Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 11 marzo 2015, n. 4908
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente
Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17818/2008 proposto da:
(OMISSIS) SRL p.iva (OMISSIS), in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) nella qualita’ di unico titolare della omonima Ditta;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1317/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 27/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2014 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24-2-1999 la (OMISSIS) s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 31-12-1998 dal Pretore di Bari, con il quale, su istanza di (OMISSIS), le era stato intimato il pagamento della residua somma di lire 5.300.000, oltre interessi, a saldo del corrispettivo per la realizzazione e posa in opera di tendaggi, come da commissione del 1998, per l’importo complessivo di lire 7.800.000, di cui lire 2.500.000 gia’ corrisposte dall’ingiunta.
L’opponente, in particolare, rilevava che il prezzo pattuito era di lire 6.000.000 oltre IVA, come da preventivo; che il lavoro, da eseguirsi presso il ristorante (OMISSIS), era stato realizzato con evidenti vizi (calata imperfetta delle tende), riconosciuti dal (OMISSIS), il quale aveva inutilmente tentato di porvi rimedio; che le parti si erano accordate per una riduzione del corrispettivo in misura pari a lire 2.500.000, importo versato all’opposto, con conseguente estinzione dell’obbligazione. La societa’ (OMISSIS), pertanto, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e chiedeva, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per grave inadempimento del (OMISSIS), con condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni, quantificati in lire 5.400.000, somma versata ad altra ditta per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte.
Nel costituirsi, il (OMISSIS) eccepiva preliminarmente la decadenza della committente dal diritto di eccepire vizi e difformita’ dell’opera ex articolo 2226 c.c.; sosteneva, comunque, che la prestazione era stata eseguita a regola d’arte, e che le variazioni apportate erano state determinate esclusivamente da cambiamenti disposti dal titolare della ditta dove le tende dovevano essere collocate.
Con sentenza in data 27-3-2003 il Tribunale di Bari accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo; in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava il contratto de quo risolto per colpa del (OMISSIS), che condannava alla restituzione, in favore dell’opponente, della somma di lire 2.500.000, oltre interessi.
Avverso la predetta decisione proponeva appello il (OMISSIS).
Con sentenza in data 27-12-2007 la Corte di Appello di Bari accoglieva il primo motivo di gravame, con cui era stata dedotta la decadenza dell’opponente dalla garanzia per vizi ex articolo 2226 c.c.; per l’effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla (OMISSIS) s.r.l., e la domanda riconvenzionale della stessa opponente, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l’opponente alla restituzione in favore dell’appellante della somma di euro 1.291,14, oltre interessi legali dalla data del pagamento; dichiarava assorbiti gli altri motivi di impugnazione. La Corte territoriale rilevava, in particolare, che il vizio dedotto non era stato denunciato da soggetti legittimati a farlo per conto della societa’ (OMISSIS), ne’ era stato denunciato tempestivamente; e che, conseguentemente, trattandosi di vizio facilmente rilevabile e non occulto, l’opera doveva ritenersi tacitamente accettata, ai sensi dell’articolo 2226 c.c., comma 1.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la (OMISSIS) s.r.l., sulla base di tre motivi.
Il (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensive.
La ricorrente ha depositato una memoria ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1218, 1453 e 2697 c.c., la falsa applicazione dell’articolo 2226 c.c., e l’insufficiente motivazione sul punto controverso della decisione riguardante la prova dell’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali. Deduce che, non avendo il presente giudizio ad oggetto un’azione di garanzia per vizi, non vi era luogo per l’applicazione dei principi di cui all’articolo 2226 c.c.: non si trattava, infatti, di delibare la tempestivita’ della denuncia dei vizi o difformita’ per accogliere o meno un’azione di garanzia, bensi’ di verificare se il creditore avesse pienamente adempiuto alle proprie prestazioni e, quindi, se avesse il diritto di pretendere il corrispettivo dalla controparte. Rileva, pertanto, che, essendosi l’ (OMISSIS) avvalsa dell’eccezione di inadempimento di cui all’articolo 1460 c.c., sarebbe spettato al (OMISSIS) l’onere di provare il pieno adempimento della propria prestazione. Sostiene che la sentenza impugnata, oltre ad essere erronea sul piano giuridico, risulta motivata in modo contraddittorio e insufficiente nella parte in cui, pur avendo dato atto che vi erano state contestazioni dell’opera, sia pure da parte di soggetti diversi dall’amministratore dell’ (OMISSIS), ha ritenuto che vi fosse stata una tacita accettazione dell’opera; accettazione che era tanto piu’ da escludere in presenza dell’implicito riconoscimento dei vizi da parte del prestatore d’opera, attraverso l’esecuzione di ripetuti interventi riparatori, diretti nelle intenzioni a rimediare ai difetti, certamente riconosciuti come esistenti.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2226 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., nonche’ la totale carenza della motivazione sul punto decisivo della controversia relativo al tacito riconoscimento dei vizi della prestazione. Deduce che la Corte di Appello ha errato nel ritenere tacitamente accettata l’opera per averne la societa’ committente ricevuto la consegna senza riserve, nonostante fosse invece emerso dalle risultanze istruttorie che il (OMISSIS), in sede di montaggio delle tende, a fronte delle contestazioni mosse dai presenti, aveva provveduto a ripetuti tentativi diretti a rimediare agli evidenti difetti mostrati dai manufatti oggetto di fornitura. Rileva che la motivazione della sentenza impugnata sul punto e’ del tutto carente, avendo trascurato di considerare l’aspetto decisivo costituito dall’effettuazione, da parte del (OMISSIS), degli interventi riparatori, la cui pacifica esecuzione, adeguatamente sottolineata nella sentenza di primo grado, costituisce un riconoscimento tacito del vizio dell’opera, che ha reso superflua la denuncia dei vizi, escludendo qualsiasi decadenza dal diritto di garanzia spettante alla committente.
Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente si duole della violazione dell’articolo 2225 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 2909 c.c., nonche’ della totale omissione della motivazione sul punto decisivo della controversia costituito dalla determinazione del corrispettivo contrattuale. Sostiene che l’appellante non aveva censurato l’affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui il corrispettivo pattuito dalle parti ammontava a lire 6.000.000 oltre IVA (e non nel maggiore importo di lire 7.800.000, indicato dalla societa’ opponente); sicche’ su tale accertamento si era formato il giudicato interno. Rileva, pertanto, che la Corte di Appello, anche in caso di accoglimento del primo motivo di appello, avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo opposto e disporre la mera condanna della societa’ appellata al pagamento della differenza tra il prezzo pattuito dalle parti di lire 6.000.000 e l’acconto versato di lire 2.500.000, non potendosi confermare il decreto ingiuntivo opposto, che riguardava un corrispettivo ritenuto dal primo giudice, con sentenza non impugnata sul punto, non corrispondente ai patti intercorsi tra le parti.
2) I primi due motivi, che presentando profili di connessione possono essere trattati congiuntamente, appaiono fondati, nei limiti di seguito precisati.
Deve premettersi che, allorquando la decadenza da un diritto consegue alla mancata osservanza dell’onere di compiere un determinato atto entro un certo termine, spetta a colui che intende esercitare il diritto fornire la prova di avere compiuto tempestivamente quell’atto.
Ne consegue che, analogamente a quanto gia’ affermato da questa Corte in materia di appalto (Cass. 25-6-2012 n. 10579; Cass. 23-10-1997 n. 10412), anche in tema di contratto d’opera, allorche’ il prestatore d’opera eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all’articolo 2226 c.c., per i vizi dell’opera, incombe sul committente l’onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell’azione.
Va altresi’ rilevato che l’eccezione di decadenza del committente dalla garanzia di cui all’articolo 2226 c.c., ha carattere preliminare rispetto alle questioni inerenti all’effettiva esistenza dei vizi dedotti dal committente. La decadenza, infatti, paralizza il diritto del committente a far valere la garanzia per vizi, precludendo ogni indagine sul fondamento della pretesa fatta valere nei confronti del prestatore d’opera; sicche’ la relativa eccezione non puo’ non essere esaminata prima di ogni altra questione che attenga al merito della pretesa stessa.
Nella specie, pertanto, correttamente la Corte di Appello ha ritenuto che, avendo il (OMISSIS) eccepito la decadenza del committente dalla facolta’ di opporre eccezioni in ordine all’esistenza di vizi e difformita’ dell’opera ex articolo 2226 c.c., la delibazione di tale eccezione fosse preliminare all’accertamento nel merito della sussistenza dei dedotti vizi (non perfetta “caduta” in verticale di alcune tende).
Va tuttavia rammentato che, secondo la giurisprudenza, sebbene l’articolo 2226 c.c., non ne faccia richiamo, anche al contratto d’opera e’ applicabile la disciplina dettata, con riguardo al contratto di appalto, dall’articolo 1667 c.c., in tema di garanzia per i vizi, secondo cui la denuncia per i vizi non e’ necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati (Cass. 8-3-2006 n. 4925; Cass. 30-5-1984 n. 3306); con la conseguenza che l’impegno di provvedere alla eliminazione dei difetti o vizi dell’opera da vita ad un nuovo rapporto che si sostituisce a quello originario ed e’ fonte di un’autonoma obbligazione, che si prescrive nel termine ordinario decorrente dalla data dell’assunzione dello impegno stesso (Cass. 13-11-1984 n. 5718).
Anche per il contratto d’opera, pertanto, devono ritenersi operanti i principi gia’ affermati da questa Corte in materia di appalto, secondo cui il riconoscimento dei vizi e delle difformita’ dell’opera da parte del prestatore d’opera non deve accompagnarsi alla confessione giudiziale o stragiudiziale della sua responsabilita’, non richiede formule sacramentali e puo’ esprimersi anche in forma tacita o manifestarsi per facta concludentia.
Nel caso in esame, come e’ stato evidenziato nel ricorso (nel quale e’ stata trascritta, per la parte che qui rileva, la motivazione della sentenza di primo grado), il Tribunale ha espressamente dato atto che il vizio relativo alla “calata imperfetta delle tende” era stato “riconosciuto dal (OMISSIS)”, il quale “rilevo'” la diversa distanza dell’orlo dei tessuti dal pavimento “ed acconsenti’ a porvi rimedio”.
La Corte distrettuale, al contrario, nell’accogliere il primo motivo di gravame, con cui era stata eccepita la mancanza di una tempestiva denuncia dei vizi dedotti dall’opponente, ha del tutto trascurato di esaminare la questione del riconoscimento di tali vizi da parte del prestatore d’opera; questione che, come si evince dalla lettura della sentenza impugnata e del ricorso, era stata specificamente fatta valere dall’ (OMISSIS) con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e che assumeva certamente rilevanza decisiva, atteso che, come si e’ innanzi rilevato, in caso di riconoscimento dei n vizi, non e’ necessaria la loro denuncia da parte del committente.
Per le ragioni esposte, in accoglimento dei motivi di ricorso in esame, si impone la cassazione della sentenza impugnata nella parte de qua, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari, la quale, alla luce dei principi di diritto innanzi enunciati, dovra’ verificare se vi sia stato, da parte del (OMISSIS), un riconoscimento, anche tacito o per fatti concludenti, dei vizi dell’opera dedotti dalla societa’ (OMISSIS). Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
Il terzo motivo di ricorso, attinente al quantum dovuto dalla committente, rimane assorbito.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari
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