cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 19 novembre 2014, n. 24678

Svolgimento del processo

E stata depositata la seguente relazione.
“1. La Telecom Italia s.p.a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, M.G. , in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa omonima, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni conseguenti al danneggiamento di un cavo telefonico compiuto durante lo svolgimento di alcuni lavori appaltati dal Comune di Pioltello.
Il convenuto, nel costituirsi, chiese il rigetto della domanda, nonché l’autorizzazione alla chiamata in causa del Comune di Pioltello e della società di assicurazione FATA.
Il Tribunale accolse la domanda e, dato atto del versamento, da parte della società FATA, della somma di Euro 17.877,67, condannò il M. al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 9.301,88, con compensazione di un terzo delle spese, dichiarando la FATA s.p.a. tenuta a manlevare il M. da ogni onere.
2. Proposto appello dal M. e dalla FATA Assicurazioni s.p.a., la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 17 giugno 2013, ha dichiarato entrambe le impugnazioni inammissibili in quanto tardivamente notificate, con condanna degli appellanti alle spese.
3. Contro la sentenza d’appello ricorre M.G. , in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa omonima, con atto affidato ad un motivo.
Resiste la Telecom Italia s.p.a. con controricorso.
Il Comune di Pioltello e la s.p.a. FATA Assicurazioni non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato.
5. Il motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, e dell’art. 139 del codice di procedura civile.
5.1. Si osserva che la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il gravame sul rilievo che la sentenza di primo grado era stata notificata al M. , a cura del Comune di Pioltello, in data 9 marzo 2010, con notifica presso la cancelleria del Tribunale di Milano, in quanto il M. risultava difeso dall’avv. Maria Cristina Forgione, presso il cui studio in Corno aveva eletto domicilio. Sicché, non avendo la parte soccombente eletto domicilio nella circoscrizione del Tribunale di Milano, la notifica in cancelleria era idonea a far decorrere il termine breve per l’appello; e, rispetto alla data del 9 marzo 2010, la notifica dell’appello in data 16 aprile 2010 risultava tardiva ai sensi degli artt. 325 e 326 del codice di rito.
5.2. Tale ratio decidendi è corretta e conforme a pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all’atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Ne consegue che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l’impugnazione, nonché per la notifica dell’atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l’indicazione della residenza o anche l’elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti (Sezioni Unite, 5 ottobre 2007, n. 20845, sostanzialmente confermata da Sezioni Unite, 20 giugno 2012, n. 10143). Né risulta che l’odierno ricorrente abbia comunicato l’indirizzo di posta elettronica certificata idoneo a sostituire la domiciliazione ex lege di cui al citato art. 82.
5.3. A fronte di simile motivazione, il ricorrente non contesta le date sopra indicate, ma pone questioni diverse che non sono decisive.
Nel ricorso, infatti, si profilano questioni di fatto nuove – relative ad una presunta inidoneità della persona fisica che ha ricevuto la notifica presso la cancelleria del Tribunale di Milano — oltre a sostenersi che vi sarebbe assoluta incertezza circa il luogo di effettiva notificazione.
Argomentazioni che sono smentite dalla sentenza impugnata, la quale ha specificato con chiarezza che la notifica è avvenuta a mani della Dott.ssa S. , addetta alla ricezione presso la menzionata cancelleria.
Né appaiono rilevanti le considerazioni del ricorrente secondo cui egli avrebbe appreso solo ora che la dott.ssa S. non era addetta alla decima sezione del Tribunale, bensì alla settima, poiché comunque il difensore che non elegge domicilio nella circoscrizione dell’ufficio giudicante e non indica (nell’attuale regime) la casella di posta elettronica certificata (art. 125 cod. proc. civ.), è tenuto a tempestivi controlli presso la cancelleria, onde evitare che si verifichi l’inutile decorso di termini perentori, come nel caso in esame. 6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato”.

Motivi della decisione

1. In prossimità dell’udienza camerale il ricorrente ha depositato una memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Osserva il Collegio che tale memoria non muove, in sostanza, alcuna censura alle osserva2ioni contenute nella riportata relazione. E tuttavia il caso di aggiungere, a completamento della stessa, che la sentenza 12 giugno 2006, n. 13615, di questa Corte ha avuto modo di specificare che, ai fini della regolarità della notifica di un atto presso la cancelleria di un ufficio giudiziario, la cancelleria si considera come un ufficio unico, articolato in più sezioni a seconda delle dimensioni dell’ufficio stesso; il che dimostra ulteriormente come i rilievi della parte ricorrente siano privi di fondamento.
Pertanto, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.
Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente Telecom Italia s.p.a., liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente Telecom Italia s.p.a., liquidate in complessivi Euro 2.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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