Il testo integrale[1]
In tema di arresto in flagranza facoltativo, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l’hanno indotta ad esercitare – in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità dell’interessato – il potere di privazione della libertà.
Tale indicazione – proseguono gli ermellini – non deve necessariamente concretarsi in una motivazione ad hoc del provvedimento, essendo sufficiente che, mediante il contesto descrittivo emergente dal verbale di arresto o dagli atti complementari, il giudice della convalida sia posto in grado di conoscere e sindacare le ragioni che hanno orientato la polizia giudiziaria nell’esercizio della discrezionalità riconosciutale dal comma quarto dell’art. 381 c.p.p..
In mancanza di tali condizioni, dovendosi escludere che il giudice possa sostituirsi alla polizia giudiziaria nell’assolvimento di un siffatto onere motivazionale, l’arresto in flagranza non può essere convalidato.
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