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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza n. 21651 del 21 maggio 2013

Osserva

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Cosenza, pronunciando ai sensi dell’art. 409 c.p.p., comma 5, ha rigettato la richiesta di archiviazione presentata dal PM presso lo stesso Tribunale nel procedimento penale a carico di ignoti per il reato di cui agli artt. 485 e 640 cod. pen..
1.1 Avverso la pronuncia anzidetta, il PM di quella città ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando inosservanza della legge penale, in ragione dell’abnormità del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e dell’art. 24 Cost. Deduce l’istante che la richiesta di archiviazione era motivata dal fatto che non erano emersi elementi utili per l’identificazione dei responsabili o, comunque, per l’ulteriore prosecuzione delle indagini preliminari e che il provvedimento del GIP riveste carattere di abnormità perché il provvedimento in questione non presenta mero carattere d’impulso rispetto all’inerzia del pubblico ministero, bensì vera e propria natura sostitutiva, risultando, per il suo contenuto, del tutto estraneo allo schema legale dei provvedimenti del giudice della fase. Deduce, inoltre, la lesione del diritto di difesa dell’indagato “coattivamente” identificato.

2.- Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
2.1 Ed infatti, secondo l’indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, è abnorme il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari, richiesto dell’archiviazione del procedimento, all’esito dell’udienza camerale, disponga l’imputazione coattiva nei confronti di persone non precedentemente iscritte nel registro degli indagati. Ed infatti, il provvedimento in questione non presenta mero carattere d’impulso rispetto all’inerzia del pubblico ministero, ma assume piuttosto carattere sostitutivo, risultando, per il suo contenuto, del tutto estraneo allo schema legale dei provvedimenti del giudice di fase (cfr. Cass. sez. 4,18.4.2008, n. 23100, rv. 240S04; sentenza n. 6225 del 2011).
Tale principio deve essere ribadito da questo Collegio, che non ravvisa ragione alcuna per discostarsene, avuto riguardo ai limiti istituzionali dell’attività di controllo devoluto al GIP, che non gli consentono l’esercizio di poteri sostitutivi, rispetto alle attribuzioni del PM, nei confronti di persone non iscritte nel registro degli indagati. Il provvedimento impugnato è, pertanto, abnorme e deve essere annullato nei termini di cui in dispositivo.
Gli atti vanno trasmessi ai GIP del Tribunale di Cosenza, perché, alla luce dei principi su evidenziati, provveda in merito alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cosenza.

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