Condominio-1

Il testo integrale

 www.studiodisa.it

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 settembre 2013 n. 20099[1]

La diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 cod. civ. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, alla mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell’altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell’urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l’utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione.

Non solo, il Tribunale ha anche trascurato di considerare che il condomino non ha effettuato alcun lavoro di conservazione urgente ed indifferibile, ma si è limitato a nominare un tecnico per l’accertamento dei lavori necessari, commissionandogli un incarico di consulenza e poi chiedendo il rimborso della relativa spesa al Condominio, quando lo stesso ente collettivo aveva già provveduto a nominare, al medesimo fine, un professionista


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/09/no-al-rimborso-del-condomino-per-la-consulenza-affidata-di-sua-iniziativa.html

 Archivio sentenze ordinanze

 sentenze-ordinanze/cassazione-civile-2011/

   sentenze-ordinanze/cassazione-civile-2012/ 

 sentenze-ordinanze/cassazione-civile-2013/

 

     Studio legale D’Isa

@AvvRenatoDIsa

     renatodisa.com

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *