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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 giugno 2013 n. 15435[1]

L’obbligazione del creditore a prestare il proprio consenso nelle forme prescritte dalla legge (artt. 2882 comma 2, 2821 e 2835 c.c.) alla cancellazione, dovendo in caso contrario rispondere dei danni ed, altresì di attivarsi nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore, nasce solo a seguito dell’estinzione dell’intero debito, potendo egli, eventualmente rinunciare a tale integrale adempimento, in base ad una scelta di opportunità ed in tal modo derogando alla disciplina codicistica, non avendo la normativa in parte qua natura di norma imperativa.

Infatti, il creditore non è obbligato di sua iniziativa a chiedere detta cancellazione, mentre, per converso, grava su chiunque vi abbia interesse l’onere di chiedere la cancellazione e, quindi, in primo luogo sul debitore, proprietario dell’immobile soggetto a vincolo.

L’obbligazione del creditore di prestare il proprio consenso alla cancellazione dell’ipoteca, una volta che il debito si è estinto, riveste natura contrattuale, per cui doveva l’attuale ricorrente dare la prova di aver subito il danno.

 


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/06/ipoteca-il-creditore-non-e-obbligato-a-chiedere-la-cancellazione.html

 

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