1. La responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave e si atteggia diversamente a seconda dei gradi del giudizio, atteso che, mentre in primo grado essa è volta a sanzionare il merito di un’iniziativa giudiziaria avventata, nel secondo grado, regolato dal principio devolutivo, essa deve specificamente riferirsi alla pretestuosità dell’impugnazione.
2. Presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria è la totale soccombenza, con la conseguenza che non può farsi luogo all’applicazione dell’art. 96 c.p.c. quando tale requisito non sussista. La soccombenza va considerata in relazione all’esito del giudizio di appello, come si desume dal fatto che la condanna al risarcimento si aggiunge, secondo la previsione dell’art. 96 cod. proc. civ., alla condanna alle spese, la quale è correlata all’esito finale del giudizio.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I
SENTENZA 27 agosto 2013, n.19583
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 23.01.2007 B.R. adiva il Tribunale per i Minorenni delle Marche chiedendo che Z.O. fosse dichiarato padre naturale di suo figlio B.L. , nato il (OMISSIS) , nonché tenuto a contribuire al mantenimento del minore.
Con sentenza del 28.10-22.11.2010 l’adito Tribunale per i Minorenni dichiarava lo Z. padre naturale di B.L. e lo condannava al versamento di un assegno mensile di Euro 500,00 per il mantenimento del figlio nonché al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., equitativamente liquidato in Euro 2.000,00, in aggiunta al rimborso delle spese di lite, liquidate d’ufficio in complessivi Euro 3.000,00. La sentenza di primo grado veniva impugnata in via principale dallo Z. ed in via incidentale dalla B. , la quale si doleva soltanto della liquidazione officiosa ed a suo parere insufficiente delle spese processuali.
Con sentenza dell’11.04-11.05.2012 la Corte di appello di Ancona, in parziale accoglimento dell’appello principale, riduceva ad Euro 350,00 mensili l’entità dell’assegno di mantenimento del minore e compensava le spese processuali del grado d’appello, confermando nel resto la prima pronuncia. La Corte territoriale osservava e riteneva che:
all’udienza collegiale dell’11.04.2012, cui si era pervenuti a seguito di ben due rinvii, la difesa dell’appellante aveva instato per un nuovo rinvio onde consentire al dominus, assente per concomitante impegno professionale, di svolgere la discussione orale. Attesa l’opposizione della controparte ed il rilievo che il procedimento aveva già subito due rinvii, la Corte aveva negato il differimento ed assunto la causa a decisione, avendo le parti con i propri scritti adeguatamente ed anzi diffusamente sviluppato le rispettive posizioni;
con il gravame lo Z. aveva ribadito la propria estraneità al concepimento del piccolo L. , attese le frequentazioni con terzi, anche intime, intrattenute all’epoca dalla B. , il fatto che l’ammissione della Ctu ematologia aveva preceduto le altre prove, che le deposizioni testimoniali non avevano fornito riscontri, e comunque in subordine lamentato l’incongruità per eccesso dell’assegno di mantenimento statuito a suo carico, nonché ancora impugnato la sua condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
infondate si rivelavano le censure rivolte dallo Z. contro la declaratoria di paternità naturale, considerando il suo rifiuto ingiustificato e persistente di sottoporsi alla prova del Dna, le testimonianze assunte e la documentazione acquisita, dovendosi certamente rigettare tutte le richieste istruttorie pure formulate dall’appellante, in quanto irrilevanti e superflue;
quanto alla quantificazione dell’assegno paterno di mantenimento del minore, sebbene, in base alla documentazione in atti, di cui il primo giudice aveva dato ampiamente conto e alle cui deduzioni poteva pertanto farsi riferimento, fosse stata provata la piena capacità economica dello Z. , tuttavia l’importo liquidato dal primo giudice era eccessivo, non tanto in relazione alle dedotte capacità economiche dell’appellante, titolare di attività commerciale di macchine agricole e percettore di redditi sia quale amministratore della Zannini s.r.l. che quale socio della Zannini Rappresentanze s.r.l., quanto soprattutto in relazione alla età del bambino, di appena sei anni, ed alle connesse, limitate sue esigenze, di tal che detto importo mensile andava fissato nella minore e congrua somma di Euro 350,00;
infondate invece risultavano le doglianze attinenti alla condanna ex art. 96 c.p.c., giacché correttamente il Tribunale per i Minorenni aveva ritenuto la sussistenza dei presupposti per la condanna al risarcimento per colpa grave, avendo lo Z. fin da subito assunto un comportamento non certo contrassegnato dalla dovuta diligenza, ma anzi inutilmente dilatorio.
Avverso questa sentenza lo Z. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e notificato il 6.11.2012 alla B. , che ha resistito con controricorso notificato il 10.12.2012.
Motivi della decisione
A sostegno del ricorso lo Z. denunzia:
1. ‘.Violazione dell’art. 360 n.ri 3, 4 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 269 cc, 82,115 e 118 att. c.p.c., 352 c.p.c. e 24 Costituzione’.
Si duole anche per il profilo motivazionale (carenza di pertinenza e logicità anche giuridica) del rigetto, che assume ingiustificato ed irrituale, data anche la funzione non meramente illustrativa della discussione, della sua richiesta di differimento dell’udienza camerale di discussione e della contestuale assunzione della causa in decisione da parte della Corte d’appello, richiesta che aveva formalizzato nella prima utile udienza di comparizione, preceduta da due rinvii d’ufficio dovuti a problematiche interne all’amministrazione, e che era stata motivata dall’impossibilità materiale del suo difensore a presenziare per impedimento dipendente da concomitante impegno professionale. Il motivo non ha pregio.
Il diniego di rinvio espresso dalla Corte distrettuale si rivela, infatti, ineccepibile rispetto al dato normativo, il che assorbe le altre doglianze rivolte alle argomentazioni che, tratte dal contesto processuale, hanno ulteriormente confortato il diniego in questione, anch’esse peraltro aderenti ai principi oltre che di celerità, di tutela delle facoltà difensive e del contraddittorio, che connotano pure i procedimenti camerali contenziosi.
Quanto alla legittimità o meno del diniego in esame, va osservato che anche nel procedimento camerale contenzioso il rinvio dell’udienza di discussione per grave impedimento del difensore, ai sensi dell’art. 115 disp. att. cod. proc. civ., presuppone l’impossibilità di sostituzione del medesimo difensore, venendo altrimenti a prospettarsi soltanto una carenza organizzativa del professionista incaricato della difesa, irrilevante ai fini del differimento dell’udienza (in tema, cfr cass. SU n. 4773 del 2012). Il suddetto presupposto deve ritenersi insussistente anche quando, come nella specie, la parte sia rappresentata all’udienza di discussione da altro difensore, che sostituisca il dominus impedito a presenziarvi e che si limiti a richiedere il differimento per grave impedimento dipendente da concomitante impegno professionale del medesimo dominus, impegno di cui il difensore presente in sostituzione non provi l’esistenza e l’anteriorità rispetto alla controversia da discutere, così precludendo di ricondurre l’istanza di rinvio a legittima causa e non a mera strategia difensiva. Al riguardo giova anche ricordare che la delega conferita dal difensore ad un collega, perché lo sostituisca in udienza, rappresenta un atto tipico di esercizio dell’attività professionale, indirizzato all’espletamento dell’incarico ricevuto dal cliente, poiché il sostituto, nell’eseguire la delega ed intervenendo nel processo in forza di essa e senza avere ricevuto direttamente alcun mandato dal cliente del sostituito, opera solo quale ‘longa manus’ di quest’ultimo e l’attività processuale da lui svolta è pertanto riconducibile soltanto all’esercizio professionale del sostituito ed è come se fosse svolta dallo stesso (cfr cass. SU n. 289 del 1999).
2. ‘Violazione dell’art. 360 n.3, 4 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 269 cc, 116 c.p.c. e 24 e 30 Costituzione’.
Sostiene l’erronea applicazione e interpretazione delle norme che disciplinano il regime probatorio nel procedimento indiziario, risoltesi nell’attribuzione all’unica apprezzata prova indiziaria, del valore legale tipico dal legislatore previsto per una diversa risultanza probatoria, nell’aver fatto precedere l’esame ematologico, elemento indiziario di integrazione sussidiaria e complementare, agli altri prioritari e preminenti mezzi di prova e nell’avere desunto nella sostanza, in inconciliabile contrasto con le risultanze delle prove testimoniali e della ricognizione postergate all’esaurimento di detta indagine, la ‘effettiva sussistenza del rapporto di filiazione’ dal solo presupposto indiziario dell”ingiustificato rifiuto di sottoporsi all’indagine ematologica’ da parte dell’allora convenuto, con violazione altresì degli artt. 24 e 30 della Carta Costituzionale per lesione del diritto di difesa e della riserva di legge circa ‘le norme e i limiti per la ricerca della paternità’.
3. ‘Violazione dell’art. 360 n.ri 4 e 5 in relazione agli artt. 269 cc, 115, 116 e 118 c.p.c.’.
Si duole del vizio di motivazione della sentenza di appello sotto il profilo della mancanza di correttezza giuridica e della coerenza logico – formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, per non aver posto a base della decisione unicamente i fatti allegati dalle parti, in ossequio al principio del decidere ‘iuxta alligata et probata’, per non aver fatto discendere il suo libero e prudente convincimento sull’accertamento del fatto dalla corretta valutazione globale delle risultanze processuali, incluse quelle documentali, e per la incongruità logica dei motivi che hanno sostenuto le sue scelte in conseguenza dell’omesso e insufficiente esame e valutazione delle contrapposte piste probatorie di cui disponeva, la cui complessiva rigorosa indagine era maggiormente dovuta nella fattispecie basandosi la decisione solo su prove indirette, conducendo di conseguenza il giudice di merito ad incorrere, oltre nei vizi sopra denunciati, nell’omesso esame e travisamento di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione in sede di contraddittorio tra le parti. Tra questi il giudice di appello ha omesso l’esame delle circostanze obbiettive acquisite al procedimento tramite le prove testimoniali, la disposta ricognizione personale e quelle documentali già menzionate, queste ultime oltretutto di indiscussa fede probatoria perché provenienti da parte avversa, idonee di per sé stesse, qualora fossero state prese in considerazione, a condurre con plausibile certezza ad una decisione diversa da quella adottata.
In particolare ribadisce la mancata identificazione del ricorrente nella persona con cui si accompagnava la B. e la ignorata conferma al riguardo delle dichiarazioni di ben tre testi indotti da parte avversa; il travisato attestare, per mancato esame della prova documentale e testimoniale contraria, che lo Z. era titolare di ditta nel periodo interessato dalla vicenda, non risultando per tabulas essere amministratore legale o di fatto della società COMAG Spa e successivamente della COMAG LTD e di conseguenza, come erroneamente dedotto, di utilizzare negli incontri la autovettura di proprietà delle predette società, oltre che la incoerente e illogica affermazione, anche questa contro le risultanze documentali, d’inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dall’indifferente Sig. P.P. ; la stabile convivenza more uxorio della madre del bambino con il Sig. C.F. nel periodo del suo concepimento e la conseguente incoerenza logica temporale del dedurre l’attribuzione allo Z. della paternità naturale per l’accesso della predetta alla c.d. pillola del giorno dopo; il non disdegnare la appellata in periodi prossimi al concepimento rapporti intimi anche con terzi; la cessazione del rapporto di lavoro della teste B.V. con lo Z. precedentemente all’epoca dei fatti, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice d’appello ricadendo nello strumentale travisamento del fatto; il verificarsi in periodo precedente ai fatti di cui è causa dell’episodio riferito dal teste B.V. , tra l’altro non attendibile per le causali ivi descritte, dell’avere fornito al ricorrente il numero dell’utenza telefonica dell’allora non conosciuta B.R. , per essere intervenuto in costanza dell’antecedente rapporto di lavoro con la soc. COMAG Spa, cessate il 9 settembre 2003, e il conseguente erroneo attestato del giudice di secondo grado, contro le predette risultanze degli atti, dell’inattendibilità delle deposizioni testimoniali rese al riguardo dai Sigg.ri Pe.Bo. e P.P. ; l’incoerente assunto del giudicante del non aver portato lo Z. prove contrarie per essere state ignorate le dichiarazioni dei propri testi Sigg.ri Pe. e V. oltre quelle del P. , e infine la precisione e concordanza sui fatti essenziali del vertere a favore del ricorrente delle dichiarazioni dei testi addotti da c/p, come sostenuto nel proprio atto difensivo, contrariamente a quanto attestato, contro le stesse emergenze processuali, dal giudice di merito con l’incoerente attribuzione allo Z. dell’essersi limitato a paventare genericamente la loro inattendibilità. Deduce ancora l’omesso esame dell’ulteriore fatto decisivo previsto dall’art. 360 n.5 c.p.c. per il difetto di attività del giudice di appello nell’aver limitato l’indagine ematologica al solo ricorrente e non provveduto ad estenderla, come dovuto, al Sig. C. , convivente della B. nel periodo del concepimento (in ottemperanza all’art. 118 c.p.c., come espressamente evidenziato con l’atto di appello, che gli conferiva il potere di ordinare anche a terzi di sottoporsi alle ispezioni sulla loro persona che fossero apparse, come nella fattispecie, indispensabili per la dovuta conoscenza degli elementi essenziali del fatto di causa controverso, il cui esercizio, proprio perché finalizzato mediante detta indagine diretta alla loro acquisizione alla realtà del procedimento, non era condizionato all’impulso di parte.
Il secondo ed il terzo motivo del ricorso, suscettibili di esame congiunto, non meritano favorevole apprezzamento.
In primo luogo la censura d’illegittima ammissione della Ctu ematologia, in quanto non preceduta dall’assunzione dei mezzi di prova dedotti dalle parti, si rivela non fondata alla luce del condiviso principio già affermato da questa Corte di legittimità (cfr, tra le altre, cass. n. 14976 del 2007; n. 6694 del 2006) secondo cui “In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, deve escludersi qualsiasi subordinazione dell’ammissione degli accertamenti immuno-ematologici all’esito della prova storica sull’esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre di quest’ultimo, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall’art. 269, secondo comma, cod. civ., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità naturale, né, conseguentemente, mediante l’imposizione al giudice di una sorta di ordine cronologico nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del tipo di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge. Una diversa interpretazione si risolverebbe in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost., in relazione ad un’azione volta alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status’. Inoltre, il riconoscimento dello Z. quale padre naturale del minore appare irreprensibile frutto, puntualmente e logicamente argomentato dai giudici d’appello, della compiuta valorizzazione nell’ambito degli emersi dati probatori, ivi comprese le dichiarazioni della madre del minore (in tema cfr tra le altre, cass. n. 12971 del 2012; n. 18224 del 2006; n. 386 del 1999; n. 9307 del 1997), di quelli ritenuti più idonei ai fini della formazione del loro libero convincimento, senza attribuzione di portata preminente e dirimente al solo rifiuto dello Z. di sottoporsi alle disposte indagini genetiche, ma ancorando la valutazione del suo contegno processuale oppositivo alle ulteriori risultanze istruttorie, contrastanti con l’assunto del ricorrente, segnatamente costituite da acquisizioni documentali e prove orali.
Come noto, l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite, nella specie rispettato, che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. In particolare spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove, come in questo caso, adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia ribadire che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, nella specie non evincibile.
Conclusivamente e riassuntivamente gli svolti rilievi critici e richiami alle emerse risultanze processuali, singolarmente ed unitariamente esaminati, si rivelano o infondati rispetto ai rubricati dati normativi o privi di decisività in ordine alle ragioni dell’affermata configurabilità del concepimento da parte del ricorrente o ancora inammissibili perché volti ad un diverso e più favorevole apprezzamento delle emerse risultanze istruttorie, laddove la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito, per quanto detto, non solo si pone in linea con le regole legali e la relativa elaborazione giurisprudenziale, ma risulta pure fondata su puntuali ed irreprensibili argomentazioni.
4. ‘Violazione dell’art. 360 n.5 in relazione agli artt. 269 cc, 116 c.p.c., 261 e 277 cc in correlazione all’art. 148 cc’.
In riferimento all’assegno di mantenimento per il figlio ed all’apportata riduzione si duole che la Corte distrettuale nella propria valutazione discrezionale:
a) non abbia correttamente e logicamente motivato le sue statuizioni, incorrendo anche nel travisamento del fatto, in punto di attribuzione dell’assegno di mantenimento a favore del figlio al solo padre naturale e di relativo criterio adottato per la sua quantificazione, con l’omettere di sottoporre ad adeguata e pertinente critica i decisivi elementi di fatto risultanti agli atti processuali, puntualmente proposti con il ricorso in appello, di potenziale idoneità a determinare una diversa decisione, e altresì con l’aver errato, per il loro omesso esame;
b) abbia attestato la ‘piena capacità economica dello Z. ‘ e lo stesso ‘percettore di redditi sia quale amministratore della Zannini Srl che quale socio della Zannini Rappresentanze srl’, recependo il travisante riferimento generico dell’essere nel periodo della radicata vertenza giudiziaria ‘titolare di attività commerciale di macchine agricole’, senza neppure curarsi di individuare la relativa ditta, oltre che ulteriori circostanze non rispondenti a quelle decisive e del tutto contrarie agli atti del processo, dettagliatamente documentate nel giudizio di primo grado e inutilmente riproposte con la domanda di appello;
c) non abbia correttamente apprezzato il suo reddito, ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento per il figlio naturale minore, che a suo parere andava quantificato per gli anni successivi al 2006 in Euro 8.212,00, e che abbia altresì violato i criteri di ripartizione tra i genitori dell’obbligo di mantenimento, mancando di esaminare la posizione della B. e la sua capacità lavorativa ed omettendo di valorizzare il tenore di vita di cui il figlio aveva diritto di fruire.
Il motivo non ha pregio, concretandosi in censure o infondate perché smentite dal contenuto dell’impugnata sentenza o inammissibili perché é non specificamente dedotte nel pregresso grado o apodittiche o implicanti rilievi critici e diverse valutazioni in fatto, indeducibili in questa sede, censure che comunque sia singolarmente che globalmente appaiono prive di decisività, anche considerando l’entità dell’assegno posto a carico del ricorrente, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minorenne, stabilito in misura esigua ed atta evidentemente a fronteggiare le esigenze fondamentali del medesimo minore, cui i genitori devono fare fronte secondo anche le attitudini di lavoro proprie di ciascuno di loro (cfr cass. n. 11025 del 1997; n. 2106 del 2003. In tema cfr anche cass. n. 23630 del 2009).
5. ‘Violazione dell’art. 360 n.3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 96, 91 e 92 co.2 c.p.c.’.
Il motivo si articola in due distinti profili; col primo il ricorrente si duole della conferma da parte dei giudici d’appello della sua condanna al risarcimento per lite temeraria, sul punto deducendo che con la sentenza di primo grado era stata anche respinta la domanda della B. di rimborso degli oneri di mantenimento del figlio maturati nel periodo anteriore al presente giudizio e che, quindi, si verteva in caso di soccombenza reciproca delle parti, preclusivo all’accoglimento della domanda di ristoro ex art. 96 c.p.c.. Col secondo profilo lo Z. si duole del fatto che i medesimi giudici d’appello non abbiano esaminato il suo motivo di gravame inerente al regime delle spese statuito in primo grado.
Relativamente al secondo profilo, il motivo si rivela infondato, in quanto la Corte distrettuale ha confermato tutte le statuizioni della sentenza di primo grado diverse da quella inerente alla quantificazione del contributo per il mantenimento del minore, di tal che deve aversi per implicitamente respinto e non, come in tesi sostenuto, non esaminato il motivo d’appello inerente alla statuizione sulle spese processuali, adottata dal primo giudice e ribadita nonostante che, essendo essa d’indole dipendente, fosse rimasta in appello travolta dall’accoglimento parziale del gravame del ricorrente. Va invece accolto il primo profilo del medesimo motivo.
La responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave e si atteggia diversamente a seconda dei gradi del giudizio, atteso che, mentre in primo grado essa è volta a sanzionare il merito di un’iniziativa giudiziaria avventata, nel secondo grado, regolato dal principio devolutivo, essa deve specificamente riferirsi alla pretestuosità dell’impugnazione (cfr cass. n. 7620 del 2013).
In ogni caso presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria è la totale soccombenza, con la conseguenza che non può farsi luogo all’applicazione dell’art. 96 c.p.c. quando tale requisito non sussista. La soccombenza va considerata in relazione all’esito del giudizio di appello, come si desume dal fatto che la condanna al risarcimento si aggiunge, secondo la previsione dell’art. 96 cod. proc. civ., alla condanna alle spese, la quale è correlata all’esito finale del giudizio (cfr cass. n. 11917 del 2002).
Nella specie, la B. già in primo grado non era risultata totalmente vittoriosa ed in appello aveva visto anche ridotto l’apporto attribuitole dal primo giudice per il mantenimento del figlio. Dunque, nella specie difettava in primo grado il presupposto della totale soccombenza dello Z. , atto a legittimare la sua condanna pure al risarcimento per lite temeraria.
Conclusivamente si devono respingere i primi quattro motivi del ricorso, accogliere il quinto nei precisati sensi, cassare l’impugnata sentenza nei limiti della censura accolta e, con decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., data la non necessità di ulteriori accertamenti di fatto, respingere la domanda della B. di condanna dello Z. al risarcimento per lite temeraria.
Quanto al regime delle spese processuali, l’esito definitivo del giudizio, alla luce anche della natura delle controversia, giustifica tra le parti la compensazione per intero delle spese del grado d’appello e del giudizio di legittimità ed a ribadire la statuizione di condanna dello Z. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado già pronunciata dal Tribunale, spese queste liquidate in Euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte respinge i primi quattro motivi del ricorso accoglie il quinto motivo nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, respinge la domanda della B. di condanna dello Z. al risarcimento per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Condanna lo Z. a rimborsare alla B. le spese del giudizio di primo grado, liquidate in Euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio d’appello e del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
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