Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 31839.
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi e la formulazione della proposta fatta in modo irrituale
Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., quando l’istanza di definizione del giudizio dopo la formulazione della proposta sia stata fatta in modo irrituale, il Collegio fissato in adunanza camerale definisce il giudizio in conformità alla proposta per ragioni di rito impedienti la discussione su di essa, con piena applicazione del terzo comma della citata disposizione.
Ordinanza|| n. 31839. Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi e la formulazione della proposta fatta in modo irrituale
Data udienza 14 settembre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Risarcimento danni – Ricorso per Cassazione – Istanza di decisione collegiale – Art. 380 bis, cpc – Requisiti – Vizi processuali – Decreto di estinzione – Art. 391 cpc – Esclusione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele G.A. – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. GAIME G. Stefano – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 18502/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;
– intimata –
avverso la sentenza n. 649/2021 della Corte d’appello di Reggio Calabria, depositata il 22/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere Emilio Iannello.
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi e la formulazione della proposta fatta in modo irrituale
Rilevato che
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza non definitiva del 13 ottobre 2015 in ordine alle domande proposte da (OMISSIS) avverso (OMISSIS) s.r.l. quale struttura nazionale e (OMISSIS) s.r.l. con sede di (OMISSIS) per il risarcimento per un preteso danno di 241.092,90 Euro (o della diversa somma di giustizia) per non avere egli ottenuto, quale affidatario e comodatario rispettivamente di due fondi agricoli, un importo da un Fondo denominato Riserva Nazionale per il cui conseguimento aveva conferito mandato alle convenute, accoglieva la domanda attorea nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. quale struttura nazionale e la dichiarava invece inammissibile nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. con sede in (OMISSIS), disponendo per il resto la rimessione in istruttoria con separata ordinanza. (OMISSIS) s.r.l. quale struttura nazionale proponeva appello, cui il (OMISSIS) resisteva.
Il 20 novembre 2017 il Tribunale pronunciava sentenza definitiva, condannando la convenuta a risarcire il danno all’attore nella misura di Euro 67.378,90 oltre interessi legali. Anche questa sentenza veniva gravata d’appello da parte di (OMISSIS) s.r.l., resistendo il (OMISSIS), che presentava pure appello incidentale. Intervenivano le sue figlie (OMISSIS) e (OMISSIS), che presentavano ulteriore appello incidentale assumendo che il padre aveva loro ceduto nelle more l’azienda agricola.
Riunite le cause, la Corte d’appello di (OMISSIS), con sentenza dal 22 novembre 2021, accoglieva gli appelli proposti da (OMISSIS) s.r.l. – frattanto entrata in liquidazione – rigettando la domanda presentata nei suoi confronti e respingeva gli appelli incidentali.
(OMISSIS) ha proposto ricorso sulla base di due motivi, da cui l’intimata non si e’ difesa.
In data 22 marzo 2023 il Presidente di Sezione delegato ha emanato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’articolo 380-bis, comma 1, c.p.c., nel senso della inammissibilita’ del ricorso. Essendo stata comunicata la proposta il 29 marzo 2023, il difensore del ricorrente ha depositato il 28 aprile 2023 tempestiva istanza di decisione del ricorso. E’ stata pertanto disposta la trattazione ex articolo 380-bis.1., comma 3, c.p.c. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni; in data 4 settembre 2023 il difensore del ricorrente ha depositato “note conclusive”, contenenti le precisate conclusioni nel senso dell’annullamento della sentenza impugnata.
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi e la formulazione della proposta fatta in modo irrituale
Considerato che
1. Deve anzitutto rilevarsi che, in ordine all’istanza di decisione del ricorso in sede collegiale, l’articolo 380-bis c.p.c. esige due requisiti: in primo luogo, il deposito dell’istanza da parte del ricorrente tramite proprio difensore che per sottoscrivere l’istanza deve essere “munito di una nuova procura speciale”; in secondo luogo, che l’istanza cosi’ sottoscritta venga depositata entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione del giudizio emessa ai sensi del comma 1 dell’articolo.
Nel caso in esame l’istanza, pur facendo nel testo un espresso riferimento ad una procura speciale (“giusta procura speciale in calce al presente atto”), in realta’ non risulta munita di una siffatta procura. Occorre pertanto accertare se tale carenza “blocchi”, e definitivamente, questa progressiva fattispecie di raggiungimento, per cosi’ dire, della collegialita’ di decisione, inibendo appunto la fase collegiale e in sostanza rendendo improcedibile il giudizio di legittimita’ (si tratterebbe peraltro di un istituto non rinvenibile in alcuna specifica norma, non essendo sostenibile neppure che possa desumersi da un’applicazione analogica del paradigma di cui agli articoli 390 e 391 c.p.c., in quanto non si tratta di rinuncia (nemmeno tacita) bensi’, all’opposto, di una – per quanto erronea – manifestazione della volonta’ di prosecuzione; e peraltro l’articolo 390 esige espressamente, a sua volta, che, qualora la rinuncia non sia sottoscritta anche dalla parte, il difensore deve essere munito di un mandato speciale, proprio quel che qui manca); oppure, al contrario, se l’istanza sprigioni comunque, oggettivamente, un effetto giuridico di impulso al passaggio nella fase collegiale, pur dovendo poi il giudice collegiale, pervenutagli cosi’ la cognizione, per rispettare il dettato dell’articolo 380-bis, comma 2, dichiarare l’inammissibilita’ della istanza di giudizio, e quindi – nel caso in esame – del ricorso al quale l’istanza si rapporta, per essere stato l’impulso superante la proposta monocratica privo dell’apposita procura speciale.
2. La riforma che ha investito l’articolo 380-bis c.p.c. – e precisamente l’articolo 3 Decreto Legislativo n. 10 ottobre 2022 n. 149 – parrebbe avere introdotto in effetti una cognizione monocratica nell’ambito della giurisdizione di legittimita’. Come e’ ben noto, nella normativa previgente (nell’ultima versione del Decreto Legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito, con modifiche, in l. 25 ottobre 2016 n. 197) la struttura diretta a identificare, raccogliere e dirimere i ricorsi di contenuto manifesto – tanto per questioni di diritto processuale quanto per questioni di diritto sostanziale, e parimenti tanto per le fattispecie di accoglimento quanto per quelle di disattendimento – era affidata comunque ad una apposita Sezione, la Sesta, la quale effettuava tale controllo mediante un procedimento che aveva si’ una manifestazione monocratica, espressa nella proposta di definizione, ma le attribuiva solo il valore di un mero opinamento, insuscettibile di gravare il ricorrente di alcunche’. Una volta formulata la proposta, infatti, veniva fissata automaticamente adunanza camerale collegiale ed il Collegio procedeva alla decisione, mantenendo il pieno potere di vagliare il ricorso non solo eventualmente disattendendo l’opinamento, ma potendolo fare anche a prescindere dallo svolgimento di attivita’ di contestazione con memoria da parte del ricorrente (ed in epoca ancor piu’ anteriore, quando i difensori erano ammessi a discutere oralmente, a prescindere da una contraria presa di posizione mediante la discussione).
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi e la formulazione della proposta fatta in modo irrituale
Considerazioni non dissimili meritava la fattispecie procedimentale precedente, com’e’ noto imperniata sulla c.d. relazione.
La collegialita’ nel decidere connotante la Suprema Corte, certamente imposta dalla stessa Costituzione, che la delinea sine dubio nella struttura di organo collegiale (non imponendo semmai un numero preciso di componenti che esprima la collegialita’, il che ha consentito in passato, com’e’ noto, di ridurre i componenti del Collegio, sia per le Sezioni Semplici, sia per le Sezioni Unite), era manifestamente assicurata dalla necessarieta’ della fissazione dell’adunanza collegiale a seguito della proposta (e precedentemente a seguito della relazione).
3. Il nuovo istituto dell’articolo 380-bis c.p.c. si connota per una logica procedimentale innovativa e diversa, ma anche questa – nonostante la lettera, svincolandola dal quadro sistemico, potrebbe apparire compatibile con il contrario – non incide sull’essenza collegiale della giurisdizione di legittimita’.
La proposta di c.d. definizione accelerata del giudizio, non diversamente dalla previgente proposta (e altresi’ dalla relazione, che, ut supra rammentato, l’aveva preceduta nel tessuto normativo), continua, infatti, a rappresentare un mero opinamento del relatore proponente, privo di valore decisionale, il novum essendo rappresentato unicamente dalla richiesta del legislatore di una interlocuzione della parte. Questa rimane domina effettiva dell’impulso di definizione del giudizio secondo due alternative:
a) la prima e’ quella che consegue all’omessa richiesta di decisione della Corte, cosi’ compiendosi, con il silenzio serbato nel termine previsto, una manifestazione tacita di rinuncia al ricorso, la quale segue la sorte procedimentale dell’ordinaria manifestazione di rinuncia espressa disciplinata negli articoli 390 e 391 c.p.c. e comporta la definizione del giudizio non come indicato nella proposta, bensi’ appunto per sostanziale rinuncia tacita al ricorso, certamente indotta dal tenore della proposta stessa ma altrettanto certamente non considerabile come “decisione” sul “merito” del ricorso e, dunque, come decisione monocratica;
b) la seconda e’ invece rappresentata da una mera istanza, non motivata, di decisione, la quale di per se’ provoca la decisione della Corte.
E’ vero che questa istanza deve essere compiuta entro un termine perentorio ed accompagnata dal rilascio di una nuova procura, ma queste sono condizioni della sua ritualita’, che, qualora non si osservino, conducono il ricorso a una sorte che non puo’ essere quella normativamente assegnata al silenzio della parte, cioe’ alla mera assenza d’istanza di definizione, per quel che ora si verra’ a rilevare.
Il secondo inciso dell’articolo 380-bis, comma 2, dopo che il primo inciso prescrive che l’istanza va effettuata nei quaranta giorni dalla comunicazione e corredata di nuova procura speciale, stabilisce che il ricorso si intende rinunciato “in mancanza” della richiesta di decisione. E’ pur vero che il primo inciso ricollega la richiesta di decisione al termine di quaranta giorni indicato nel comma precedente, ma il valore determinante dell’espressione “si intende rinunciato”, impone, seguendo il sentiero di un’esegesi teleologica, di intendere la “mancanza” non come mancanza di una richiesta di definizione rituale – cioe’ nel termine fissato e con la nuova procura, in modo da estendere la definizione con il decreto di estinzione presidenziale anche a tali ipotesi – bensi’ come mancanza assoluta.
Ne consegue che una istanza tardiva o un’istanza non corredata da nuova procura – come nel caso di specie – o accompagnata dalla stessa procura originaria impongono alla Suprema Corte di fissare l’adunanza ai sensi dell’articolo 380-bis e nettamente escludono che il giudizio di cassazione possa definirsi con il decreto di estinzione. Una simile definizione postula, invero, che il ricorrente manifesti un’inerzia assoluta, perche’ solo questa integra la rinuncia tacita giustificativa della definizione del ricorso con provvedimento di estinzione.
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi e la formulazione della proposta fatta in modo irrituale
Qualora si aderisse all’esegesi opposta, ravvisando un potere valutativo della ritualita’ della condotta del ricorrente nella fase precollegiale in luogo di una mera constatazione della mancata richiesta di definizione id est di un silenzio significativo della rinuncia alla decisione (e non altrimenti interpretabile), allora si introdurrebbe un potere di decisione non collegiale, ovvero monocratica, su una manifestazione di volonta’ della parte, che e’ comunque tale sebbene irrituale in quanto compiuta con il suo difensore – anche se sulla base della originaria procura -, in una situazione in cui la Corte e’ stata investita del ricorso.
Peraltro, anche il criterio dell’esegesi conforme allo scopo perseguito dal legislatore impone di avallare l’opzione qui sostenuta, in quanto, qualora si ritenesse che nei casi di irrituale istanza di decisione il giudizio debba dichiararsi estinto dal Presidente con decreto ai sensi dell’articolo 391 c.p.c., il ricorrente sarebbe sempre indotto, pur se consapevole della correttezza della proposta di definizione – sempre a lui avversa nella configurazione operata dall’attuale novella -, a formulare l’istanza irrituale (tardiva, senza nuova procura e quindi sulla base della stessa procura, come nella specie), giacche’ in tal modo non potrebbe trovare applicazione il regime del comma 3 dell’articolo 380-bis quanto all’applicazione del terzo e comma 4 dell’articolo 96 c.p.c., dovendosi invece trovare disciplina nell’articolo 391 comma 2 c.p.c., che prevede solo la possibilita’ di liquidare le spese. Lo stesso funzionamento del nuovo istituto quanto ai profili sanzionatori verrebbe in tal modo agevolmente eluso.
Il Collegio ritiene, dunque, di affermare il seguente principio di diritto: “qualora l’istanza di decisione collegiale di cui all’articolo 380-bis c.p.c. venga chiesta non rispettando i requisiti che le impone il medesimo articolo e quindi sia affetta da vizi processuali, come la tardivita’, la mancanza di nuova procura, oppure una nuova allegazione della stessa procura sulla base della quale era stato proposto il ricorso, il giudizio non puo’ essere definito con il decreto di estinzione di cui all’articolo 391 c.p.c., ma occorre fissare l’adunanza collegiale ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c., giacche’ la definizione con decreto si effettua solo qualora non sia proposta l’istanza”.
4. Si pone a questo punto il problema della formula decisoria che, all’esito dell’adunanza camerale il Collegio deve adottare.
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi e la formulazione della proposta fatta in modo irrituale
Le alternative possibili sono due.
Il Collegio, accertato che l’istanza di decisione era tardiva o non accompagnata da nuova procura o accompagnata dalla procura originaria, cioe’ ritenuta la irritualita’ della istanza, potrebbe definire il giudizio come se fosse mancata l’istanza e, dunque, dichiararlo estinto. Pertanto non sarebbe applicabile la norma dettata dall’articolo 380-bis comma 3, attenendo questa alla definizione del giudizio “in conformita’ alla proposta”.
L’altra alternativa – da preferire per la medesima ragione in precedenza indicata che un’istanza irrituale esige la decisione collegiale -, e’ invece che il Collegio, ritenuta l’irritualita’ dell’istanza, dichiari il giudizio definito sulla base della proposta e, dunque, gli assegni l’esito che aveva indicato la proposta, sebbene per l’esistenza di ragioni impedienti di rito sulla discussione della fondatezza di essa e prescindendo dalla condivisibilita’ dell’esito indicato dalla proposta. Il Collegio da’ rilievo in questo caso alla irritualita’ dell’istanza di decisione e la fattispecie non puo’ essere trattata come la mancanza dell’istanza e determinare l’estinzione sia pure per ordinanza collegiale, perche’ l’istituto correla l’estinzione solo alla mancanza di istanza quale tacita rinuncia al ricorso.
In pratica, questa soluzione tratta allo stesso modo la situazione in cui la proposta non e’ discutibile perche’ condivisa nel merito, e quella in cui non e’ discutibile per ragioni di rito. Nell’uno e nell’altro caso ricorre il presupposto per cui il giudizio viene definito “in conformita’ alla proposta”.
Il Collegio rileva che la prima alternativa, stante la formula decisoria estranea al dictum dell’articolo 380-bis precluderebbe, di fronte ad un comportamento del ricorrente irrituale nel provocare la decisione collegiale, l’applicazione automatica, cioe’ basta su detta norma, dell’articolo 96, comma 3 e comma 4, c.p.c. E semmai lascerebbe ferma la possibilita’, ma appunto solo la possibilita’, di applicare direttamente l’articolo 96, terzo e comma 4. Non solo: la formula dichiarativa dell’estinzione introdurrebbe un tertium genus di estinzione, basato non gia’ sulla rinuncia effettiva alla decisione, bensi’ su una richiesta di decisione irrituale.
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi e la formulazione della proposta fatta in modo irrituale
Ne’ potrebbe essere argomento favorevole all’adozione della prima alternativa almeno per il caso di richiesta di decisione senza nuova procura, il rilievo che, applicando la formula supposta dall’articolo 380-bis e cosi’ giustificandosi l’applicazione automatica dell’articolo 96, comma 3, e dell’articolo 96, comma 4, si finirebbe per sanzionare un comportamento non imputabile alla parte, ma al suo difensore. In tanto, questa eventualita’, che suppone che il difensore non abbia richiesto volutamente alla parte la procura e’ solo un’eventualita’, ben potendo il difensore avere agito senza nuova procura perche’ richiesto dalla parte, pur avvertita della necessita’ di una procura nuova. Inoltre il difensore che avesse agito senza interpellare la parte e chiederle una nuova procura, ne dovrebbe rispondere nei confronti del suo assistito, come di norma per lo svolgimento del rapporto processuale.
Ne’ potrebbe pensarsi che la condanna ai sensi dell’articolo 96, terzo e comma 4, dovrebbe essere disposta a carico del difensore, in quanto ha agito senza la nuova procura. Tanto non sarebbe giustificabile, tenuto conto che il difensore dispone sempre della procura originaria e non puo’ pertanto essere considerato sic et simpliciter alla stregua di un difensore che ricorre per cassazione senza procura: invero, la definizione del giudizio sulla base della proposta e’ pur sempre correlata al ricorso, che il difensore ha redatto sulla base della procura originaria.
L’ulteriore principio di diritto che si deve, dunque, affermare e’ in conclusione il seguente: “quando l’istanza di definizione del giudizio dopo la formulazione della proposta sia stata fatta in modo irrituale, il Collegio fissato in adunanza camerale definisce il giudizio in conformita’ alla proposta per ragioni di rito impedienti la discussione su di essa con piena applicazione del comma 3 dell’articolo 380-bis c.p.c.”.
5. Scrutinando allora il caso concreto in esame, risulta evidente che l’istanza di cui all’articolo 380 bis, comma 2, e’ stata presentata in difetto di uno dei requisiti, ovvero della “nuova procura speciale”: requisito ontologicamente innestato nella struttura di questo subprocedimento di legittimita’, se si tiene in conto che, nel caso in cui il ricorso venga poi collegialmente deciso in modo conforme, il ricorrente patisce in modo automatico e ormai sanzionatorio gli effetti originariamente dissuasori dell’ultimo comma dell’articolo 380-bis.
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi e la formulazione della proposta fatta in modo irrituale
Il che comporta, assorbito ogni altro profilo, l’inammissibilita’ del presente ricorso, rientrando sine dubio nel paradigma dell’articolo 365 in ordine alla necessita’ per il ricorso per cassazione di conferire procura speciale all’avvocato cassazionista, poiche’ la fattispecie in esame a sua volta genera impulso per la prosecuzione di un ricorso che altrimenti sarebbe gia’ definito.
6. Non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese, in quanto l’intimata non si e’ difesa; e cio’ inibisce anche l’applicazione dell’articolo 96, comma 3, c.p.c.
In applicazione del combinato disposto degli articoli 380 bis, comma 3, e 96, comma 4 c.p.c., si deve invece condannare il ricorrente a pagare una sanzione di 2000 Euro a favore della Cassa delle Ammende. Questa condanna, invero, non puo’ gravare sul difensore, in quanto, pur senza nuova procura, egli ha effettuato un atto riconducibile comunque all’ambito del giudizio per cui era stato nominato dal ricorrente; e d’altronde pure il trasferimento (qui inattuabile, per quel che si e’ appena rilevato) dell’onere delle spese correlate al ricorso dal cliente/mandante al difensore/mandatario non puo’ non essere configurato stricto sensu, senza subire espansioni confliggenti con la struttura dell’istituto della difesa tecnica.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315, infine, si da’ atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi e la formulazione della proposta fatta in modo irrituale
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a pronuncia sulle spese.
Condanna il ricorrente al pagamento della sanzione di Euro 2000 a favore della Cassa delle Ammende.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Si da’ atto altresi’ che il Presidente del Collegio ha sostituito come estensore il Cons. Graziosi al relatore Cons. Iannello.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply