Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza del  20 maggio 2014, n. 20660

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENTILE Mario – Presidente –
Dott. GALLO Domeni – rel. Consigliere –
Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere –
Dott. RAGO Geppino – Consigliere –
Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.F.A., nato a (OMISSIS);

T.C., nato a (OMISSIS);

A.P., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza 10/5/2012 della Corte d’appello di Roma, 2^ sezione penale;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per annullamento per prescrizione per il capo D) in ordine al D.F. e T., rigetto nel resto per i due ricorrenti e rigetto per A.;

udito per l’imputato D.F.A., l’avv. Massimiliano Ermanno Kornmuller, per che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 10/5/2012, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Roma, in data 16/11/2007, riduceva la pena inflitta agli imputati rideterminandola in anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 400,00 di multa per D.F.A. e T.C. in anni uno, mesi otto di reclusione ed Euro.400,00 di multa per A. P., previo riconoscimento per quest’ultimo delle generiche con criterio di prevalenza.

2. Gli imputati erano stati riconosciuti colpevoli nel giudizio di primo grado del reato di rapina aggravata in concorso in danno di Reale Giovanni, di cui al capo B), nonchè D.F.A. e T.C. anche dei reati di tentata rapina e lesioni personali in danno di C.C.. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di responsabilità, ma procedeva a mitigare il trattamento sanzionatorio, in particolare riconoscendo a A.P. le generiche con criterio di prevalenza.

3. Avverso tale sentenza propongono ricorso tutti e tre gli imputati, A.P. personalmente e gli altri due per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

4. D.F.A. solleva un unico motivo di ricorso con il quale deduce manifesta illogicità della motivazione. Al riguardo eccepisce che i fatti non potevano essere qualificati nell’ottica della rapina, essendosi trattato di atti di bullismo, tendenti all’uso della violenza come mezzo intimidatorio, non per sottrarre beni alle vittime ma per affermare una specie di “supremazia territoriale” degli imputati nel quartiere dove vivono.

5. A.P. deduce vizio della motivazione e violazione di legge. Al riguardo eccepisce che avendo egli tenuto, a differenza degli altri coimputati, un comportamento meramente passivo, non ricorrevano gli estremi del concorso di persona e si duole di assenza di motivazione circa la sussistenza di un suo concorso morale.

6. T.C. solleva tre motivi di ricorso con i quali deduce:

6.1 Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni della persona offesa con riferimento al reato sub B). Al riguardo si duole che la Corte d’appello non abbia preso in considerazione le numerose contestazioni sollevate dalla difesa dell’appellante in ordine all’inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa R. G.;

6.2 Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’individuazione fotografica del prevenuto effettuata dalle persone offese, in relazione ai capi B), C) e D) dell’imputazione. Al riguardo si duole che la Corte territoriale non abbia fornito alcuna risposta alle censure della difesa circa la non affidabilità delle individuazioni fotografiche;

6.3 Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni della persona offesa con riferimento ai reati sub C) e D). In proposito si duole che il giudice d’appello non abbia tenuto in alcun conto le dichiarazioni della persona offesa R., che avrebbe sentito dire che il Caputo era stato picchiato da una terza persona e non dagli imputati.
Motivi della decisione

1. Tutti e tre i ricorsi sono inammissibili in quanto basati su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

2. D.F.A.. Le censure sono manifestamente infondate. Il fatto che gli imputati avessero agito per fini di “bullismo”, ovvero per affermare la propria “supremazia territoriale” nel quartiere non fa venir meno gli elementi costitutivi del delitto di rapina, allorchè vi sia sottrazione di una cosa mobile altrui. Secondo l’insegnamento di questa Corte, infatti, nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, nonchè in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purchè questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 49265 del 07/12/2012 Ud. (dep. 19/12/2012) Rv. 253848).

3. A.P.. Le censure sono manifestamente infondate. Nel caso di specie la Corte territoriale ha specificamente motivato in ordine all’apporto causale dell’imputato al fatto – reato di cui al capo B), osservando che “l’ A. non ha semplicemente assistito al fatto commesso dai complici, ma anch’esso fatto irruzione nell’autovettura del R., ed ha partecipato, non solo alla messa a soqquadro della medesima autovettura, ma anche e soprattutto alla spartizione del bottino unitamente al T. ed al D.F.”.

Tali essendo le modalità del fatto, non può essere revocato in dubbio che l’ A. debba rispondere a titolo di concorso per l’azione delittuosa compiuta in danno del R..

4. T.C.. Non sono fondate le censure sollevate dal T. in ordine alla affidabilità delle dichiarazioni della persona offesa, R.G.. La Corte ha effettuato un controllo di affidabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa superando le obiezioni della difesa con una motivazione congrua che non si espone a vizi di illogicità. Del resto il referto del pronto soccorso costituisce un riscontro esterno che conferma la dinamica dei fatti descritta dalla persona offesa, quanto all’aggressione subita, rendendo così credibile la narrazione del teste.

5. Quanto alle contestazioni relative all’individuazione fotografica, le stesse non hanno ragione di essere, in quanto il R. conosceva il T. e lo indicato con nome e cognome nella denuncia sporta il 4/9/2004.

6. Infine non ha nessun pregio l’ulteriore motivo in merito alla circostanza riferita da R.G. nel verbale di sit del 25/9/2004 di aver saputo da altri ragazzi del quartiere che C. C. sarebbe stato picchiato da tale Co.Da.. E’ evidente che tale circostanza non può assumere alcun significato probatorio, neanche come testimonianza indiretta, poichè non viene indicata la fonte dell’informazione. Pertanto nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata per non aver preso in considerazione un argomento di prova palesemente inammissibile.

7. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2014

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