Suprema Corte di Cassazione
sezione feriale
sentenza n. 35848 del 2 settembre 2013
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 1.12.2011, la corte d’appello di L’Aquila confermava la condanna inflitta a C.A. dal gup del Tribunale di Teramo, alla pena di mesi dieci di reclusione, per il reato di lesioni gravi in danno di B.A. che aveva afferrato per le spalle e scaraventato a terra, in data 31.10.2004, presso una discoteca di S.M. dove l’imputato prestava attività di addetto alla sicurezza. Il fatto veniva ritenuto accertato sulla base non solo delle indicazioni della parte offesa, ma dei certificati medici agli atti e del contributo testimoniale di Sa.Si. che si presentò in discoteca insieme al B. e che assistette all’accaduto.
La corte disattendeva le doglianze di natura processuale avanzate dalla difesa dell’imputato, quanto al mancato accoglimento dell’istanza di giudizio abbreviato condizionato, rilevando che l’imputato aveva chiesto il giudizio abbreviato semplice, cosicché non poteva più contestare il mancato accoglimento della prima istanza, peraltro incompatibile con le esigenze di economia processuale.
Quanto al discorso giustificativo veniva evidenziato che erano stati valorizzati contributi testimoniali che avevano portato ad individuare in modo certo nell’imputato l’autore dell’aggressione subita dal B. .
Veniva anche ritenuta congrua la pena che era stata inflitta, considerata la gravità del fatto, intriso di particolare violenza.
2. Avverso detta decisione, interponeva ricorso per cassazione l’imputato personalmente, per dedurre con unico motivo, violazione di legge processuale: nell’udienza del 12.11.2011, la corte d’appello di L’Aquila ebbe a disporre la notificazione all’avv. Argenteri impedito ad essere presente, del verbale di udienza contenente il rinvio dell’udienza di discussione, indicata nella data del 1.12.2012, laddove l’udienza venne tenuta il 1.12.2011. Tale errore secondo la difesa, aveva precluso all’imputato di essere assistito dal suo difensore di fiducia, che venne convocato per una data diversa e che quindi non fu presente all’udienza di discussione.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dagli atti emerge in modo inequivoco 1) che nel verbale di udienza venne annotato il rinvio dell’udienza per il giorno 1.12.2012; 2) che detto verbale venne notificato al difensore di fiducia non presente in quanto impedito; 3) che l’udienza si tenne invero il 1.12.2011, in assenza del difensore di fiducia che non fu avvisato della difformità di data di convocazione.
È di tutta evidenza la nullità che si è determinata in questo passaggio processuale, tradottasi in un vulnus alle garanzie difensive, atteso che il difensore non partecipò all’udienza di discussione, poiché non correttamente avvisato.
La sentenza deve quindi essere annullata, con rinvio per nuovo esame alla corte d’Appello di Perugia (giusto il disposto dell’art. 175 disposiz. att. cod.proc.pen.).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla corte d’appello di Perugia.
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