Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 13 giugno 2014, n. 25255
Ritenuto di fatto
1. Con sentenza del 17 gennaio 2013 la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 4 novembre 2008, ha concesso le attenuanti generiche, rideterminando in anni due e mesi quattro di reclusione, con la pena accessoria dell’interdizione temporanea di anni cinque, la pena inflitta a R.C., docente della scuola media superiore ITIS “A. Panella” di Reggio Calabria, per i reati di concussione tentata e consumata posti in essere per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad imporre agli alunni delle classi terza, quarta e quinta B) dell’indirizzo chimico di quella scuola l’acquisto di un libro di poesie – “Sinopoli autobiografismo e poesie” – al costo di euro dieci a copia, minacciandoli che, in caso di mancato acquisto, avrebbe proposto valutazioni insufficienti agli scrutini del primo trimestre del 2005, riuscendo nell’intento con il solo alunno C.A., della classe IV B), dal quale otteneva l’acquisto della predetta pubblicazione.
2. Avverso la su indicata pronunzia hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia del R., rilevando l’insufficienza di elementi probatori emersi nel giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 530, comma 2, c.p.p. e deducendo tre motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
A) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli aspetti di inidoneità ed inequivocità dei comportamento dell’imputato rispetto ad una eventuale lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dall’art. 317 c.p., stante la inoffensività della condotta contestata a titolo di tentativo, per l’assenza di riscontri oggettivi e soggettivi e per l’insufficienza dei dati probatori: nessun alunno della classe III BH), infatti, è stato mai ascoltato nelle indagini, ovvero nel corso del dibattimento, e tutti i testimoni esaminati non hanno fatto alcun riferimento ad eventuali comportamenti concussivi tenuti dall’imputato riguardo agli appartenenti a quella classe, mentre gravi carenze istruttorie sono riscontrabili con riferimento alle altre classi (ossia, la IV e la V BH), poiché riguardo alla prima di esse sono stati ascoltati in giudizio solo quattro alunni (due dei quali hanno escluso la sussistenza degli estremi dei reato e gli altri due si sono rivelati palesemente inattendibili e contraddittori), mentre con riferimento all’altra classe ne sono stati ascoltati solo tre, che hanno reso tuttavia deposizioni lacunose, essendo stata loro rivolta non direttamente, ma solo de relato, la richiesta di acquisto del libro. La vicenda è stata artatamente ingigantita dagli alunni della classe IV BH) e dallo stesso Preside, che non tollerava le pressioni fatte dal R. per l’attivazione di un laboratorio di chimica per il triennio di riferimento, mentre dalle stesse testimonianze rese dagli alunni e dal codocente, prof. C., è emerso che l’imputato, tutt’al più, avrebbe potuto fare mere proposte di voto, che sarebbero state poi vagliate dal codocente e dall’intero consiglio di classe, tanto che gli stessi alunni della IV erano a conoscenza della totale ininfluenza delle sue eventuali valutazioni all’esito del primo trimestre. Anche sulla base di altre deduzioni e circostanze fattuali esposte nel giudizio di merito, ma dalla Corte d’appello ignorate (ad es., un foglietto strappato dalle mani del R. nel corso dell’aggressione perpetrata ai suoi danni dal F.A., ove era appuntata la traccia di un’esercitazione che egli voleva dettare alle classi dei biennio, e non anche le proposte di voto relative agli alunni della classe IV B) per il primo trimestre), non può ritenersi dimostrato in giudizio che la paventata alternativa all’acquisito del libro sarebbe stata la proposta di una votazione gravemente insufficiente.
B) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 e 317 c.p., poiché anche riguardo al delitto contestato nel capo sub b) non è possibile desumere dal contenuto delle prove testimoniali l’avvenuto acquisto del libro da parte del C., dietro la corresponsione della somma di denaro, con la minaccia ovvero l’indebita induzione alla promessa o dazione che il R. avrebbe fatto allo stesso C. ed agli altri alunni della scuola: dalla ricostruzione fatta in giudizio dall’imputato è in realtà emerso che egli regalò il libro al C. al fine di mostrarsi grato per un episodio accaduto l’anno precedente, dal momento che l’alunno aveva cancellato delle scritte offensive rivolte al professore, presenti sul muro di un’aula della scuola.
C) Violazione della regola sostanziale e processuale della “retroattività più favorevole al reo”, in relazione agli artt. 2, comma 4 e 319-quater, c.p., stante l’erronea esclusione della sussumibilità in astratto delle condotte contestate nell’alveo di operatività della nuova, e meno grave, fattispecie incriminatrice su indicata, difettando gli estremi di una reale ed effettiva portata intimidatrice della condotta del R., tenuto conto, altresì, del fatto che gli alunni, per quanto emerso nel giudizio, erano ben consapevoli dei proprio scarso rendimento scolastico e che, con ogni probabilità, avrebbero riportato una valutazione negativa, con la conseguenza che non vi sarebbe stata alcuna condotta di prospettazione di un male contra ius, poiché la stessa osservanza della legge avrebbe imposto al R. di giudicarli negativamente, per come essi meritavano.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello – e finanche dinanzi al Giudice di prime cure – che tuttavia risultano ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell’impugnata decisione.
Il ricorso, dunque, non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu ocu/i percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d’accusa.
In tal senso la Corte territoriale, sulla base di quanto sopra esposto in narrativa, ha proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali.
Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha esaminato la contrastante versione dei fatti narrata dall’imputato ed ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata nelle deduzioni e nei rilievi difensivi, ponendo in evidenza, segnatamente: a) che la richiesta di acquisto del libro di poesie, avanzata dall’imputato e condizionata all’ottenimento di un voto favorevole, ha trovato riscontro, in particolare, nelle dichiarazioni rese dall’alunno Antonio C. – risultato essere l’unico ad avere accolto la proposta del R. con l’acquisto del libro dal docente indicatogli – e in quelle rese dagli alunni di altre classi (IV e VB); b) che a seguito di una lite verificatasi il 1° dicembre 2005 tra l’imputato ed un altro alunno della classe IVB) – A.F. – numerosi alunni di varie classi, a seguito di una richiesta avanzata dal Preside, avevano sottoscritto una relazione sull’accaduto ove si affermava che il giorno precedente il litigio il R. aveva minacciato gli alunni di tre classi dicendo loro che se non avessero acquistato quel libro avrebbero conseguito un voto negativo (quattro) in pagella per il primo trimestre del 2005; c) che il motivo del contrasto era dovuto al fatto che l’imputato aveva assegnato agli studenti una relazione – da tutti presentata, ad eccezione del C. – dicendo loro che, se avessero acquistato la pubblicazione, avrebbero avuto una votazione positiva (sette), ed in caso contrario ne avrebbero avuta una negativa (quattro); d) che il C., in effetti, era stato l’unico ad ottenere la sufficienza, pur non avendo presentato la richiesta relazione, mentre gli altri, che non avevano acquistato il libro, avevano riportato la preannunciata valutazione negativa; e) che dalle dichiarazioni rese dal teste Cutrupi, della classe VB), risulta che anche gli alunni di tale classe, cui era stata inutilmente rivolta la richiesta di acquisto del libro, riportarono valutazioni negative sia in occasione del primo che del secondo trimestre; f) che dalle dichiarazioni rese dal Preside (prof. C.) e dal codocente (prof. C.) è emerso che gli alunni, in effetti, non meritavano il giudizio negativo espresso nei loro confronti; g) che un’ulteriore conferma del rilievo che i voti negativi erano stati immeritatamente assegnati agli studenti derivava dalla ulteriore circostanza di fatto che il consiglio di classe decideva poi di modificarli.
In replica alle obiezioni difensive, inoltre, la Corte distrettuale ha congruamente argomentato, osservando, da un lato, che è rimasta dei tutto indimostrata la circostanza relativa all’esistenza di precedenti contrasti o attriti fra l’imputato ed i suoi alunni, e, dall’altro lato, che il C., che più degli altri temeva una valutazione negativa del professore a causa del suo scarso rendimento, si determinò in effetti ad acquistare quel libro per la posizione di inferiorità in cui si trovava, riuscendo in tal modo a conseguire, sebbene a differenza degli altri non avesse redatto la relazione richiesta dall’imputato, una valutazione comunque positiva, di contro negata ad altri alunni della stessa classe, ritenuti certamente più meritevoli.
4. La Corte d’appello, pertanto, ha coerentemente concluso il suo percorso motivazionale, ponendo in evidenza, per un verso, come il R., abusando della sua qualità di docente, abbia rivolto agli alunni esplicite minacce di un male ingiusto, prospettando l’attribuzione di una valutazione negativa nella propria materia in occasione degli scrutini del primo trimestre, qualora essi non avessero assecondato la sua richiesta di acquisto della su indicata pubblicazione di poesie, e, per altro verso, come proprio tale decisione fosse sintomatica di un atteggiamento prevaricatore, volto al raggiungimento di una illecita finalità, sebbene l’esito negativo della valutazione potesse risultare agevolmente ricollegabile al mancato accoglimento della sua indebita pretesa.
Ne discende, conseguentemente, la palese infondatezza anche degli ulteriori profili di doglianza dal ricorrente prospettati, avendo i Giudici di merito spiegato che, ben al di là di una mera pubblicizzazione o sponsorizzazione dei libro scritto dal padre, l’imputato ne ha imposto agli studenti l’acquisto dietro l’esplicita minaccia di un’insufficiente votazione, riuscendo nell’intento solo in un caso, poiché tutti gli altri studenti non intesero accettare quella ingiusta pretesa, protestando vivacemente per l’accaduto.
Le insufficienti votazioni attribuite dal R., secondo quanto puntualmente rilevato dai Giudici di merito, non corrispondevano affatto alle reali potenzialità ed al profitto degli studenti, ma risultavano, anzi, del tutto incongrue rispetto alla benevola valutazione espressa in favore del solo C., unico studente ad aver acquistato il libro indicato dal docente. Un numero significativo di alunni, peraltro, ha fatto riferimento all’esplicita subordinazione dei voti all’acquisto della pubblicazione, chiarendo che proprio quella era la motivazione del contrasto con il docente, insorto allorquando essi furono posti al corrente che egli, esercitando in tal modo un’ulteriore pressione con finalità prevaricatrici della loro volontà, stava per dare esecuzione ai suoi propositi in occasione della chiusura del primo trimestre, assegnando votazioni insufficienti a tutti, tranne al C..
AI riguardo, pertanto, deve rilevarsi come l’impugnata sentenza abbia fatto buon governo del quadro dei principii, più volte stabiliti da questa Suprema Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di tentata concussione, che si ha laddove il pubblico ufficiale abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere od indurre qualcuno a dare o promettere denaro od altra utilità, è richiesta l’oggettiva efficacia intimidatoria di tale condotta, restando indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione (Sez. 6, Sentenza n. 33843 del 19/06/2008, dep. 25/08/2008, Rv. 240797; Sez. 6, n. 30764 dei 22/05/2009, dep. 23/07/2009, Rv. 244867)
Una linea interpretativa, quella or ora indicata, che nel caso in esame si fonda sulla prospettazione di una minaccia ingiusta da parte del docente e sulla rilevata assenza di valide scelte alternative da parte delle persone offese, e che questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 12228 dei 24/10/2013, dep. 14/03/2014, Rv. 258470) ha inteso precisare anche in relazione ad altri possibili profili valutativi della condotta, allorquando ha affermato che il delitto di concussione, di cui all’art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla I. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua, come avvenuto nel caso in esame, mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno “contra ius” da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario, il quale, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue, come tale, dal delitto di induzione indebita, previsto dall’art. 319 – quater, cod. pen., introdotto dalla medesima I. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest’ultimo non si risolva in un’induzione in errore), ovvero come una pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico.
In relazione ad altro, ma connesso profilo, v’è ancora da osservare, come è stato più volte ribadito in questa Sede, che la manifestazione esterna del giudizio sul grado di preparazione dell’allievo, da parte dell’insegnante di una scuola statale, presenta un carattere pubblicistico perché non ha uno scopo meramente informativo, ma costituisce un momento qualificante dell’attività istituzionale del docente, essendo tesa ad assicurare un miglior esito del dialogo educativodidattico attraverso l’attiva collaborazione fra scuola e famiglia. Ne consegue che qualunque strumentalizzazione di questa attività a fini privati, o per un mero tornaconto personale, può determinare, a seconda delle modalità e delle circostanze, una responsabilità penale per questa o quella violazione delle norme dettate a tutela dell’imparzialità o del prestigio della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 6587 del 05/02/1991, dep. 13/06/1991, Rv. 187437; Sez. 2, n. 2790 del 11/02/1992, dep. 16/03/1992, Rv. 189391).
5. La Corte d’appello, pertanto, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione dei delitti oggetto dei temi d’accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico – argomentativa.
In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere I’iter argomentativo ivitracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
6. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro mille.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Leave a Reply