Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 20 maggio 2015, n. 10263
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22230/2011 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA in persona del legale rappresentante Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 958/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 1/9/2010, R.G.N. 1606/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 1/9/2010 la Corte d’Appello di Genova ha respinto i gravami interposti dal sig. (OMISSIS) (in via principale) e dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. (in via incidentale) in relazione alla pronunzia Trib. La Spezia, di parziale accoglimento della domanda proposta dalle signore (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti dei sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ della compagnia assicuratrice La (OMISSIS) s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale all’esito del quale era deceduto in data (OMISSIS) il loro, rispettivamente, marito e padre sig. (OMISSIS), in ragione del ravvisato concorso di colpa del medesimo nella determinazione del medesimo nella misura del 30%.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il sig. (OMISSIS) propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo, illustrato da memoria.
Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico complesso motivo il ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto”, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omessa, insufficiente o contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Lamenta che erroneamente la corte di merito ha quantificato il danno morale sofferto, quale fratello della vittima, in base alle Tabelle di Genova anziche’ di quelle di Milano.
Il motivo e’ fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, i criteri di valutazione equitativa, la cui scelta e adozione e’ rimessa alla prudente discrezionalita’ del giudice, debbono essere idonei a consentire di addivenirsi ad una liquidazione congrua, sia sul piano dell’effettivita’ del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione – nel rispetto delle diversita’ proprie dei singoli casi concreti – sul territorio nazionale (v., da ultimo, Cass., 23/1/2014, n. 1361).
In tema di liquidazione del danno l’equita’ si e’ infatti in giurisprudenza intesa nel significato di “adeguatezza” e di “proporzione”, assolvendo alla fondamentale funzione di “garantire l’intima coerenza dell’ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale”, con eliminazione delle “disparita’ di trattamento” e delle “ingiustizie” (cosi’ Cass., 7/6/2011, n. 12408: “equita’ non vuoi dire arbitrio, perche’ quest’ultimo, non scaturendo da un processo logico-deduttivo, non potrebbe mai essere sorretto da adeguata motivazione. Alla nozione di equita’ e’ consustanziale l’idea di adeguatezza e di proporzione. Ma anche di parita’ di trattamento”).
I criteri da adottarsi al riguardo debbono consentire pertanto una valutazione che sia equa, e cioe’ adeguata e proporzionata (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408), in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato, in ossequio al principio per il quale il danneggiante e il debitore sono tenuti al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l’inadempimento ad essi causalmente ascrivibile (v., da ultimo, Cass., 23/1/2014, n. 1361).
Essendo la liquidazione del quantum dovuto per il ristoro del danno inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, e’ altresi’ da escludersi che l’attivita’ di quantificazione del danno sia di per se’ soggetta a controllo in sede di legittimita’, se non sotto l’esclusivo profilo del vizio di motivazione, in presenza di totale mancanza di giustificazione sorreggente la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorieta’ delle argomentazioni (cfr., da ultimo, Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 19/5/2010, n. 12918; Cass., 26/1/2010, n. 1529), giacche’ il giudice e’ tenuto a dare conto dell’esercizio dei propri poteri discrezionali e, perche’ la liquidazione equitativa non risulti arbitraria, e’ necessario che fornisca l’indicazione, anche se sommariamente, delle ragioni del processo logico sul quale essa e’ fondata (cfr. Cass., 30/5/2002, n. 7896; Cass., 30/5/1995, n. 6061; Cass., 4/5/1989, n. 2074; Cass., 13/5/1983, n. 3273).
A tale stregua, la quantificazione di un ammontare che si prospetti non congruo rispetto al caso concreto, in quanto irragionevole e sproporzionato per difetto o per eccesso (v. Cass., 31/8/2011, n. 17879), e pertanto sotto tale profilo non integrale, depone nel senso di adozione di un sistema di quantificazione per cio’ stesso a palesarsi inidoneo a consentire al giudice di pervenire ad una valutazione informata ad equita’, legittimando i dubbi in ordine alla sua legittimita’.
Valida soluzione si e’ ravvisata essere invero quella costituita dal sistema delle tabelle (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972. V. altresi’ Cass., 13/5/2011, n. 10527).
Pur se oggetto di forti critiche in dottrina, essendosi il sistema tabellare ritenuto lesivo della dignita’ umana, da epoca risalente il giudice, anche laddove non imposto dalla legge, fa ricorso all’ausilio di tabelle (v. Cass., 9/1/1998, n. 134).
Tale sistema d’altro canto costituisce solo una modalita’ di calcolo tra le molteplici utilizzabili (per l’adozione, quanto al danno morale da reato, del criterio della odiosita’ della condotta lesiva, e quanto al c.d. danno esistenziale, del criterio al clima di intimidazione creato nell’ambiente lavorativo dal comportamento del datore di lavoro e al peggioramento delle relazioni interne al nucleo familiare in conseguenza di esso, v. Cass., 19/5/2010, n. 12318).
Le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all’articolo 1226 c.c. (v. Cass., 19/5/1999, n. 4 8 52), non gia’ di derogarvi; e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equita’, nell’effettiva esplicazione di poteri discrezionali, e non gia’ rispondenti ad arbitrio (quand’anche “equo”).
Lo stesso legislatore, oltre alla giurisprudenza, ha fatto ad esse espressamente riferimento.
Mentre in tema di responsabilita’ civile da circolazione stradale, il Decreto Legislativo n. 209 del 2005, ha introdotto la tabella unica nazionale (i cui importi sono stati da ultimo aggiornati con Decreto Ministeriale 6 giugno 2013, in G.U. 14 giugno 2013, n. 138) per la liquidazione delle invalidita’ c.d. micropermanenti (fino a 9 punti), in caso di assenza di tabelle normativamente determinate, come ad esempio per le c.d. macropermanenti e per le ipotesi diverse da quelle oggetto del suindicato decreto legislativo, il giudice fa normalmente ricorso a tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali (per l’affermazione che tali tabelle costituiscono il c.d. “notorio locale” v. in particolare Cass., 1 giugno 2010, n. 13431), la cui utilizzazione e’ stata dalle Sezioni Unite avallata nei limiti in cui, nell’avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine “di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza” (v. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).
Preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una “vocazione nazionale”, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell’equita’ valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) – al di la’ delle diversita’ delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali – ingiustificate disparita’ di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell’articolo 3 Cost., comma 2, questa Corte e’ pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex articolo 1226 c.c., delle lesioni di non lieve entita’ (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402).
Essendo l’equita’ il contrario dell’arbitrio, la liquidazione equitativa operata dal giudice di merito e’ sindacabile in sede di legittimita’ (solamente) laddove risulti non congruamente motivata, dovendo di essa “darsi una giustificazione razionale a posteriori” (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408).
Si e’ al riguardo per lungo tempo esclusa la necessita’ per il giudice di motivare in ordine all’applicazione delle tabelle in uso presso il proprio ufficio giudiziario, essendo esse fondate sulla media dei precedenti del medesimo, e avendo la relativa adozione la finalita’ di uniformare, quantomeno nell’ambito territoriale, i criteri di liquidazione del danno (v. Cass., 2/3/2004, n. 418), dovendo per converso adeguatamente motivarsi la scelta di avvalersi di tabelle in uso presso altri uffici (v. Cass., 21/10/2009, n. 22287; Cass., 1/6/2006, n. 13130; Cass., 20/10/2005, n. 20323; Cass., 3/8/2005, n. 16237).
Essendo la liquidazione del quantum dovuto per il ristoro del danno non patrimoniale inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, si escludeva altresi’ che l’attivita’ di quantificazione del danno fosse di per se’ soggetta a controllo in sede di legittimita’, se non sotto l’esclusivo profilo del vizio di motivazione, in presenza di totale mancanza di giustificazione sorreggente la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorieta’ delle argomentazioni (cfr., da ultimo, Cass., 19/5/2010, n. 12918; Cass., 26/1/2010, n. 1529). In particolare laddove la liquidazione del danno si palesasse manifestamente fittizia o irrisoria o simbolica o per nulla correlata con le premesse in fatto in ordine alla natura e all’entita’ del danno dal medesimo giudice accertate (v. Cass., 16/9/2008, n. 23725; Cass., 2/3/2004, n. 4186; Cass., 2/3/1998, n. 2272; Cass., 21/5/1996, n. 4671).
La Corte Suprema di Cassazione e’ peraltro recentemente pervenuta a radicalmente mutare tale orientamento.
La mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorita’ giudiziaria cui appartiene, si e’ ravvisato integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408, ove si’ e’ altresi’ precisato che al fine di evitarsi la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso per la novita’ della questione non e’ sufficiente che in appello sia stata prospettata l’inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorre che il ricorrente si sia specificamente doluto, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano; e che, inoltre, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti.
Si e’ quindi al riguardo ulteriormente precisato che i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, sottolineandosi che incongrua e’ la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire (v. Cass., 30/6/2011, n. 14402).
Orbene, laddove ha immediatamente affermato che “dev’essere applicato, nel caso in esame, il consueto criterio di liquidazione del danno non patrimoniale a persona abitualmente in uso presso il Tribunale di Genova, del quale questa Corte condivide il fondamento”, e laddove ha ritenuto “congrua” la liquidazione operata dal giudice di prime cure, “seppure con l’inesatta dizione della non convivenza, in quanto comunque compresa nello scaglione di liquidazione del danno a fratelli conviventi”, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.
Della medesima s’impone pertanto la cassazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame, facendo dei medesimi applicazione.
Il giudice di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione.
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