Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 4 maggio 2015, n. 8865
Fatto e diritto
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze propone ricorso contro S.S., che neon svolge difese in questa sede, avverso il decreto della Corte di appello di L’Aquila che lo ha condannato al pagamento di euro 2800 in relazione alla eccessiva durata di un procédimento individuata in anni quattro richiamando il criterio della liquidazione di euro 700 per anno. Il ricorso denunzia violazione: della legge 89/2001 perché il decreto indica il ritardo in anni due e mesi tre per cui l’indennizzo dovrebbe essere di euro 1575 e non 2800. Ciò premesso si osserva in via preliminare:
Il ricorso è inammissibile.
Esso è stato notificato a mezzo del servizio postale.
L’avviso di ricevimento del plico postale, contenente l’atto di impugnazione, non risulta però mai depositato, ne’ in allegato al ricorso, ex art. 149 c.p.c., nella cancelleria di questa Corte, nel termine di giorni venti dalla notificazione (art. 369 c.p.c.) o, autonomamente e successivamente, con le modalità di cui al capoverso dell’art. 372 c.p.c. e non è quindi provata l’avvenuta ricezione dell’atto ad opera della controparte. La notifica a mezzo del servizio postale, anche se con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 47 7 del 2002, gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante, non si esaurisce con. la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e l’avviso d:i ricevimento prescritto dall’art. 149 cpc e dalle disposizioni della legge 890/82 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita.
Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità ma l’inesistenza dell’atto ( della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cpc) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposta impugnazione (Cass. 2722/05, 4900/04).
Parte ricorrente non ha dedotto alcun impedimento alla produzione della cartolina di ricevimento ed è rimasta del tutto inerte ed il principio, di rango costituzionale, della ragionevole durata del processo impone al giudice una lettura delle norme processuali orientata alla rapida definizione del giudizio.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ( S.U.627/2008), senza pronunzia sulle spese, attesa la mancata costituzione di controparte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
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