Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 29 agosto 2013, n. 19905
Svolgimento del processo
1. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 8.11.12, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso avverso la sentenza del tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, n. 195 del 27.7.10:
“1. — D.P.M. ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale, accolto l’appello della Sciaredil srl, era stata rigettata la domanda di esso ricorrente tesa a conseguire la condanna di quest’ultima e della sua assicuratrice Italiana Assicurazioni al risarcimento dei danni patiti per una caduta sul manto stradale interessato da lavori eseguiti dalla Sciaredil. Le intimate non svolgono attività difensiva in questa sede.
2. — Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio — ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. — per essere ivi accolto.
3. — Il ricorrente si duole: con un primo motivo – di violazione di norme di diritto – dell’errata qualificazione della domanda come proposta ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., anziché degli artt. 2051 cod. civ. e 21, comma 2, d.lgs. 282/92, avendo da subito esso ricorrente agito facendo valere la presenza di brecciolino bituminoso non segnalato sul tratto di strada ove si verificò il sinistro; con un secondo motivo, di violazione di norme di diritto e vizio motivazionale, dell’erroneità dell’imputazione del sinistro alla condotta imprudente del danneggiato; con un terzo, della condanna alle spese.
4. — Il primo motivo è fondato: alla stregua della trascrizione dei relativi passaggi e dell’indicazione delle corrispondenti sedi processuali (secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di rispetto del n. 6 dell’art. 366 cod. proc. civ.), l’odierno ricorrente — attore in primo grado – ha in effetti indicato con sufficiente chiarezza fatti costitutivi della domanda che potevano consentirne la qualificazione entro la fattispecie dell’art. 2051 cod. civ., se non altro — già in atto di citazione — con riferimento alla violazione delle norme del codice della strada, che si riferivano alle modalità di gestione del cantiere sulla strada; in tal modo, pare evidente avere l’attore riferito il danno all’azione causale svolta direttamente dalla cosa (nella specie, dal brecciolino bituminoso non segnalato in prossimità del cantiere stradale, in violazione oltretutto di specifiche norme del codice della strada).
5. — Quanto al secondo motivo, è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., ord. 30 dicembre 2011, n. 30434) il principio per il quale la responsabilità per le cose in custodia, prevista dall’art. 2051 cod. civ., ha natura oggettiva e necessita, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento, tale da prescindere dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa e da sussistere in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito (per tutte, v. Cass. 22 marzo 2011, n. 6550, Cass. 7 aprile 2010, n. 8229, Cass. 5 dicembre 2008, n. 28811), sia pure — beninteso — a condizione dell’intervenuta prova del nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia del fatto che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass., 6 sez., ord. 11 marzo 2011, n. 5910).
6. — Pertanto, non correttamente il giudice di appello ha applicato i concetti di insidia (o trabocchetto) elaborati in precedenza, anziché valutare che la caduta di un veicolo su due ruote sul brecciolino che non avrebbe dovuto trovarsi sul manto stradale e che non era neppure segnalato è un evento ricollegabile attraverso una normale sequenza causale appunto alla condizione della strada, affidata in quel momento all’esecutrice dei lavori; resta, beninteso, salva la valutazione dell’eventuale apporto (o concorso in senso tecnico) causale dell’azione del danneggiato (per tutte, tra le più recenti, v. Cass. 8 febbraio 2012, n. 1769): il quale, però, non può semplicisticamente predicarsi, oltretutto con efficacia esclusiva, nella mera visibilità del brecciolino, ma va apprezzato in relazione alle circostanze del caso (per casi simmetrici, in cui la presenza di tale materiale è stata superata in base ad altri elementi, vedi Cass. 19 novembre 2009, n. 24419, ovvero Cass., ord. 21 luglio 2011, n. 16024).
7. — Il terzo motivo, nella parte in cui possa ritenersi una censura avverso la gravata sentenza, dipendendo piuttosto un diverso regime delle spese soltanto dall’accoglimento eventuale dei primi due, resta assorbito; e deve proporsi, pertanto, l’accoglimento del ricorso, con rinvio allo stesso ufficio giudiziario, in persona di diverso giudicante, affinché, sussunta la domanda entro la fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ., applichi alla medesima il principio di diritto di cui ai punti 5 e 6 e, all’esito della valutazione complessiva dell’esito della domanda, provveda sulle spese anche del giudizio di legittimità”.
Motivi della decisione
2. Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti hanno depositato memoria o chiesto di essere ascoltate in camera di consiglio.
3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.
4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va accolto per quanto di ragione, con cassazione della gravata sentenza e rinvio al medesimo ufficio giudiziario, ma in persona di diverso giudicante, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la gravata sentenza e rinvia al tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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