Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 18 luglio 2014, n. 31735
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 30 settembre 2013 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato il provvedimento di sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 12 settembre 2013, nell’ambito di un procedimento penale iscritto nei confronti di ignoti per i delitti di cui agli artt. 416-bis, 326 c.p. e 7 della L. n. 203/91, con riferimento alla propalazione dei verbali delle riunioni tenutesi presso la D.N.A. il 19 ed il 27 giugno 2013, rigettando l’istanza di riesame presentata nell’interesse di M.C. , giornalista del quotidiano (OMISSIS) e di S.P. , quale direttore responsabile del medesimo.
1.1. Il decreto di sequestro probatorio aveva ad oggetto beni specificamente indicati nel relativo verbale di sequestro eseguito dalla P.G. a carico del M. , e segnatamente fogli dattiloscritti, in formato A4, recanti l’intestazione in prima pagina “Direzione Nazionale Antimafia”, relativi a riunioni tenutesi il 19 ed il 27 giugno 2013 presso gli uffici della D.N.A., nonché il personal computer fisso ed il “net book” in uso al M. , oltre a DVD, block notes, pen drive, un lettore “MP3”, una scheda telefonica, un registratore portatile, cellulari ed un biglietto manoscritto.
2. Avverso la su indicata ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del M. e del S. , deducendo tre motivi di doglianza.
2.1. Violazione dell’art. 21, comma 2, c.p.p., in relazione alla competenza “ratione loci”, non avendo il Tribunale motivato riguardo all’eccezione difensiva incentrata sui dubbi avanzati circa la corretta individuazione del giudice naturale, tenuto conto del fatto che il luogo ove si sarebbe verificata la fuga delle notizie relative ai verbali delle riunioni svoltesi presso gli uffici della D.N.A. è necessariamente identificabile in XXXX.
2.2. Violazione degli artt. 252, 253, 370, 256 e 200 c.p.p., in relazione alla fattispecie di cui all’art. 326 c.p., non essendo possibile assoggettare a sequestro computer e agende dei giornalisti al fine di individuare la fonte anonima di notizie segrete che, nel caso di specie, non può che essere un intraneus alla pubblica amministrazione, e non certamente il capo servizio e il direttore responsabile del predetto quotidiano. Il M. , infatti, non risulta destinatario di alcuna ipotesi di concorso punibile ex art. 110 c.p., quale istigatore del pubblico ufficiale a fare la rivelazione della notizia segreta, in ordine al paradigma normativo dell’art. 326 c.p.. Il provvedimento gravato, in particolare, risulta invasivo di posizioni soggettive costituzionalmente tutelate ex art. 21 Cost., cui sono connesse la garanzia del segreto professionale e la riservatezza delle fonti di informazione, imponendo sostanzialmente un vincolo di indisponibilità sui computers utilizzati dal giornalista e sull’area server dallo stesso gestita. Esso, inoltre, pur ipotizzando genericamente il fumus commissi delicti, non indica neanche marginalmente il rapporto intercorrente fra le cose sottratte alla disponibilità del ricorrente ed il reato oggetto di contestazione, per il quale si procede contro ignoti. L’istituto di cui agli artt. 250 – 252 c.p.p., in definitiva, avrebbe dovuto essere utilizzato secondo un criterio fondamentale di proporzionalità, facendolo precedere da doverosi e preliminari accertamenti esplorativi.
2.3. Violazione dell’art. 10 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, avuto riguardo alla giurisprudenza della Corte EDU sulla non sequestrabilità di computer ed agende dei giornalisti al fine di individuare la fonte anonima di notizie segrete.
Considerato in diritto
3. I ricorsi sono parzialmente fondati e vanno pertanto accolti entro i limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
4. Infondato, preliminarmente, deve ritenersi il primo motivo di ricorso, in quanto aspecificamente formulato, per non essere la correlativa doglianza attualmente basata su elementi di fatto in concreto valutabili in questa Sede. Soccorrono, al riguardo, in ogni caso, le regole suppletive enunciate, ai fini della determinazione della competenza territoriale, nel disposto di cui all’art. 9 c.p.p..
In relazione a tale specifico profilo, dunque, i ricorsi non sono meritevoli di accoglimento e devono essere rigettati.
5. Nel merito, deve richiamarsi il quadro di principii da tempo affermato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 40380 del 31/05/2007, dep. 31/10/2007, Rv. 237917; Sez. 2, n. 48587 del 09/12/2011, dep. 29/12/2011, Rv. 2520549), secondo cui il sequestro probatorio disposto nei confronti di un giornalista professionista deve rispettare con particolare rigore il criterio di proporzionalità tra il contenuto del provvedimento ablativo di cui egli è destinatario e le esigenze di accertamento dei fatti oggetto delle indagini, evitando quanto più è possibile indiscriminati interventi invasivi nella sua sfera professionale.
La stessa giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo ha in più occasioni avuto modo di sottolineare come la libertà di espressione costituisca uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, precisando che le garanzie da accordare alla stampa rivestono una importanza particolare (Corte EDU, Grande Camera, 14 settembre 2010, Sanoma Uitgevers B.V. e. Paesi Bassi).
Entro tale prospettiva, si è ritenuto che il diritto del giornalista di proteggere le proprie fonti rientra nella libertà di “ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche”: una garanzia, questa, assicurata direttamente dall’art. 10 della Convenzione dei diritti dell’uomo, con la conseguenza che il provvedimento di un’Autorità giudiziaria che dispone il sequestro di materiale posseduto da un giornalista rischia di condurre alla individuazione delle fonti alle quali il reporter aveva garantito l’anonimato, e può costituire una violazione della libertà di espressione garantita dalla Convenzione, pregiudicando anche la futura attività del giornalista e del giornale, la cui reputazione rischierebbe di appannarsi anche in relazione alla possibile attività di acquisizione di ulteriori fonti informative.
Un provvedimento di tal genere, si è affermato, non sarebbe compatibile con la Convenzione neanche nei casi in cui l’acquisizione di documenti possa condurre alla individuazione degli autori di altri reati. Ne consegue che qualsiasi ingerenza nel diritto alla tutela delle fonti giornalistiche e delle informazioni atte a condurre alla loro identificazione, per non vulnerare la Convenzione, in quanto “prevista dalla legge”, deve essere accompagnata da garanzie proporzionate all’importanza del principio in questione, e, in primo luogo, dalla garanzia del controllo da parte di un organo terzo ed imparziale, investito del potere di determinare se il requisito dell’interesse pubblico, prevalente sul principio della protezione delle fonti giornalistiche, possa ritenersi sussistente prima della consegna del materiale pertinente, impedendo, in caso contrario, ogni accesso non necessario ad informazioni idonee a rivelare l’identità delle fonti. (Corte EDU, Grande Camera, sentenza del 14 settembre 2010, Sanoma Uitgevers B.V. contro Paesi Bassi, cit.).
Va altresì ricordato che lo stesso Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo nel nostro ordinamento con I. 25 ottobre 1977, n. 881, prevede al riguardo un’ampia tutela per le attività di informazione e ricerca delle fonti, stabilendo, all’art. 19, comma 2, che “ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta”. La stessa disposizione, inoltre, prevede, nel terzo comma, che “l’esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui – b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche”.
Anche di recente, peraltro, la Corte EDU ha ribadito il quadro di principii su delineato, stabilendo che nei casi di ispezione presso abitazioni o luoghi di lavoro appartenenti a giornalisti con l’intento di raccogliere prove o indizi di violazione del segreto professionale, si è in presenza di una violazione della libertà dei giornalisti, protetta dall’articolo 10, di ricevere o comunicare informazioni (Corte EDU, Sezione V, 20 marzo 2012 – 12 aprile 2012, Martin e altri c. Francia). In tal caso, in particolare, la Corte di Strasburgo ha stabilito che le perquisizioni nel domicilio e nell’ufficio di un giornalista, il sequestro di supporti informatici e documenti disposti dall’Autorità giudiziaria per individuare la fonte del giornalista che ha chiesto l’anonimato sono in contrasto con la su indicata disposizione convenzionale. Se il giornalista, dunque, agisce nel rispetto delle norme deontologiche e fornisce informazioni di interesse generale, il suo diritto alla libertà di espressione non può subire limitazioni, quand’anche la sua fonte abbia violato un obbligo di segretezza consegnandogli, o trasmettendogli, documenti riservati o coperti da segreto.
L’attività di ispezione, pertanto, è stata ritenuta sproporzionata, mentre le ragioni addotte dalle competenti autorità per giustificarne l’esecuzione sono state ritenute pertinenti, ma non sufficienti, muovendo dal rilievo che gli interessi concorrenti – ossia la protezione delle fonti giornalistiche e la prevenzione e repressione dei crimini – non erano stati oggetto di un adeguato bilanciamento.
Nella prospettiva ermeneutica seguita dalla Corte EDU, infatti, la protezione delle fonti costituisce “una delle pietre angolari della libertà di stampa”: non assicurare tale forma di tutela “potrebbe dissuadere le fonti dei giornalisti dall’aiutare la stampa ad informare il pubblico su questioni di interesse generale”, non permettendo ai giornalisti di svolgere in modo effettivo il ruolo di “cani da guardia” proprio dei mezzi di comunicazione di massa.
Ne consegue che è compito del giudice, come già stabilito in questa Sede, procedere ad un cauto, ed al tempo stesso rigoroso, bilanciamento fra le contrapposte esigenze rappresentate, da un lato, dal doveroso accertamento dei fatti e delle responsabilità in presenza di accadimenti che integrino una ipotesi di reato, e, dall’altro lato, dalla necessità di preservare il diritto del giornalista a cautelare le proprie fonti, in vista dell’espletamento della funzione informativa, considerata uno dei pilastri fondamentali delle libertà in una società democratica (Sez. 2, n. 48587 del 09/12/2011, dep. 29/12/2011, cit.).
Nel nostro ordinamento processuale, del resto, i limiti legali che devono preservare la legittimità degli atti di “interferenza” che l’Autorità giudiziaria è abilitata ad esercitare sono fissati nell’art. 200, comma 3, c.p.p., in base al quale il giudice può ordinare al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni solo in presenza delle due condizioni ivi tassativamente previste: a) che la rivelazione della fonte sia indispensabile per la prova del reato per il quale si procede, prendendo a riferimento fatti specifici in ordine ai quali si sviluppa l’attività di indagine, e non semplicemente riconducibili all’astratto nomen iuris; b) che le notizie non possano essere altrimenti accertate.
Non basta, dunque, un semplice nesso di “pertinenzialità” tra le notizie ed il generico tema dell’indagine, ma occorre che l’ingerenza rispetto alle fonti rappresenti la extrema ratio cui ricorrere per poter conseguire la prova necessaria per perseguire il reato (Sez. 2, n. 48587 del 09/12/2011, dep. 29/12/2011, cit.).
6. Nel caso in esame, vi è stata una indiscriminata estensione del mezzo di ricerca della prova, che ha lasciato in ombra sia l’esigenza di una preventiva individuazione della cosa da acquisire a scopo probatorio, sia quella di una chiara e precisa indicazione dello stretto collegamento che deve esservi tra le res oggetto di apprensione ed i reati oggetto delle attività di indagine preliminare.
Il decreto di perquisizione, emesso ex artt. 250 ss. c.p.p., con il conseguente sequestro, ex art. 252 c.p.p., di quanto rinvenuto ed in ogni caso ritenuto utile ai fini delle indagini, pur contenendo un sommario riferimento al fumus commissi delicti, non spiega in alcun modo quale sia il rapporto intercorrente tra le cose sottratte alla disponibilità del ricorrente ed i reati per cui si procede: profilo, questo, che, di contro, doveva essere posto in particolare rilievo, proprio in ragione della peculiare posizione del destinatario del provvedimento, che non poteva subire, quale persona non indagata, rilevanti intrusioni, sia pure a soli fini esplorativi, nella sfera personale della sua attività di giornalista, attraverso l’acquisizione di tutto il materiale informatico e cartaceo posseduto ed attinente alla sua professione, ma doveva essere destinatario di un provvedimento “mirato”, ossia diretto a soddisfare la tutela inerente alla effettiva necessità di un’acquisizione probatoria, attraverso la compiuta indicazione dell’esistenza di uno stretto collegamento tra la res e le ipotizzate condotte delittuose oggetto d’indagine.
Né è registrabile, nel percorso motivazionale dell’impugnato provvedimento del Tribunale del riesame, alcuna specifica ragione giustificativa dell’esistenza di quel nesso.
Difetta, inoltre, nel corpo del provvedimento, qualsiasi cenno al tema del segreto professionale e delle altre garanzie che devono essere in concreto assicurate al giornalista professionista.
Le norme di cui agli artt. 200 e 256 c.p.p., invero, disegnano un particolare modus procedendi nel tutelare il segreto giornalistico ed impongono la massima cautela nell’utilizzazione degli strumenti della perquisizione e del sequestro nei confronti dei giornalisti, in considerazione della particolare delicatezza dell’attività da costoro svolta e delle potenziali limitazioni che alla libertà di stampa potrebbero derivare da iniziative immotivatamente invasive. Una ricerca incontrollata delle fonti rischia di dar luogo ad un sostanziale aggiramento del principio di cui all’art. 200, comma 3, c.p.p. e della disciplina contenuta nella successiva disposizione di cui all’art. 256 c.p.p. (Sez. 6, n. 40380 del 31/05/2007, dep. 31/10/2007, cit.).
L’originario provvedimento ablativo, e l’attività esecutiva che ne è seguita, hanno sostanzialmente vanificato l’esercizio della facoltà, pur riconosciuta al giornalista dalle su indicate disposizioni processuali, di consegnare il documento ricercato o di opporre il segreto.
Il procedimento ablatorio nei confronti del giornalista, come anche dei soggetti espressamente indicati negli artt. 200 e 201 c.p.p., non si sostanzia, a differenza della generalità dei casi, in una diretta ed immediata apprensione, ma presuppone, prima, una richiesta di esibizione.
I diritti costituzionali sottesi alla tutela del segreto impongono, dunque, un modus operandi diverso rispetto alle perquisizioni ed ai “sequestri ordinari”. La richiesta di esibizione della cosa, infatti, deve riguardare un quid espressamente indicato dall’Autorità giudiziaria e che, riconducibile al “corpo del reato o alle cose pertinenti al reato”, abbia una spiccata idoneità alla ricostruzione dei fatti. La res, pertanto, deve essere necessaria ai fini dell’accertamento, poiché la lesione dei diritti costituzionali coinvolti (diritto all’informazione, riservatezza del domicilio e della corrispondenza) non potrebbe giustificarsi se il contributo conoscitivo risultasse aliunde acquisibile.
L’art. 256 c.p.p., inoltre, in simmetria con quanto previsto dall’art. 200 c.p.p., stabilisce che, in caso di opposizione del segreto, l’autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di quanto allegato, provvede agli accertamenti necessari e, se questi danno esito negativo, dispone il sequestro.
Conclusivamente deve ritenersi, con riferimento alla posizione del giornalista professionista, cui l’ordinamento assicura la garanzia del segreto professionale non quale privilegio personale, ma quale ineludibile presidio posto a tutela della libera ed incondizionata attività di informazione, che il rispetto del criterio di proporzionalità tra il contenuto di una misura invasiva della libertà personale di cui egli sia fatto destinatario e le esigenze di accertamento dei fatti oggetto d’indagine costituisca oggetto di un particolare e specifico onere motivazionale da parte dell’Autorità giudiziaria, al fine di evitare quanto più è possibile il rischio di una pericolosa compressione delle forme e modalità di esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato.
In tal senso è necessaria, dunque, un’accurata motivazione, sia del provvedimento di sequestro che dell’ordine di esibizione, sì da porre in evidenza non solo la presenza del nesso di collegamento tra le notizie ed il tema d’indagine, ma anche lo specifico oggetto dell’apprensione e la necessità delle informazioni desumibili dalla res ai fini dell’accertamento dei fatti.
7. Sulla base delle su esposte considerazioni, pertanto, il provvedimento impugnato, nonché l’originario decreto di sequestro emesso dal P.M. in data 12 settembre 2013, devono essere annullati senza rinvio, con la conseguente restituzione di quanto in sequestro in favore dell’avente diritto, fatta eccezione dei documenti in dispositivo meglio indicati.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro emesso il 12 settembre 2013 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e dispone la restituzione agli aventi diritto delle cose sequestrate fatta eccezione dei documenti intestati D.N.A.; rigetta i ricorsi nel resto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..
Leave a Reply