Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 30 agosto 2013 n. 35827[1]
Non è invocabile allorché l’altrui condotta imprudente, ossia il non rispetto da parte di altri delle regole precauzionali imposte, si innesti sull’inosservanza di una regola precauzionale proprio da parte di chi invoca il principio. In altri termini, non può invocarsi legittimamente l’affidamento nel comportamento altrui quando colui che si affida sia (già) in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succede nella posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione: laddove, infatti, anche per l’omissione del successore, si produca l’evento che una certa azione avrebbe dovuto o potuto impedire, l’evento stesso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l’evento (ai fini e per gli effetti di quanto disposto, in tema di ‘interruzione dei nesso causale’, dall’art. 41 c.p., comma 2).
Il nesso eziologico con l’evento dannoso, nel non aver questi (l’imprenditore n.d.r.) adottato le doverose misure tecniche ed organizzative per eliminare il rischio di accidentali contatti con i conduttori della linea elettrica, consentendo l’utilizzo di un’autopompa per le operazioni di getto di calcestruzzo … in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione.
Neppure l’imprenditore perde la sua posizione di garanzia, anche se nel cantiere ove si trovi a lavorare sia operante l’appaltatore ed un rappresentante del committente, in quanto anch’egli destinatario delle disposizioni antinfartunistiche a tutela del lavoratore.
Non può, pertanto, accogliersi l’interpretazione fornita dal difensore secondo la quale al sensi dell’art. 7 della legge 626 del 1994 nei cantieri mobili graverebbe esclusivamente sull’appaltatore il rischio per l’attività imprenditoriale
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