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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 27 settembre 2013, n. 22240

Fatto e diritto

Ritenuto che con atto di citazione notificato il 25 maggio 2006, D..M. e C..R. , proprietari di alloggio nell’immobile di via Torretta n. 13/A a Bergamo, costruito dalla Cooperativa edilizia San Giuseppe 77 a r.l. in liquidazione, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Bergamo il Condominio Primavera, chiedendo che fossero dichiarate nulla, in quanto assunte dall’assemblea di un condominio “illegale”, le deliberazioni assunte nell’assemblea del 28 marzo 2006, ed in via subordinate instando per l’annullabilità delle medesime deliberazioni;
che il Condominio eccepì l’inammissibilità dell’impugnazione, per decadenza, essendo stata proposta oltre i trenta giorni della data in cui il verbale dell’assemblea, spedito a mezzo lettera raccomandata, era giunto all’indirizzo del destinatario; e contestò l’assunto di una pretesa inesistenza del condominio, rilevando che tutti gli alloggi costruiti dalla Cooperativa edilizia San Giuseppe 77 a r.l., a contributo erariale, erano stati assegnati definitivamente in proprietà, con stipula del mutuo individuale, ai soci della cooperativa sin dal 31 dicembre 2003 e che da allora era cessata la fase del condominio speciale, soggetto alla disciplina dettata dalle norme del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica, approvate con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;
che il Condominio chiese la condanna dell’attore al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.;
che l’adito Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, con sentenza in data 2 luglio 2008, dichiarò l’intervenuta decadenza dal diritto di impugnare le delibere assembleari relativamente alle domande di annullamento formulate, rigettò le domande di nullità e respinse pure la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ.;
che la Corte d’appello di Brescia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 12 dicembre 2011, ha respinto l’appello principale di M.D. e, in parziale accoglimento dell’incidentale, ha condannato M.D. al pagamento della somma di Euro 1.000 a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ. per il secondo grado;
che la Corte distrettuale ha rilevato che nella specie l’impugnativa delle delibere assembleari era tardiva, essendo stata proposta oltre il termine di trenta giorni dal giorno (31 marzo 2006) in cui la missiva contenente il verbale era giunta all’indirizzo del condomino, non valendo come dies a quo il diverso termine (28 aprile 2006) in cui il plico era stato ritirato dal destinatario;
che, pronunciando sull’appello incidentale del Condominio, la Corte di Brescia ha escluso la responsabilità processuale aggravata per il primo grado (perché l’azione proposta dal M. , riproponendo gli stessi argomenti che erano stati accolti con la sentenza della Corte di cassazione n. 9195 del 2004 – che aveva deciso altra causa tra i medesimi attori e la Cooperativa San Giuseppe, introdotta con atto di citazione del 1995 – “si fondava su principi di diritto opinabili”), mentre ha ritenuto che l’appello di M.D. presentasse il carattere di lite temeraria, dimostrata dalla negligente applicazione dei principi di diritto esplicati e ribaditi dal giudice di primo grado;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello M.D. ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 giugno 2012, sulla base di due motivi, illustrati con memoria;
che ha resistito, con controricorso, l’intimato Condominio, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato ad un mezzo.
Considerato che il collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;
che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) il ricorrente in via principale contesta di avere avuto legale conoscenza della deliberazione assembleare nel giorno in cui il plico raccomandato, contenente il verbale dell’assemblea, è giunto al suo indirizzo, giacché questa conoscenza si sarebbe realizzata soltanto il 28 aprile 2006, con il ritiro del plico;
che il motivo è infondato, perché con la prova dell’avvenuto recapito, all’indirizzo del condomino assente, della lettera raccomandata contenente il verbale dell’assemblea condominiale, sorge in capo al destinatario la presunzione, iuris tantum, di conoscenza posta dall’art. 1335 cod. civ. e scatta il dies a quo per l’impugnazione della delibera stessa, ai sensi dell’art. 1137 cod. civ.;
che con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., nonché omessa ed insufficiente motivazione;
che il motivo è fondato;
che la sentenza impugnata rileva che il ricorso proposto in primo grado da M.D. , “riproponendo gli stessi argomenti che erano stati accolti con la sentenza della Corte di cassazione n. 9195/04, si fondava su principi di diritto opinabili”, e che “presenta, invece, il carattere di lite temeraria l’appello di M.D. , dimostrata dalla negligente applicazione dei principi di diritto esplicati e chiaramente ribaditi dal giudice di primo grado nel fare propri i criteri enunciati dalla Suprema Corte”;
che, cosi decidendo, il giudice non ha tenuto conto del fatto che la condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell’inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l’altra parte deduca e dimostri nell’indicato comportamento. dell’avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell’ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell’infondatezza delle suddette tesi (Cass., Sez. Ili, 30 giugno 2010, n. 15629);
che – a fronte di un contrasto di giurisprudenza all’interno della giurisprudenza della Corte di cassazione sul momento in cui nasce il condominio tra gli assegnatari acquirenti di alloggi di edilizia popolare ed economica (cfr. Cass., Sez. I, 14 maggio 2004, n. 9195, e Cass., Sez. II, 26 luglio 2006, n. 17031, la prima ammettendo e la seconda escludendo l’applicazione della disciplina speciale di cui al regio decreto n. 1165 del 1938 nella fase che va dalla stipulazione del contratto di mutuo individuale fino al riscatto di tutti gli alloggi) – il definitivo chiarimento di quale fosse l’interpretazione esatta non poteva, di per sé solo, derivare dalla pronuncia di primo grado (in adesione all’uno o all’altro indirizzo in conflitto), essendo di conseguenza inconfigurabile la temerarietà della lite in chi, proponendo appello, aveva contestato l’orientamento dalla stessa accolto;
che con l’unico motivo di ricorso incidentale (violazione degli artt. 96 e 115 cod. proc. civ. e vizio di motivazione dovuto alla sua contraddittorietà) il Condominio impugna il capo della sentenza che ha respinto la richiesta di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. di D..M. per il primo grado di giudizio;
che l’esame dell’unico motivo del ricorso incidentale resta assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale;
che, cassata la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, la causa può essere decisa nel merito con l’esclusione della condanna di D..M. a titolo di responsabilità aggravata, ferme le altre statuizioni della sentenza impugnata;
che l’esito del giudizio di cassazione giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di questo grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo mezzo del medesimo ricorso e dichiara, assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di condanna di D..M. a titolo di responsabilità aggravata, ferme le altre statuizioni della sentenza impugnata; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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