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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 19 luglio 2013, n. 30991

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino proscioglieva D.C. dalla imputazione di seguito indicata, ritenuta sussistente la causa di non punibilità di cui all’art. 649 co 3 cod.pen. per il fatto commesso contro la madre e la remissione di querela per quello commesso contro il fratello: delitto di cui agli artt. 81 cpv, 56, 629 comma 1 e 2 in relazione all’art 628 comma 3 n. 3 bis) c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare a sé un ingiusto profitto, costringendo la madre C.V. e il fratello D.C. a corrispondere denaro, segnatamente richiedeva somme di denaro per l’acquisto dello stupefacente con aggressività e minaccia dicendo alla madre: “tu mi haí sempre odiata” ;” non mi hai voluta bene “;” tu vuoi solo bene ai tuoi figli, sei una puttana una troia” e inoltre “tanto un giorno o l’altro ti ammazzo”, nonché portandosi presso l’esercizio commerciale del fratello e dicendo:” spacco tutto” “tanto adesso appena riesco ammazzo la mamma, mi prendo l’eredita’ e compro droga”;” mando i miei amici spacciatori a distruggerti il locale e ad ammazzare te e i tuoi figli” ; ” prima o poi entro con la siringa sporca di sangue e minaccio i clienti “e ancora tornando dalla madre e dicendole :”puttana; devi darmi i soldi” e ancora “ti ammazzo con la mannaia che ho dentro il cestino della mia bici “e inoltre “spero che muori a breve altrimenti ci penso io con una pugnalata”, creando in famiglia e nella madre anziana in particolare un clima di terrore e non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà; con l’aggravante di avere commesso il fatto nel luoghi di cui all’art 624 bis cp ( abitazione della madre ed esercizio commerciale del fratello ) in Leini il 29/11/2011 e nelle date immediatamente antecedenti, quantomeno dal 7.10.11.
1.1. Avverso tale sentenza propone ricorso il Procuratore della Repubblica deducendo a motivo che non appare giustificato estendere la causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod.pen. alle tentate estorsioni commesse con minaccia, non potendosi ritenere tali ipotesi diverse dalle analoghe fattispecie commesse con violenza.

Considerato in diritto

2. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
2.1. Questo Collegio , conformemente alla giurisprudenza di questa sezione della Corte , ritiene che il tentativo di estorsione commesso con minaccia, in danno del genitore, non sia punibile ex art. 649 cod. pen. (Sentenza n. 18273 del 2011 Rv. 250083 ; Sentenza n. 24643 del 2012 Rv. 252833 ) e che non vi siano valide ragioni , atteso il tenore letterale del comma 3 del citato articolo, di accreditare una interpretazione analogica e comunque estensiva, in malam partem, qual è indubbiamente quella patrocinata dal P.M.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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