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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 16 ottobre 2014, n. 21954

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso 27630/2008 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso l’ordinanza 2307/07/VOLegge del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 23/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2014 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- (OMISSIS) ricorre contro l’ordinanza, depositata il 23 giugno 2008, con la quale il Tribunale di Cagliari, su ricorso Legge n. 794 del 1942, ex articolo 28, dell’avv. (OMISSIS), che aveva chiesto la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti per l’attivita’ professionale svolta in favore della stessa (OMISSIS) in una serie di procedure (ex articolo 710 c.p.c., di esecuzione – rilascio di un immobile e pagamento dell’assegno di mantenimento -, di divorzio), nonche’ per la predisposizione di una querela, tutte volte ad ottenere la modifica e l’attuazione delle obbligazioni sorte in capo al coniuge (OMISSIS) nell’ambito del procedimento di separazione personale, ritenuto che le notule fossero state redatte con l’osservanza della tariffa professionale, che i compensi richiesti rientrassero nei limiti di legge e che fossero proporzionati alla natura e complessita’ delle cause ed ai risultati conseguiti, liquido’ in favore della professionista la somma complessiva di euro 10610, 00 e la ulteriore somma di euro 250,00 per la predisposizione della querela, oltre agli interessi legali dalla pronuncia della ordinanza fino al saldo, ponendo a carico della (OMISSIS) le spese del procedimento.
2. – Il ricorso si basa su due motivi.
L’intimata non si e’ costituita nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 149, 162, 164 e 291 c.p.c., Legge n. 794 del 1942, articolo 29, articolo 24 Cost., in relazione all’articolo 111 Cost., Sostiene la ricorrente che il Tribunale di Cagliari, stante la mancata costituzione della signora (OMISSIS) e la notifica del ricorso effettuata oltre il termine di comparizione indicato nel decreto di fissazione dell’udienza, avrebbe dovuto pronunciare la nullita’ del ricorso introduttivo per mancato rispetto del termine dilatorio di comparizione, con lesione del diritto di difesa, e disporne la rinnovazione, ai sensi degli articoli 162, 164 e 291 c.p.c.. Il procedimento sarebbe, quindi, affetto da nullita’. Cio’ in quanto il plico contenente il ricorso dell’avv. (OMISSIS) Legge n. 794 del 1942, ex articolo 28, e il decreto di fissazione dell’udienza per il 6 marzo 2008, per la cui notifica il Presidente del Tribunale aveva fissato la data del 17 gennaio 2008, era stato ritirato dalla (OMISSIS) all’ufficio postale di (OMISSIS) in data 22 gennaio 2008, stante l’assenza della stessa dalla sua residenza il precedente 15 gennaio.
La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis: “La notifica del ricorso Legge n. 194 del 1942, ex articolo 29, effettuata oltre il termine indicato nel decreto di fissazione udienza, determina la nullita’ del ricorso. La mancata pronuncia della nullita’ dell’atto introduttivo del giudizio determina la nullita’ dell’intero procedimento e dell’ordinanza adottata”.
2. – La censura e’ infondata.
Alla stregua della stessa ricostruzione della vicenda processuale de qua operata dalla ricorrente, dopo che il Presidente del Tribunale aveva fissato per la comparizione delle parti l’udienza del 6 marzo 2008, e per la notificazione del ricorso e del decreto di comparizione il termine del 17 gennaio 2008, la signora (OMISSIS) aveva ritirato la raccomandata, spedita il 12 gennaio 2008, presso l’ufficio postale di (OMISSIS), dove era stata depositata il 16 gennaio 2008, per essere stata assente la stessa dalla sua residenza il 15 gennaio. La (OMISSIS) non era comparsa ne’ si era costituita in giudizio all’udienza del 6 marzo 2008, mentre l’avv. (OMISSIS) aveva depositato il ricorso notificato, chiedendo termine per il reperimento ed il deposito dell’avviso di ricevimento. La causa era stata, quindi, rinviata all’udienza del 3 aprile 2008.
Tale rinvio avrebbe consentito alla (OMISSIS) di costituirsi nel giudizio, cio’ che non avvenne.
Pertanto nessuna lesione del diritto di difesa, ne’ delle altre norme evocate nel ricorso, e’ stata consumata.
3. – Con il secondo motivo si lamenta violazione della Legge n. 794 del 1942, articoli 28, 29 e 30, in relazione all’articolo 111 Cost.. Avrebbe errato il Tribunale di Cagliari nell’utilizzare la procedura camerale di cui alla Legge n. 794 del 1942, articoli 29 e 30, per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato e procuratore in favore dell’avv. (OMISSIS) oltre che per le procedure giudiziali civili, anche per quelle in materia penale e per gli atti di precetto e procedure esecutive stragiudiziali in cui la professionista aveva assistito l’attuale ricorrente, in relazione alle quali la legge escluderebbe la predette procedura sommaria.
La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Il procedimento Legge 13 giugno 1942, n. 492, ex articoli 28, 29 e 30, e’ applicabile solo per la liquidazione di onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile e non e’ applicabile per la liquidazione di compensi per atti di precetto, per procedure esecutive e per prestazioni professionali in materia penale”.
4. – La censura e’ immeritevole di accoglimento.
Secondo l’orientamento di questa Corte, la procedura camerale prevista dalla Legge 13 giugno 1942, n. 794, articoli 29 e 30, per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato e procuratore, pur dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, e’ ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali, allorche’ esse siano in funzione strumentale o complementare all’attivita’ propriamente processuale (v. Cass., sentt. n. 28718 del 2008, n. 13847 del 2007).
Nella specie, risulta di tutta evidenza che le prestazioni professionali rese dall’avv. (OMISSIS) in favore della signora (OMISSIS) nelle procedure ulteriori rispetto a quelle strettamente civilistiche fossero preordinate allo svolgimento della principale attivita’ processuale, come sottolineato dal Tribunale, che le aveva configurate come volte tutte ad ottenere la modifica e l’attuazione delle obbligazioni sorte in capo al coniuge della (OMISSIS), (OMISSIS), nell’ambito del procedimento di separazione personale.
Ne consegue la correttezza della liquidazione, operata dal Tribunale di Cagliari a favore della professionista, degli onorari e diritti per l’assistenza prestata alla attuale ricorrente in tutta la serie delle predette procedure.
5. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non vi e’ luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non avendo la parte intimata svolto alcuna attivita’ difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

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