Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 21 settembre 2015, n. 4407
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUARTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5269 del 2014, proposto da:
Al.Qu., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fi.De., Lu.Lo., con domicilio eletto presso Fi.De. in Roma, (…);
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via (…);
nei confronti di
Ed. Spa, in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gi.La., Cl.Ma., con domicilio eletto presso Gi.La. in Roma, Via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma: Sezione I bis n. 05427/2014, resa tra le parti, con la quale il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento danni per illegittima occupazione acquisitiva di un fondo destinato ad attività imprenditoriale agricola;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Ed. Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 giugno 2015 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Fi.De. ed altri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’appellante, sig. Qu.Al., ha svolto con la sua famiglia, per diversi anni, in qualità di affittuario, l’attività agricola e di allevamento su un fondo di proprietà della Soc Se.Ed. Spa sito in Roma, località Pineto, tra via (…).
Il 12 maggio 1981 il Ministero della Difesa ha occupato parte dell’area per realizzare talune opere militari.
Conseguentemente il sig. Qu. ha citato il Ministero della Difesa dinanzi al Tribunale di Roma chiedendo il risarcimento del danno subito.
Il Giudice adito, con sentenza n. 1233 del 1995 ha dichiarato la sua incompetenza, ritenendo la cognizione della causa spettante alla Corte di Appello in quanto concernente la determinazione dell’indennità di esproprio.
La Corte di Appello di Roma, tuttavia, con sentenza n. 12460 del 1998, valutando l’occupazione come appropriativa, ha dichiarato la sua incompetenza.
Il Tribunale di Roma, successivamente adito per il risarcimento del danno, con sentenza n. 16641 del 2007, ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998, così come modificato dall’art. 7 della legge n. 205/2000. Sicché il sig. Qu. ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il risarcimento del danno patito per l’occupazione eseguita in assenza di un formale decreto di espropriazione, prospettando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice amministrativo è competente a dirimere le controversie relative alla procedura acquisitiva; 2) il danno patito va quantificato in un importo pari a euro 1.348.265,21 oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
Il TAR, in accoglimento dell’eccezione, ha declinato la propria giurisdizione, affermando che “all’occupazione dei beni in affitto da parte del ricorrente è seguito, contrariamente a quanto affermato dallo stesso, il decreto di espropriazione n. 444/16169 del 10 maggio 1989 (cfr. all. 1 della memoria dell’Avvocatura dello Stato del 18 maggio 2009)…… Nel caso di specie, peraltro, il decreto di espropriazione e stato adottato ma non è stato impugnato, circostanza che se fosse intervenuta con l’ulteriore esito demolitorio del medesimo provvedimento avrebbe comunque consentito di ritenere sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo anche per la successiva fase di risarcimento del danno (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n. 3724/2007)”.
In sostanza, secondo il giudice di prime cure, poiché sarebbe intervenuto un decreto di esproprio ormai inoppugnabile, non potrebbe parlarsi di risarcimento del danno ma semmai – si deve desumere – di indennità conoscibili esclusivamente dal GO.
La sentenza è gravata dal sig. Qu. A supporto del gravame lo stesso deduce:
1) travisamento dei fatti. La sentenza sarebbe basata sull’erroneo presupposto che un decreto d’esproprio vi sia stato, nonostante tale assunto sarebbe smentito: a) da ben cinque pronunce del Giudice ordinario, le quali hanno sempre confermato che la procedura è stata caratterizzata da una dichiarazione di pubblica utilità e dai decreti d’occupazione d’urgenza, senza emanazione del decreto d’esproprio; b) dal comportamento processuale dell’avvocatura dello Stato, che nei vari giudizi dinanzi al GO non avrebbe mai parlato di un decreto d’esproprio; c) dalla circostanza che – nonostante l’avvocatura abbia dichiarato di allegare nel proprio fascicolo il decreto d’esproprio n. 444/16169 del 10 maggio 1989 – nulla risulta al fascicolo.
2) violazione del principio dell’autonomia della domanda risarcitoria. Nella sentenza gravata, il TAR sembrerebbe affermare, a sostegno del difetto di giurisdizione, l’esistenza della pregiudiziale amministrativa, ossia della necessaria e previa impugnazione dell’atto amministrativo dal quale deriva il danno, e ciò in violazione dell’art. 30 del c.p.a.
Nel giudizio si è costituito il Ministero per il tramite dell’avvocatura dello Stato, senza svolgere argomentazioni difensive.
Si è costituita anche la Società Ed. s.p.a. eccependo la propria estraneità alla lite.
A seguito dell’udienza tenutasi il 3 febbraio 2015, il Collegio ha disposto con ordinanza istruttoria che l’amministrazione depositasse copia del decreto d’esproprio, non rinvenuto in atti.
La causa è stata successivamente richiamata all’udienza del successivo 16 giugno 2015 e trattenuta per la decisione.
L’appello è fondato.
Oltre ai rilievi prospettati dall’odierno appellante concernente il giudicato civile di cui alle sentenze nn. 2075/1999 della Corte d’Appello di Roma e 16641/2007 del Tribunale civile di Roma – le quali, rispettivamente affermano, la prima che la controversia avrebbe dovuto essere rimessa al competenza del Tribunale civile non essendosi ritualmente conclusa la procedura ablativa e non vertendosi pertanto in materia di indennità di esproprio, e la seconda, che essendo l’occupazione del fondo avvenuta nella vigenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, non seguita però dall’emissione del decreto di esproprio, della questione avrebbe dovuto conoscere il giudice amministrativo) – è dirimente la mancanza, nel fascicolo processuale, del decreto d’esproprio menzionato dall’avvocatura nel giudizio di prime cure.
Stante la rilevanza ed importanza del documento ai fini della decisione della questione di giurisdizione, il collegio ne ha ordinato la produzione all’amministrazione.
Nessun adempimento v’è stato da parte dell’amministrazione, e ciò comprova il travisamento denunciato dall’appellante.
Non sussistendo un decreto d’esproprio, non v’è alcun dubbio che la domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo conseguente a dichiarazione di pubblica utilità, sia comportamento mediatamente riconducibile al potere, come tale pacificamente rientrante, in uno con la connessa domanda risarcitoria, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (CdS, sez. V, 24/4/2013, n. 2279; da ultimo Cass. SSUU, 14 dicembre 2013, n. 27994).
La sentenza di prime cure dev’essere pertanto cassata con rinvio al primo giudice. Avuto riguardo all’esito non v’è luogo per pronunciare in ordine alle rimanenti questioni.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Per l’effetto, annulla la sentenza con rinvio al primo giudice.
Condanna l’amministrazione alla refusione delle spese del doppio grado in favore del sig. Al.Qu., forfettariamente liquidate in Euro 3.000,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere
Diego Sabatino – Consigliere
Raffaele Potenza – Consigliere
Giulio Veltri – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 21 settembre 2015.
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