cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 25 giugno 2014, n. 27548

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Ciro – Presidente
Dott. IANNELLI Enzo – Consigliere
Dott. FIANDANESE Franco – Consigliere
Dott. PRESTIPINO Antonio – rel. Consigliere
Dott. MACCHIA Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 119/2010 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO, del 08/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce dell’8.10.2013, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Taranto il 22.10.2009, per il reato di ricettazione, cosi’ modificata l’originaria imputazione di riciclaggio, ridusse la pena inflittagli dal giudice di primo grado, confermando nel resto.

Deduce la difesa:

1. In osservanza della legge penale e vizio di motivazione in punto di conferma del giudizio di condanna. La Corte di merito avrebbe del tutto ingiustificatamente disatteso le giustificazioni fornite dal ricorrente in ordine al possesso del ciclomotore in questione, che il ricorrente avrebbe detenuto in via “occasionale ed eccezionale”, ricevendone peraltro la disponibilita’ da persona amica nei cui confronti non aveva motivo di nutrire sospetti. Il ricorrente non avrebbe avuto inoltre le competenze tecniche necessarie per rendersi conto dell’alterazione dei dati identificativi del mezzo. Infine, i giudici di appello non avrebbero considerato l’assenza di ogni utilita’ o vantaggio economico del ricorrente in relazione al possesso del mezzo.

2. Violazione dell’articolo 133 cod. pen. in relazione alla valutazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di merito non avrebbe adeguatamente applicato, nel caso di specie, i criteri direttivi fissati dall’articolo 133 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.

1. In punto di responsabilita’, la difesa ripropone le stesse argomentazioni gia’ disattese dalla Corte di merito con argomentazioni del tutto esenti da vizi logico giuridici. La tesi della precarieta’ del possesso del ciclomotore e’ rimasta affidata esclusivamente ad interessate dichiarazioni di parte, delle quali peraltro i giudici di appello sottolineano la genericita’. La questione dell’inesistenza di vantaggi o utilita’ conseguiti dal ricorrete dalla ricettazione del mezzo e’ mal posta, considerato che anche la semplice utilizzazione del ciclomotore corrisponde ad un evidente vantaggio. La questione della consapevolezza delle manomissioni dei dati identificativi del veicolo attiene poi piu’ propriamente all’originaria imputazione di riciclaggio; ai fini della responsabilita’ per il delitto di ricettazione e’ sufficiente invece l’accertamento del possesso di un bene di provenienza delittuosa in assenza di qualunque giustificazione del suo acquisto (giurisprudenza pacifica).

2. Alquanto astratte sono poi le censure difensive sul trattamento sanzionatorio, oltretutto oggetto di attenta riconsiderazione da parte della Corte territoriale, con esito di ridimensionamento della pena determinata dal giudice di primo grado.

Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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