Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione IV

Sentenza 10 giugno 2014, n. 2945

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUARTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7571 del 2012, proposto da:

Comune di Poggiomarino, rappresentato e difeso dall’avv. An. Bo., con domicilio eletto presso Ar. Am.in Roma;

contro

Pa. Ma., Fe. Ge.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE II n. 03459/2011, resa tra le parti, concernente oneri di urbanizzazione

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2014 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati An. Bo.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’appello in esame, il Comune di Poggiomarino impugna la sentenza 28 giugno 2011 n. 3459, con la quale il TAR per la Campania, sez. II, in accoglimento del ricorso proposto, ha dichiarato “l’estinzione per prescrizione delle somme pretese a titolo di contributo per il costo di costruzione e di interessi”, annullando le determinazioni in tal senso assunte dal Comune, ed oggetto di impugnazione.

La sentenza impugnata afferma che il termine di prescrizione del titolo a percepire le somme dovute quale contributo per costo di costruzione comincia a decorrere dal momento stesso del rilascio della concessione edilizia.

Richiamato un precedente di questa stessa Sezione del Consiglio di Stato (n. 216/2009), il Tribunale ha dunque accertato il decorso del termine di prescrizione del diritto di credito del Comune di POggiomarino.

Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di impugnazione:

a) error in iudicando e in procedendo; violazione e falsa applicazione art. 11, co. 2, l. n. 10/1977, ciò in quanto, fermo il termine decennale di prescrizione, dalla lettura della norma citata si evince che “il legislatore inconfutabilmente fissa allo scadere del sessantesimo giorno dalla ultimazione dei lavori, l’inizio del decorso del termine prescrizionale in materia di costo di costruzione, emarginando così l’ipotesi secondo cui tale dies a quo debba farsi coincidere col rilascio della concessione edilizia”. Ed infatti, fino alla scadenza del sessantesimo giorno dall’ultimazione delle opere il credito dell’amministrazione è inesigibile”. In definitiva, il legislatore ha fissato due termini di prescrizioni, il primo per gli oneri di urbanizzazione fissato al rilascio della concessione (art. 11, co. 1), il secondo per il costo di costruzione allo scadere del sessantesimo giorno dalla ultimazione delle opere (art. 11, co. 5), di modo che “se il concessionario non da tempestiva comunicazione della data di ultimazione delle opere, la prescrizione non può farsi decorrere nei confronti dell’amministrazione, dovendosi ritenere che il mancato assolvimento dell’onere di comunicazione imposto sul concessionario ponga a carico dell’inadempiente . . . anche l’esercibilità dell’azione di recupero dei crediti concessori, il cui termine discrezionale non comincia a decorrere;

b) error in iudicando e in procedendo; violazione e falsa applicazione art. 3, co. 2, l. n. 10/1977, poiché i soggetti titolari di concessione edilizia sono obbligati al versamento di quanto richiesto, corrispondente ad una precisa attività vincolata dell’amministrazione, “potendo solo eventualmente sindacare la sussistenza di errori di calcolo. Ne consegue che il concessionario può solo proporre opposizione all’ingiunzione di pagamento innanzi al giudice civile e non impugnare i provvedimenti innanzi al giudice amministrativo.

La parte appellata non si è costituita in giudizio e all’udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Questa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi sul tema della decorrenza della prescrizione del diritto di credito relativo al contributo per costo di costruzione ex art. 11 l. n. 10/1977 (Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2009 n. 216; 6 giugno 2008 n. 2686), con considerazioni che possono essere riconfermate nella presente sede.

La giurisprudenza di questa Sezione ha, infatti, affermato:

“Come questo Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare (v. Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 2003, n. 3332), il detto termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento stesso del rilascio della concessione edilizia.

La disposizione dell’art. 11 della legge n. 10 del 1977, in tema di “Versamento del contributo afferente alla concessione”, stabilisce quanto segue: “La quota di contributo di cui al precedente articolo 6 è determinata all’atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d’opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere”.

Da tale norma si desume, invero, che il fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del titolare della concessione edilizia, di versare il contributo previsto, è rappresentato dal rilascio della concessione medesima, ed è a tale momento, quindi, che occorre aver riguardo per la determinazione dell’entità del contributo, divenendo il relativo credito certo, liquido o agevolmente liquidabile ed esigibile.

Né alcun rilevo in senso contrario può assumere la circostanza che al Comune sia espressamente riconosciuta la facoltà di stabilire modalità e garanzie per il pagamento del contributo, atteso che l’atto di imposizione non ha carattere autoritativo ma si risolve in un mero atto ricognitivo e contabile, applicativo di precedenti provvedimenti di carattere generale, e la sua mancata tempestiva adozione non implica alcun potere dell’Amministrazione di differire il suo diritto di credito, configurandosi piuttosto come mancato esercizio del diritto stesso, idoneo a far decorrere il periodo di prescrizione.”

Alla luce delle considerazioni esposte, non può trovare accoglimento il primo motivo di appello, essendo ampiamente trascorso il termine decennale di prescrizione, decorrente dal rilascio della concessione edilizia.

Quanto al secondo motivo, occorre osservare, al fine di sostenerne l’infondatezza, che nessuna conseguenza può discendere – in ordine ad un diverso computo del termine di prescrizione – dalla affermata obbligatorietà del versamento del contributo medesimo da parte del concessionario, il quale può certamente impugnare innanzi al giudice amministrativo, gli atti di determinazione del contributo medesimo (art. 16 l. n. 10/1977).

Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.

La mancata costituzione della parte appellata dispensa il Collegio dal decidere in ordine alle spese, diritti ed onorari del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Comune di Poggiomarino (n. 7571/2012 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.,

Nulla per le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi – Presidente

Sandro Aureli – Consigliere

Andrea Migliozzi – Consigliere

Umberto Realfonzo – Consigliere

Oberdan Forlenza – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 10 giugno 2014.

 

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