970, articolo 18, comma 5, per cui non sussiste il diritto al pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo.
Con il secondo motivo si assume violazione e/o falsa applicazione della Legge 20 maggio 1970, n. 30, articolo 18, comma 5, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5. In particolare si deduce che comunque non sarebbero dovute le retribuzioni maturate dalla data di esercizio dell’opzione fino all’effettivo pagamento della stessa, stante la mancanza di prestazione lavorativa e dello stesso rapporto di lavoro fra le parti.
Con il terzo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 18, comma 5, e degli articoli 1218, 1223, 1225 e 1227 c.c. ex articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ omessa, carente e contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia ex articolo 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla mancata considerazione della responsabilita’ della parte nella causazione dell’evento.
Il ricorso della soc. (OMISSIS) e’ meritevole di condivisione, alla luce del principio formulato dalle Sezioni Unite di questa Corte a composizione di contrasto insorto nella Sezione Lavoro sulla questione oggetto del ricorso in disamina. Hanno affermato al proposito le Sezioni Unite nella sentenza 18353 del 2014: Ove il lavoratore illegittimamente licenziato in regime di c.d. tutela reale – e’ quale e’ quello, nella specie applicabile ratione temporis, previsto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, nel testo precedente le modifiche introdotte con la Legge 28 giugno 2012, n. 92 – opti per l’indennita’ sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facolta’ prevista dall’articolo 18 cit.,comma 5, il rapporto di lavoro si estingue con la comunicazione al datore di lavoro di tale opzione senza che permanga, per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non e’ dovuta dal lavoratore ne’ puo’ essere pretesa dal datore di lavoro, alcun obbligo retributivo con la conseguenza che l’obbligo avente ad oggetto il pagamento di tale indennita’ e’ soggetto alla disciplina della mora debendi in caso di inadempimento, o ritardo nell’adempimento, delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, quale prevista dall’articolo 429 c.p.c., comma 3, salva la prova, di cui e’ onerato il lavoratore, di un danno ulteriore.
A tale principio di diritto – al quale la Sezione lavoro si e’ pienamente conformata (da ultimo Cass. nn. 25679 del 2014 e 1169-3237 del 2015) – il Collegio intende dare piena continuita’. Ne discende l’errore di diritto commesso dalla Corte di Cagliari e la piena fondatezza del ricorso che, nei suoi primi due motivi, puntualmente lo ha denunziato.
Segue la cassazione della sentenza, con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione per l’applicazione del principio e per la regolamentazione delle spese anche del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.
Leave a Reply