Cassazione toga nera

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 21 gennaio 2014, n. 1113

I fatti

Il tribunale di Enna, decidendo sull’opposizione agli atti esecutivi proposta da G.P. con riferimento ad un pignoramento esattoriale presso terzi promosso ex art. 72 bis del DPR 602/1073 dalla Serit Sicilia, dichiaratane in limine la ammissibilità e la tempestività, la accolse.
Ritenne, in particolare, il giudice di merito che il complesso procedimento di cui alla citata norma (introdotta, come è noto, dall’art. 3 comma 40 del D.L. n. 203 del 2005, convertito con modificazioni nella legge 248/2005), funzionale ad una riscossione assai semplificata del credito esattoriale dal carattere alternativo rispetto alle modalità espropriative tipizzate nel codice di rito civile, potesse essere legittimamente azionato, quanto all’ente pubblico. soltanto quando lo stesso dovesse procedere, nei confronti del privato, ad un “pagamento”. La procedura (anche alla luce di una circolare dell’assessorato al bilancio del settembre 2008) poteva, pertanto, essere attivata soltanto nel caso in cui l’ente fosse stato chiamato all’adempimento di un obbligo di natura privatistica nei confronti del privato, dovendosi conseguentemente escludere la legittimità del ricorso al fermo amministrativo (ex art. 48 bis) ed al conseguente pignoramento semplificato (ex art. 72) bis in caso di trasferimento di somme a titoli diversi.
Non trattandosi, nella specie, di pagamenti stricto sensu privatistici (il procedimento era stato instaurato dalla Camera di Commercio di Enna con riferimento alla corresponsione, in favore della ditta G., di somme a titolo contributivo ex art. 27 della legge regionale 3/196 per l’assunzione di lavoratori apprendisti), essi non potevano essere sottoposti né al fermo de quo – che andava, secondo quanto opinato dal tribunale, “annullato poiché adottato in carenza di potere” – né al pignoramento, che andava a sua volta annullato.
Per la cassazione della sentenza del giudice siciliano la Serit ha proposto ricorso illustrato da 3 motivi di censura.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Le ragioni della decisione

Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 e 611 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. c.p.c..
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2140 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..
Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme degli artt. 48 bis e 12 bis del DPR n. 602 del 1913 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..
Le censure, da esaminarsi congiuntamente attesane la intrinseca connessione, sono meritevoli di accoglimento.
E’ fondata, difatti, la doglianza relativa alla qualificazione giuridica dell’opposizione, che, per aver mosso all’atto di pignoramento censure fondate soltanto sull’asserita impossibilità, per la Serit, di procedere ad esecuzione nelle forme analiticamente indicate ed esaminate nel provvedimento oggi impugnato – e cioè per aver contestato l’esistenza stessa del diritto a procedere ad esecuzione da parte del creditore attesa l’asserita impignorabilità dei crediti fondata sull’interpretazione fornita da una circolare dell’assessorato – integrava gli estremi dell’opposizione all’esecuzione, non essendovi mai stata contestazione formale delle cartelle di pagamento rappresentative del titolo in base al quale la Serit aveva agito in executiviis.
E’ altrettanto fondata la correlata censura secondo la quale, nell’ambito dell’opposizione di specie, le uniche contestazioni legittimamente proponibili avevano riguardo alla pignorabilità dei beni, esclusa ex lege (art. 72 bis del più volte ricordato DPR 602/1973) soltanto quanto ai crediti pensionistici ed a quelli di cui al quarto, quinto e sesto comma dell’art. 545 c.p.c..
Nessuna altra ipotesi di impignorabilità risulta prevista per la speciale procedura esattoriale, onde la soluzione suggestivamente adottata dal giudice di merito con riferimento ai crediti aventi natura di sovvenzione pubblica si risolve, nella sostanza, nella individuazione, pretoria ed extra legem, di una ulteriore categoria di beni impignorabili, sia pur nella forma della procedura semplificata, senza che questo possa ritenersi consentito dal complessivo assetto normativo in subiecta materia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento al tribunale di Enna in diversa composizione.

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