Società di persone e la responsabilità del socio verso i terzi per le obbligazioni sociali

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 29306.

Società di persone e la responsabilità del socio verso i terzi per le obbligazioni sociali

In tema di società di persone, ai sensi dell’art. 2290 cod. civ., la “responsabilità” del socio verso i terzi per le obbligazioni sociali deve ritenersi temporalmente correlata alla durata del rapporto sociale e, conseguentemente, esclusa oltre la data dello scioglimento del rapporto tra il socio e la società, a condizione che lo scioglimento sia stato portato con mezzi idonei a conoscenza dei terzi che lo hanno incolpevolmente ignorato. Rispetto a tale principio generale, non assume valore decisivo la circostanza che una determinata obbligazione sociale sia stata contratta in epoca anteriore allo scioglimento del rapporto con un singolo socio, e che gli effetti di tale obbligazione sociale siano destinati a permanere nel tempo, oltre l’epoca dello scioglimento del rapporto tra il socio e la società. Gli effetti di una simile obbligazione, infatti, pur pienamente operanti, sotto il profilo del vincolo, sin dall’originaria costituzione del rapporto negoziale (e la cui sola esigibilità risulta condizionata alla scadenza di termini convenuti), devono ritenersi tali, a far tempo dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, da non poter più coinvolgere, con riferimento alla prestazione non ancora esigibile, la responsabilità dei soci il cui rapporto con la società sia venuto meno (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza gravata, avendo, nella circostanza, la corte territoriale correttamente evidenziato – una volta riscontrata la regolare comunicazione ai terzi dell’avvenuto scioglimento del rapporto dell’odierno controricorrente con la società – la limitazione della responsabilità di quest’ultimo per le obbligazioni sociali contratte fino alla data di scioglimento del rapporto locatizio, e dunque dei soli canoni maturati fino alla data dello scioglimento del rapporto sociale, dovendo escludersi, proprio ai sensi della citata disposizione, l’invocabilità di una sua persistente responsabilità per le obbligazioni sociali relative ai canoni successivi, pur assunte in epoca anteriore allo scioglimento del vincolo sociale, a far data dalla cessazione del rapporto con la società)

Sentenza|| n. 29306. Società di persone e la responsabilità del socio verso i terzi per le obbligazioni sociali

Data udienza 21 settembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Societa’ – Di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) – Societa’ in nome collettivo (nozione, caratteri, distinzioni) – Norme applicabili – Scioglimento – In genere scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio – Responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriormente contratte – Presupposti – Fondamento – Fattispecie.

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