Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 29 luglio 2014, n. 17153
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOGNANNI Salvatore – Presidente
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 72/2012/16 depositata il 20/11/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 18/6/2014 dal Dott. Marcello Iacobellis.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attivita’ difensiva ha svolto l’intimato.
Il relatore ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.c., chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Il presidente ha fissato l’udienza del 18/6/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
La censura e’ fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass. 20746/2010) secondo cui l’efficacia della sanatoria ex articolo 12, Legge cit., e’ condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente, non potendo avere rilievo, nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, il comportamento colposo o doloso di terzi. Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal (OMISSIS) avverso il diniego di condono n. 4788/2010 per Irpef e Ilor 1993.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del merito e la declaratoria di irripetibilita’ di quelle del giudizio di cassazione.
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