Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 23 aprile 2015, n. 16889
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2299/12 del Tribunale di Torino, emessa il 22 maggio 2012;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per prescrizione.
Con sentenza del 22 maggio 2012 il Tribunale di Torino – procedendo nei confronti di ben 15 persone, delle quali talune imputate del reato di cui agli articoli 110 e 718 c.p. e articolo 719 c.p., nn. 1 e 3, per avere ora agevolato ora istituito e tenuto una casa da giuoco ove era praticato il giuoco d’azzardo, mentre altre erano imputate del reato di cui all’articolo 720 c.p.p., comma 2, nn. 1) e 2), in quanto erano state sorprese nella casa da giuoco di cui sopra mentre prendevano parte ad un giuoco d’azzardo nel quale erano impegnate poste non inferiori ad euro 100,00 – ritenuta la penale responsabilita’ dei prevenuti in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti li condannava, ritenute sussistere per ciascuno le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di giustizia, consistente, per quanti fra essi erano stati riconosciuti responsabili del reato di cui all’articolo 718 c.p. e articolo 719 c.p., nn. 1 e 3, nell’arresto per la durata di mesi 4 e nell’ammenda nella misura di euro 300,00, mentre per quanti erano stati riconosciuti responsabili del reato di cui all’articolo 720 c.p., comma 2, nn. 1) e 2), essa era determinata in euro 516,00 di ammenda.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello 10 dei prevenuti.
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 9 dicembre 2013, dichiarato non doversi procedere stante la estinzione del reato loro rispettivamente ascritto per intervenuta prescrizione in riferimento alle impugnazioni proposte dai condannati per i quali era stata disposta, unitamente alla pena pecuniaria anche la pena detentiva, disponeva, dichiarato inammissibile l’appello da costoro proposto, la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, in relazione alla posizione di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti condannati alla sola pena pecuniaria, previa qualificazione della loro impugnazione come ricorso per cassazione, in ottemperanza, peraltro, a quanto richiesto dai medesimi nel loro ricorso, ove non si fosse ritenuto da parte del giudice del gravame piu’ opportuno procedere unitariamente nel giudizio di appello nei confronti di tutti i ricorrenti, a prescindere dalla natura della sanzione loro irrogata.
Per quanto ora interessa i tre predetti ricorrenti avevano impugnato la sentenza del giudice di prime cure sostenendo che questi aveva errato nel ritenere la rilevanza penale della loro condotta, atteso che il giuoco che essi stavano praticando allorche’ furono sorpresi dalle forze dell’ordine all’interno dei locali della Associazione (OMISSIS), cioe’ il cosiddetto poker texano, non era necessariamente da considerarsi un giuoco d’azzardo ed esso era anzi lecito se veniva praticato in modalita’ “torneo”, con una posta d’ingresso non superiore a 50 euro e con il divieto di rientrare nel giuoco una volta esaurita la dotazione di fiches ricevute all’atto dell’ingresso ne medesimo.
In via subordinata i ricorrenti chiedevano che la condotta loro ascritta fosse inquadrata nella fattispecie di cui all’articolo 723 cod. pen., tenuto conto del contenuto della tabella dei giuochi proibiti della Questura di Torino vigente al momento dei fatti.
Infine contestavano la quantificazione, ritenuta eccessiva, della pena, in particolare con riferimento alla ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non e’ manifestamente infondato sicche’ deve pronunciarsi il conseguente annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.
Osserva, per un verso, il Collegio la immeritevolezza di accoglimento dei motivi di impugnazione formulati dai tre ricorrenti.
Quanto al primo di essi, incentrato sulla irrilevanza penale della condotta loro ascritta, si rileva che correttamente il Tribunale di Torino ha qualificato il comportamento dai medesimi tenuto come violazione dell’articolo 720 c.p., comma 2, nn. 1 e 2.
Al riguardo osserva la Corte che non e’ infrequente nella giurisprudenza di legittimita’ formatasi in seno a questa stessa Sezione la affermazione della irrilevanza penale della pratica del giuoco di carte denominato Texas holdem (ovvero poker texano); essa e’ stata in epoca recente ribadita con dovizia di argomenti con la assai motivata sentenza n. 32835 del 2013, nella quale si e’, tuttavia, precisato che siffatta irrilevanza penale, derivante dalla qualificazione del giuoco in questione come giuoco di abilita’ e non di azzardo, per tali dovendosi ritenere quelli nei quali, secondo la definizione riveniente dall’articolo 721 cod. pen., “ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita e’ interamente o quasi interamente aleatoria”, e’ riscontrabile solo laddove ricorrano determinate condizioni.
In particolare e’ stato rilevato, e tale considerazioni sono ora pienamente condivise, che, sebbene in linea di principio il predetto giuoco, in quanto ripete le linee di svolgimento del giuoco del poker ordinario, il quale presenta senza dubbio le ricordate caratteristiche del giuoco d’azzardo, sia da considerarsi come un giuoco vietato ai sensi degli articoli 718 e ss. cod. pen., tuttavia esso esula da detta qualificazione ove lo stesso sia svolto secondo la modalita’ “torneo” e nel caso in cui sia presente la previsione di quote predeterminate di partecipazione a detto torneo per ciascun giocatore e che esse siano di importo minimo o, comunque, contenuto; sia altresi’ prevista: l’assegnazione di un numero uguale di gettoni, di valore solo nominale, per tutti i giuocatori; l’impossibilita’ per essi di rientrare in giuoco, una volta esaurita la loro originaria dotazione, acquistando altri gettoni; la preventiva individuazione del premio finale, quasi sempre in natura (e conseguentemente anche della perdita massima per ciascun giocatore, corrispondente alla quota di iscrizione gia’ versata); l’impossibilita’ di svolgere piu’ tornei o partite nel medesimo contesto temporale.
Tali elementi, se tutti ricorrenti, rendono preminenti, rispetto all’aleatorieta’, altri aspetti del gioco, quali l’abilita’ del partecipante, la sua esperienza, l’attitudine alla concentrazione, il ricorso a specifiche strategie, la capacita’ di valutazione dell’avversario, la resistenza fisica etc. ed, inoltre, anche le finalita’ del gioco si rivelano diverse dal mero lucro, perdendo rilievo il valore della posta rispetto all’impegno richiesto, cosi’ come assume preponderanza l’aspetto prettamente ludico del gioco.
In altre parole, e’ stato osservato con la predetta decisione n. 32835 del 2013, le concrete modalita’ di svolgimento del giuoco rendono sostanzialmente irrilevante il vantaggio, ancorche’ economicamente apprezzabile, conseguente ad una eventuale vincita.
Tale circostanza risulta evidente nel caso in cui la vittoria comporti esclusivamente l’acquisizione di punteggi o la qualificazione per tornei di livello superiore, ovvero in caso di premi in natura, mentre in caso di corresponsione di somme in denaro in misura pari o prossima alla somma delle quote di iscrizione versate dai singoli giocatoci implichera’ una maggiore attenzione nel verificare l’entita’ dell’importo fissato per l’iscrizione e se, in concreto, la previsione di un premio in denaro faccia prevalere nel giocatore, rispetto al puro svago, l’attrattiva del conseguimento dell’utilita’ economica.
Cosi’ delineato il criterio discretivo fra giuoco lecito ed illecito, rileva la Corte che nel caso in esame il Tribunale di Torino ha correttamente ritenuto che non ricorressero gli elementi per affermare la irrilevanza penale della condotta ascritta agli attuali ricorrenti, posto che non vi era alcun elemento per ritenere che al momento dell’accesso delle forze dell’ordine presso i locali occupati dalla (OMISSIS) fosse in corso un torneo, circostanza plausibilmente esclusa dal giudice di prime cure in ragione della mancanza di alcuna pubblicizzazione di esso, della mancanza di alcuna persona che, svolgendo le funzioni di arbitro o comunque di giudice, assicurasse il suo regolare svolgimento, la assenza di qualsivoglia indicazione sulla consistenza del premio posto in palio per l’eventuale vincitore, mentre vi erano elementi per ritenere la non irrilevanza economica dell’esborso richiesto ai giuocatori per l’acquisto delle fiches; invero per circa 30 persone intente al giuoco risultavano versati nella cassa dei locale 3.000,00 euro, il che faceva dedurre ragionevolmente che la quota media di partecipazione per ciascuno dei partecipanti fosse pari alla non trascurabile somma di 100,00 euro.
Al rigetto del primo motivo di ricorso segue il rigetto anche del secondo, posto che l’affermata natura di giuoco d’azzardo del poker texano in corso al momento in cui i ricorrenti sono stati sorpresi, esclude la applicabilita’ alla fattispecie dell’articolo 723 cod. pen., u.c.; al riguardo vale appena la pena di precisare che nessun rilievo ha la circostanza, dedotta dai ricorrenti, secondo la quale la tabella dei giuochi proibiti redatta a cura della Questura di Torino non conteneva l’indicazione del giuoco in questione.
Siffatta tabella, infatti, non vale ad elencare il novero dei giuochi d’azzardo, la cui rilevazione compete esclusivamente al giudice, sulla base degli indici normativi vigenti, ma serve solo ad individuare, con elencazione tassativa anche per il giudice, i giuochi, non rientranti fra quelli d’azzardo, che l’autorita’ intende lo stesso inibire (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 19 novembre 1985, n. 10832).
Infine, riguardo alla censura avente ad oggetto la determinazione della sanzione penale, il giudizio di equivalenza fra attenuanti ed aggravanti e’, sia pure in forma assai sintetica, adeguatamente motivato dal giudice del merito tramite il richiamo alla complessita’ interpretativa della normativa in questione ed alla incensuratezza dei prevenuti, elementi questi che giustificano un intervento volto alla mitigazione della sanzione entro i limiti concretamente applicati.
In assenza di fattori che consentano la adozione di una formula piu’ favorevole di proscioglimento degli imputati, deve adesso esaminarsi la eventuale incidenza del tempo trascorso rispetto al momento in cui il reato si e’ consumato, in relazione alla eventuale dichiarazione di prescrizione del medesimo.
Al riguardo si rileva che si tratta nel caso degli odierni ricorrenti, di una contravvenzione punita, in via alternativa, con la pena pecuniaria o con la pena detentiva in misura inferiore ai 4 anni di arresto; il termine prescrizionale massimo e’ pertanto pari a 5 anni, (4 anni piu’ un quarto in presenza di fatti interruttivi); posto che le condotte sono state contestate ai prevenuti con indicazione al 6 dicembre 2008 del tempus commissi delicti, il termine prescrizionale dei reati ai medesimi contestati e’ andato scadere lo scorso 6 dicembre 2013, quindi in epoca anteriore anche alla decisione assunta dalla Corte di appello di Torino e con la quale, dichiarata l’inammissibilita’ dell’appello, era stata disposta la trasmissione degli atti a questa Corte di cassazione.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, per essersi il reato ascritto agli attuali ricorrenti estinto per intervenuta prescrizione.
Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per essere il reato ad essi ascritto estinto per prescrizione.
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