Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 7 novembre 2014, n. 46093

Osserva
Rileva:

1. – Con ordinanza deliberata il 6 giugno 2014 e depositata il 12 giugno 2014, il Tribunale ordinario di Bolzano, in funzione di giudice dell’appello dei provvedimenti incidentali de libertate, in accoglimento del gravame del Pubblico Ministero avverso la ordinanza del giudice della udienza preliminare del Tribunale di quella stessa sede, 21 maggio 2014, di rigetto della richiesta del Pubblico Ministero di sostituzione colla custodia cautelare in carcere della misura cautelare degli arresti domiciliari, a carico di C.M. , imputato dell’omicidio di W.H. , ha applicato all’appellato la coercizione intramuraria.
Il Collegio ha così motivato la decisione: l’imputato ha trasgredito gli obblighi della misura cautelare; infatti alle ore 11.15 del (omissis) è stato sorpreso all’interno della sala da giuoco di via (…), in concomitanza della fascia oraria (7.00 – 14.00) nella quale era stato autorizzato l’allontanamento dalla abitazione esclusivamente per la prestazione del lavoro alle dipendenze di P.S. , titolare della ditta Parquet; tanto comporta la revoca obbligatoria degli arresti domiciliari e il ripristino dalla custodia cautelare in carcere; la evasione è comprovata dalla relazione di servizio, in data 14 marzo 2014, redatta dal sovrintendente della Polizia di Stato, D.S.A. , il quale notò l’imputato nel locale, assieme alla convivente M.P. ; procedette alla identificazione; e gli intimò di rientrare nella abitazione; nulla rileva che nella successiva comunicazione di notizia di reato del 18 marzo 2014 del dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Bolzano, si legga che C. si trovava “presso” la sala bingo di via (…); dal prosieguo dell’atto risulta chiaramente che l’imputato si trovava all’interno del locale; prive di pregio e concludenza sono le deposizioni assunte nel corso delle indagini difensive; il datore di lavoro si è limitato a riferire di aver dato un passaggio col proprio furgone a C. , sulla via di casa, e di averlo lasciato nei pressi di via (…); G.V. , titolare della sala giochi, ha asserito di non ricordare la presenza dell’imputato nel locale; ma tanto non vale a escludere la constatata presenza del C. ; mentre è di dubbia attendibilità la deposizione di D.C.A. , sodale della M. , la quale ha sostenuto di aver scorto il furgone del P. che si allontanava; di aver incontrato in via (…) C. , il quale era stato, quindi, fermato da tre poliziotti del quartiere; la circostanza non vale a escludere che in precedenza l’imputato si sia recato nella sala giochi; la donna non ha visto C. scendere dal furgone; né ha spiegato sulla base di quali elementi ha individuato il furgone di P. .
2. – L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero dei difensori di fiducia, avvocati Nicola Nettis e Alberto Valenti, mediante atto recante la data del 23 giugno 2014, col quale ha sviluppato tre motivi con i quali dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 276, comma I-ter, cod. proc. pen. (primo motivo), in relazione agli articoli 203 e 273, comma I-bis cod. proc. pen. (secondo motivo), e in relazione agli articoli 391-6is e segg. cod. proc. pen. (terzo motivo), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (con tutti e tre i mezzi di impugnazione).
A corredo del ricorso i difensori hanno allegato (tra l’altro) copia delle informazioni assunte nel corso delle indagini difensive.
2.1 – Col primo motivo i difensori deducono: il ricorrente, autorizzato ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per il lavoro, è stato fermato, a poche decine di metri dalla propria abitazione, mentre rincasava, lungo il percorso tra la casa e il luogo di lavoro, nella fascia oraria consentita; erroneamente il giudice a quo ha ravvisato la violazione della misura cautelare e, quindi, ha automaticamente applicato la custodia cautelare in carcere, omettendo la doverosa valutazione circa la gravità della infrazione e la necessità della coercizione intramuraria.
2.2 – Col secondo motivo i difensori eccepiscono che il ricorrente, come risulta dalla relazione di servizio, era stato “trovato al bar” in eseguito a segnalazione anonima; e deducono la violazione degli articoli 203 e 273 cod. proc. pen. in difetto dell’esame degli informatori rimasti anonimi, con conseguente inutilizzabilità.
2.3 – Col terzo motivo i difensori censurano la valutazione tenuta “atomistica e parcellizzata”, delle dichiarazioni assunte nel corso delle indagini difensive; oppongono che la deposizione del datore di lavoro doveva essere coordinata con quella della D.C. ; costei aveva notato il furgone del P. allontanarsi dal punto in cui il conducente ha riferito di aver lasciato il ricorrente; il gestore della sala giochi ha dichiarato che l’imputato non frequenta il locale da oltre un anno e ha ricordato di aver notato all’esterno C. , verso la metà del mese di marzo 2014, mentre portava la borsa della spesa della convivente M.P. ; si tratta proprio di quanto avvenuto il (omissis) ; l’ipotesi del Tribunale che potrebbe trattarsi di un giorno diverso è “desolante”; il Collegio ha travisato la negativa di G. ; illogicamente ha insinuato l’inattendibilità della D.C. e ha ipotizzato che il ricorrente potesse essersi recato nel locale in precedenza.
3. – Il ricorso è, nei termini che seguono, meritevole di accoglimento.
3.1 – Deve premettersi che il secondo motivo di ricorso è privo di giuridico pregio e di pertinenza alcuna rispetto al provvedimento impugnato.
La ordinanza ha utilizzato non fonti anonime confidenziali, bensì la relazione di servizio del sovrintendente D.S. , con riferimento a quanto personalmente constatato dall’ufficiale di polizia giudiziaria.
3.2 – Invece, sul punto dell’accertamento della trasgressione della misura degli arresti domiciliari la ordinanza impugnata appare inficiata dal vizio della contraddittorietà (extratestuale) della motivazione in relazione al processo verbale, 5 giugno 2014, di assunzione di informazioni, ai sensi dell’articolo 391-bis, comma 2, cod. proc. pen. dal teste G.V. ad opera del difensore.
Il Collegio, al riguardo, stigmatizzando la ritenuta genericità delle dichiarazioni del teste, titolare della sala giochi, ha rappresentato che costui si sarebbe limitato ad affermare (soltanto) di non ricordare di aver visto l’imputato nel locale; e ha, quindi, argomentato che tanto non vale a escludere la presenza del C. il (omissis) , alle ore 11.15, nella sala bingo.
Fondata risulta, per vero, la denunzia del ricorrente di travisamento della prova.
Il processo verbale di assunzione di informazioni del testimone (diligentemente allegato in copia dal ricorrente in osservanza del canone della autosufficienza del ricorso) documenta, infatti, che il dichiarante, peraltro, affermando di essere “sempre presente, sin dal mattino, presso il [suo] locale”, asserì categoricamente: “sicuramente è oltre un anno che il C. non frequenta” la sala bingo.
Il dato travisato assume rilievo, nel contesto del testimoniale assunto in sede di indagini difensive, e tenuto conto che la indicazione, in termini inequivoci, della presenza dell’imputato all’interno della sala bingo è contenuta soltanto nella comunicazione della notizia di reato del 18 marzo 2014 redatta (quattro giorni dopo l’accaduto) dal funzionario della Questura di Bolzano, sulla base della relazione di servizio del sovrintendente D.S. ; costui (secondo quanto riportato nella testuale citazione contenuta nella ordinanza impugnata) per localizzare il C. si è espresso facendo uso della preposizione “a”, alla quale non è estranea l’accezione di mera prossimità.
Sicché l’approfondimento della questione risulta affatto decisivo.
3.3 – Pur supposto l’accertamento della infrazione, esattamente nei termini rappresentati nella ordinanza in esame, il provvedimento non si sottrae al rilievo dell’errore di diritto in cui sono incorsi i giudici di merito, nell’operare la assimilazione della sosta dell’imputato dentro la sala bingo, durante il tragitto di ritorno dal luogo di lavoro a casa, all’”allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari”, che, a norma dell’articolo 276, comma I-ter, cod. proc. pen., comporta inderogabilmente la revoca della misura e la sua sostituzione colla custodia in carcere (v. ex multis da ultimo Sez. 6, n. 3744 del 09/01/2013 – dep. 23/01/2013, Sina, Rv. 254290).
E, bensì, corretta l’equiparazione del Tribunale tra l’allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari e l’allontanamento dal diverso luogo ove il soggetto, sottoposto alla misura coercitiva, sia stato autorizzato a svolgere l’attività lavorativa (Sez. 6, n. 3882 del 14/01/2010 – dep. 28/01/2010, P.G. in proc. Dierna, Rv. 245811).
Ma, nella specie, C. non si allontanò abusivamente né dalla propria abitazione, in quanto era stato autorizzato a recarsi al lavoro presso la ditta Parquet, né dal luogo ove doveva adempiere la prestazione, in quanto, aveva terminato le incombenze di quel giorno.
La supposta trasgressione occorsa in itinere, durante il tragitto di ritorno a casa e nell’arco della fascia oraria assegnata all’imputato per assentarsi dalla abitazione, non è suscettibile di integrare la ipotesi contemplata dall’articolo 276, comma I-ter, cod. proc. pen., risultando l’assenza da casa contenuta nei limiti orari consentiti ed essendo l’allontanamento pur sempre collegato alla prestazione (debitamente eseguita) della attività lavorativa autorizzata (cfr. Sez. 3, n. 42847 del 22/10/2009 – dep. 10/11/2009, Palma, Rv. 244990).
Pertanto la condotta trasgressiva, riconducibile alla ipotesi dell’articolo 276, comma 1, cod. proc. pen., avrebbe dovuto formare oggetto di valutazione e apprezzamento da parte del giudice del gravame, ai fini della sostituzione della misura, siccome, peraltro, chiesto (sia pure in via gradata) dal Pubblico Ministero appellante.
3.4 – Conclusivamente il vizio di motivazione in punto di accertamento della trasgressione, l’erronea qualificazione della condotta dell’imputato ai sensi del comma I-ter, anziché del comma 1, dell’articolo 276 cod. proc. pen., e la conseguente omessa valutazione (prescritta dalla succitata disposizione) “dell’entità, dei motivi e delle circostanze della violazione” comportano l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio, per nuovo esame, al Tribunale ordinario di Bolzano.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bolzano.

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