Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 4 novembre 2014, n. 23432
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio – Presidente
Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3817/2012 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) agente in proprio e quale procuratore speciale di (OMISSIS), il quale a sua volta agisce anche in nome e per conto del figlio minore (OMISSIS); procuratore speciale di (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ procuratore speciale di (OMISSIS), agente in proprio e quale erede di (OMISSIS), e altresi’ procuratori speciale di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS) SAS;
– intimati –
avverso la sentenza n. 187/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/02/2011 R.G.N. 1129/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Con la seconda doglianza, per violazione degli articoli 115 e 167 c.p.c., nonche’ per omessa ed insufficiente motivazione, parte ricorrente ha censurato la decisione nella parte in cui la Corte ha dedotto che “l’eccezione circa la necessaria dimostrazione della condizione di reciprocita’ sia stata a suo tempo sollevata dalla convenuta assicurazione nel giudizio di primo grado”.
Con la terza doglianza, per violazione dell’articolo 345 c.p.c., ed omessa motivazione, parte ricorrente ha lamentato che la Corte di Appello avrebbe omesso di motivare riguardo alla produzione dei documenti e della normativa straniera di riferimento, effettuata ai fini della prova della reciprocita’.
Con la quarta doglianza, per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2059 c.c., parte ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe omesso di analizzare le doglianze in relazione alle circostanze di fatto relative al rapporto parentale di convivenza della vittima primaria con gli attori e di esaminare le doglianze dirette ad ottenere una liquidazione in forza delle tabelle di Milano prevedenti valori liquidativi superiori a quanto effettivamente domandato.
Con l’ultima doglianza per violazione dell’articolo 2043, i ricorrenti hanno infine censurato la sentenza nella parte in cui la Corte ha rigettato la domanda relativa alla richiesta di corresponsione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio penale ritenendo che l’ulteriore riconoscimento sarebbe una duplicazione di quanto gia’ liquidato in primo grado dal giudice penale laddove nella citazione di primo grado era stata chiesta la refusione delle spese necessarie relative al consulente di parte.
La prima doglianza coglie nel segno. A riguardo, e’ sufficiente richiamare il principio, gia’ affermato da Cass. n. 10504/09 e n. 4484/10 (e ribadito da Cass. n. 7049/12), precisato da Cass. n. 450/11 nei seguenti termini: “L’articolo 16 preleggi, nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocita’ l’esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente, dev’essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua dell’articolo 2 Cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili. Pertanto allo straniero, che sia o meno residente in Italia, e’ sempre consentito (a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocita’) domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana, siano tenuti a risponderne, ivi compreso l’assicuratore della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione di veicoli od il Fondo di garanzia per le vittime della strada”. (v. sul punto, ancor piu’ recentemente, Cass. n. 8212/2013 in motivazione, v. anche Cass. n. 450/2011).
Ne consegue che in applicazione di questo principio la censura formulata merita di essere accolta, ritenendosi in essa assorbito ogni altro motivo di impugnazione. Il ricorso per cassazione deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo atteso. Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell’osservanza del principio richiamato, la causa va rinviata alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvedera’ anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimita’.
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