Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

Sentenza 28 ottobre 2013, n. 44006

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Antonio – Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo – Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA;

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 4837/2012 GIP TRIBUNALE di LATINA, del 21/11/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

lette le conclusioni del PG Dott. GAETA Piero che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

RITENUTO IN FATTO

Il Procuratore generale di Roma ricorre avverso la sentenza di “patteggiamento” di cui in epigrafe, che ha applicato nei confronti di (OMISSIS) la pena per la contravvenzione di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera b), sostituita con il lavoro di pubblica utilita’ ex articolo 186 C.d.S., comma 9 bis (fatto accertato in data (OMISSIS)).

Il ricorrente si duole dell’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.

Con la sentenza di “patteggiamento” vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell’articolo 445 c.p.p., comma 1 limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria.

Ne deriva che con la sentenza ex articolo 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista per alcune violazioni del codice della strada (nella specie, la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica); e cio’ persino se la sospensione sia stata gia’ disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovra’ detrarsi il periodo di tempo gia’ scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto.
In senso contrario, non potrebbe neppure opporsi che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacche’ detta sanzione non puo’ formare oggetto dell’accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia.
Ne’ potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilita’ dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta (Sezione 4, 11 novembre 2010, Proc. gen. App. Venezia ed altro in proc. Marigo; nonche’, Sezione 4, 17 dicembre 2010, Proc. gen. App. L’Aquila in proc. Meloni).

Del resto l’articolo 186, comma 2 quater introdotto dal Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni nella Legge 2 ottobre 2007, n. 160, prevede espressamente che le sanzioni accessorie di cui ai precedenti commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Ne’ l’applicazione del beneficio del lavoro di pubblica utilita’ esclude la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, come si evince dal testo dell’articolo 186 C.d.S., comma 9 bis che prevede la riduzione alla meta’ della predetta sanzione solo in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita’.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Latina.

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