La mera costituzione dell’Avvocatura dello Stato e le spese giudiziali in caso di soccombenza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28074.

La mera costituzione dell’Avvocatura dello Stato e le spese giudiziali in caso di soccombenza

In tema di spese giudiziali, la mera costituzione dell’Avvocatura dello Stato, con semplice deposito di atto a ciò finalizzato, non consente la condanna della parte soccombente in favore del Ministero vittorioso, qualora a detta costituzione non abbia fatto seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d’appello che, nel rigettare una domanda di protezione internazionale, aveva posto a carico del ricorrente anche le spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in favore del Ministero dell’Interno, benché quest’ultimo non avesse svolto alcuna attività difensiva in tale giudizio).

Ordinanza|| n. 28074. La mera costituzione dell’Avvocatura dello Stato e le spese giudiziali in caso di soccombenza

Data udienza 22 settembre 2023

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30041/2022 R.G. proposto da:

(OMISSIS), rappresento e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio, sito in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 674/2022, depositata il 15 giugno 2022;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 settembre 2023 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.

RILEVATO

che:

– (OMISSIS) propone ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, depositata il 15 giugno 2022, che, pronunciandosi a seguito della cassazione di un proprio precedente provvedimento, ha dichiarato l’estinzione del giudizio, ponendo a suo carico le spese del giudizio;

– la sentenza impugnata ha dato atto che l’estinzione del giudizio era conseguenza della rinuncia agli atti del giudizio operata dall’odierno ricorrente e ha osservato che, ai sensi dell’articolo 306 c.p.c., in assenza di accordo tra le parti le spese processuali dovevano porsi a carico del rinunciante;

– il ricorso e’ affidato a due motivi;

– il Ministero dell’Interno non spiega alcuna difesa.

La mera costituzione dell’Avvocatura dello Stato e le spese giudiziali in caso di soccombenza

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 306 c.p.c., comma 4, e articolo 370 c.p.c., comma 1, per aver la sentenza impugnata posto a suo carico anche le spese relative al giudizio di legittimita’, liquidate in favore del Ministero dell’Interno, benche’ quest’ultimo non avesse svolto alcuna attivita’ difensiva in tale giudizio;

– il motivo e’ fondato;

– l’allegazione del ricorrente secondo la quale il Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna utile attivita’ difensiva nel giudizio di legittimita’ trova conferma nella lettura della relativa ordinanza di questa Corte (n. 22873/2020) in cui si da’ atto che “il Ministero dell’Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa”, che il ricorso e’ stato deciso nella Camera di consiglio fissata ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c., senza, dunque, la discussione della causa in pubblica udienza, e che, conseguentemente, non si e’ proceduto alla liquidazione delle spese “atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex articolo 370 c.p.c., comma 1”;

– pertanto, la mera costituzione dell’Avvocatura dello Stato, nel giudizio di legittimita’, con semplice deposito di atto a cio’ finalizzato, non consente la condanna della parte soccombente in favore del Ministero vittorioso, in quanto a cio’ non e’ seguito lo svolgimento di alcuna attivita’ processuale (cfr. Cass. 7 luglio 2017, n. 16921);

– infatti, la condanna alle spese processuali ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attivita’ processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto, per cui essa non puo’ essere pronunziata in favore del contumace vittorioso – cui e’ assimilabile, per le ragioni indicate, la parte che nel giudizio di cassazione si limita a depositare un atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, non seguito poi dall’effettiva partecipazione all’udienza di discussione – poiche’ questi, non avendo espletato alcuna attivita’ processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. 14 marzo 2023, n. 7361; Cass. 19 giugno 2018, n. 16174);

– con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 306 c.p.c., e Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, articolo 4, per aver la Corte di appello erroneamente liquidato le spese di lite relative alla fase decisionale del giudizio di rinvio;

– evidenzia, in particolare, che il giudice del gravame aveva liquidato le spese del giudizio di appello in favore del Ministero dell’Interno anche con riferimento alla fase decisionale, benche’ quest’ultimo si fosse limitato a depositare la propria comparsa di costituzione in giudizio e non avesse svolto alcuna ulteriore attivita’ difensiva in quanto era intervenuta la notifica dell’atto di rinuncia;

– il motivo e’ fondato;

– dalla lettura della sentenza si evince che il giudice di appello ha liquidato le spese del grado di giudizio svolto dinanzi a se’ in Euro 3.307,50, mediante l’applicazione dei minimi previsti per tre delle quattro fasi prese in considerazione dalla tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, con esclusione di quella relativa alla fase istruttoria e facendo riferimento allo scaglione di valore fino ad Euro 52.000,00;

– ha, dunque, liquidato le spese processuali riconoscendo anche il compenso previsto per la fase decisionale, benche’ l’attivita’ difensionale svolta dal Ministero dell’Interno non avesse interessato anche tale fase;

– il mancato svolgimento da parte di quest’ultimo di attivita’ proprie della fase decisionale (cosi’ come descritte al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, comma 5, lettera d)) osta alla riconoscibilita’ in favore della parte del relativo compenso;

– la sentenza va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatti, questa Corte puo’ decidere nel merito, e dato atto della gia’ dichiarata estinzione del giudizio e condanna l’odierno ricorrente alla rifusione delle spese del solo giudizio di appello, da liquidarsi in Euro 1.655,00 (pari alla differenza tra l’importo liquidato dalla Corte di appello e quello dalla stessa erroneamente riconosciuto), oltre rimborso spese generali e accessori di legge;

– le spese relative al presente giudizio di legittimita’ seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

La mera costituzione dell’Avvocatura dello Stato e le spese giudiziali in caso di soccombenza

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dato atto dell’avvenuta dichiarazione di estinzione del giudizio, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del solo giudizio di appello, liquidate in Euro 1.655,00, oltre rimborso spese generali e accessori di legge; condanna parte intimata alla rifusione, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *