Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 13 luglio 2015, n. 14582

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CASTROPIGNANO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente giuntivo domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), unitamente all’avv. (OMISSIS), dal quale e’ rappresentato e difeso in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, unitamente all’avv. (OMISSIS), dal quale e’ rappresentato e difeso in virtu’ di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 118/08, pubblicata il 22 maggio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2015 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. (OMISSIS) per delega del difensore del ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza del 4 luglio 2005, il Tribunale di Campobasso dichiaro’ inammissibile l’opposizione proposta dal Comune di Castropignano avverso il decreto ingiuntivo n. 166/00, emesso il 28 febbraio 2000 su ricorso del (OMISSIS), rilevando l’impossibilita’ di accertare la tempestivita’ dell’opposizione, a causa della mancata produzione della copia notificata del decreto opposto.

2. – L’impugnazione proposta dal Comune e’ stata rigettata dalla Corte d’Appello di Campobasso con sentenza del 22 maggio 2008.

A fondamento della decisione, la Corte ha dichiarato inammissibile la produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo opposto, osservando che, nonostante la loro riconducibilita’ alla categoria delle prove precostituite, i documenti non possono essere prodotti in appello, qualora fossero producibili in primo grado, ed escludendo la possibilita’ d’invocarne l’indispensabilita’, avuto riguardo alla irreversibilita’ degli effetti determinati dalla mancata produzione.

3. – Avverso la predetta sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il Comune denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 345, 645 c.p.c. e ss., sostenendo che, nel dichiarare inammissibile la produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo opposto, la sentenza impugnata non ha considerato che la stessa puo’ essere depositata anche in appello, non essendo in alcun modo previsto che tale adempimento debba aver luogo contestualmente alla costituzione in giudizio dell’opponente; la produzione di tale documento e’ d’altronde sottratta alla disciplina dei mezzi di prova, rispondendo alla sola finalita’ di consentire la verifica della tempestivita’ dell’opposizione, e non anche a quella di dimostrare la fondatezza delle domande avanzate in giudizio.

1.1. – Il motivo e’ fondato.

Questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare il principio secondo cui l’opposizione a decreto ingiuntivo, pur essendo volta ad infirmare o modificare il decreto opposto, presupponendo quindi che quest’ultimo non sia divenuto irrevocabile, non costituisce un mezzo d’impugnazione, e non e’ pertanto soggetta alla relativa disciplina, con la conseguenza che la produzione della copia notificata del decreto opposto non e’ richiesta a pena d’improcedibilita’, ma solo quale mezzo necessario per la verifica della tempestivita’ dell’opposizione, e quindi come condizione di ammissibilita’ della stessa, la cui prova puo’ essere desunta anche dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo (cfr. Cass., Sez. 3 , 1 aprile 2014, n. 7528; Cass., Sez. I, 15 luglio 2009, n. 16540; in riferimento alla disciplina anteriore all’entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, Cass., Sez. 3 , 22 ottobre 2013, n. 23923; Cass., Sez. 1 , 21 dicembre 2004, n. 23711; 5 luglio 2002, n. 9810). In quanto volta a dimostrare l’inesistenza del giudicato interno, tale produzione deve ritenersi consentita anche in appello, non ostandovi il divieto posto dall’articolo 345 c.p.c., comma 3, il quale si riferisce ai mezzi di prova, vale a dire alle deduzioni ed alle produzioni necessarie per la dimostrazione dei fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti, e non e’ pertanto applicabile all’adempimento in esame, avente ad oggetto non gia’ un documento probatorio, ma un atto processuale la cui acquisizione, escludendo l’irrevocabilita’ del decreto opposto, consente di procedere all’esame nel merito della domanda avanzata nel procedimento monitorio.

2. – Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il secondo motivo di impugnazione, con cui l’Amministrazione ribadisce l’ammissibilita’ dell’opposizione, lamentando l’insufficienza della motivazione addotta dalla Corte territoriale a sostegno dell’affermata irritualita’ della produzione in appello della copia notificata del decreto ingiuntivo.

3. – La sentenza impugnata va dunque cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello di Campobasso, che provvedera’, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Campobasso, anche per la liquidazione delle spese processuali.

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