Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 2 luglio 2015, n. 13630

Fatto e diritto

«Con sentenza n. 1405/2011 depositata in data 28 settembre 2011, la Corte di appello di Palermo, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Marsala, riconosceva in favore di N.G. G. l’assegno mensile di invalidità con decorrenza dall’1/12/2006 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa). Riteneva la Corte territoriale sussistenti il requisito sanitario e reddituale e, quanto a quello della incollocazione al lavoro, che, a seguito della entrata in vigore della legge n. 244 del 24/12/2007, non occorresse più (neppure per il passato) accertare l’esistenza di tale requisito essendo lo stesso dimostrato attraverso la dichiarazione resa annualmente all’I.N.P.S. dal beneficiario della prestazione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’I.N.P.S. affidato a due motivi.
N.G. G. è rimasto solo intimato.
Con il primo motivo l’LN.P.S. denuncia violazione e errata applicazione dell’art. 13 della legge n. 118 del 1971 nel testo sostituito dall’art. 1, comma 35, della legge n. 247/2007, dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.. Si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto che, con l’entrata in vigore della legge n. 247/2007, possa ritenersi superata, anche per il passato, la necessità di offrire giudizialmente la prova del requisito della mancata occupazione.
Osserva, al riguardo, che il periodo di riferimento del diritto controverso abbraccia anche un periodo (da dicembre 2006 a dicembre 2007) ricadente nella vigenza della precedente formulazione dell’art 13 della legge n. 118/1971 che aveva un più rigoroso regime dell’incollocamento ed evidenzia che anche dopo la modifica introdotta dall’ars 1, comma 35, della legge n. 247/2007 cit, il requisito dell’incollocazione al lavoro si configura quale elemento costitutivo del diritto all’assegno di assistenza per cui era onere dell’interessato allegare e provare il mancato svolgimento di attività lavorativa. In questa prospettiva sottolinea che la dichiarazione sostitutiva che l’interessato è tenuto a presentare annualmente all’I.N.P.S., di non svolgere attività lavorativa, vale solo a semplificare l’iter procedimentale ed i rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione ma non può sortire alcun effetto in ordine alla distribuzione dell’onere probatorio in sede giudiziale.
Con il secondo motivo l’I.N.P.S. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge n. 118 del 1971, dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. nonché insufficiente motivazione su un punto controverso per il giudizio in relazione all’art 360, n. 5, cod. proc. civ. Si duole del fatto che la Corte territoriale abbia affermato il diritto all’assegno mensile di assistenza senza indicare sulla base di quali elementi abbia ritenuto che il G. possedesse un reddito inferiore ai limiti di legge per ciascuno degli anni considerati.
Il primo motivo è manifestamente fondato.
Il requisito della incollocazione al lavoro – e, attualmente, il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa, previsto dallaart. 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha sostituito il testo dell’art.13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, – rappresenta, al pari del requisito della ridotta capacità lavorativa e del requisito reddituale, un elemento costitutivo del diritto all’assegno di invalidità civile, la cui dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13 il requisito economico ed il requisito dell’incollocazione integrano (diversamente dal requisito reddituale in relazione alle prestazioni pensionistiche dell’I.N.P.S.) non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma , al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo della pretesa – la cui prova è a carico del soggetto richiedente la prestazione (v. Cass. 10 novembre 2009, n. 23762 e numerose altre conformi) – tanto che non costituiscono oggetto di eccezione in senso stretto e la mancanza degli stessi è rilevabile d’ufficio, ove, come nella specie, il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda per aver escluso la sussistenza del requisito sanitario e l’interessato abbia appellato in ordine a tale esclusione (Cass. 13 aprile 1995, n. 4217 e numerose altre successive, tra cui Cass. 7 giugno 2001 n. 7716; id. 4 aprile 2002, n. 4834; 11 luglio 2007, n. 15486; 5 ottobre 2011, n. 20427; 11 giugno 2012, n. 9423).
Orbene, con riguardo al requisito reddituale, in motivazione la Corte di appello afferma che . Tuttavia non risulta con chiarezza quali siano le prove raccolte in base alle quali la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il suddetto requisito economico né a quali anni si riferisca l’accertamento positivamente effettuato. II che rende impossibile valutare la correttezza dell’iter logico-giuridico seguito dai giudici di appello nel valutare il mancato superamento dei limiti di legge (cfr. in termini Cass. 13 aprile 2010, n. 8817).
In conclusione, si propone l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice, che farà applicazione dell’indicato principio di diritto, il tutto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5».
2 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’ars 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo.
3 – Conseguentemente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame e provvederà anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

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