Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 27756.
Parte soccombente nei gradi di merito vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio e le spese processuali
In materia di spese processuali, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell’intero processo; pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione sul punto del giudice del rinvio integra un’omissione censurabile in sede di legittimità (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel ribadire l’enunciato principio, ha ritenuto infondato il motivo con cui i ricorrenti incidentali avevano lamentato la violazione dell’articolo 384 cod. proc. civ. per avere la corte d’appello, nel riformare integralmente la decisione di prima istanza, rigettando la domanda proposta dagli originari attori, erroneamente liquidato le spese di tutti i gradi del giudizio, di merito e di legittimità, anche se la Corte di Cassazione aveva disposto il rinvio anche per le sole spese del giudizio di legittimità; invero, osserva l’ordinanza in epigrafe, anche in assenza di specifico motivo di impugnazione, la statuizione sulle spese di lite deve necessariamente riguardare, in caso di riforma, l’intero svolgimento del giudizio, in tutte le sue articolazioni, di merito e di legittimità, e deve essere condotta alla luce del suo esito complessivo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 22 gennaio 2020, n. 1407; Cassazione, sezione civile III, sentenza 28 luglio 2015, n. 15868).
Ordinanza|| n. 27756. Parte soccombente nei gradi di merito vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio e le spese processuali
Data udienza 15 settembre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Spese processuali – Parte soccombente nei gradi di merito e vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio – Diritto alla liquidazione delle spese processuali sostenute nel corso dell’intero processo – Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1407 del 22/01/2020
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15173-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), nello studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende in unione di delega con gli avv.ti (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS) e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
e contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), nello studio dell’avv. (OMISSIS) e rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 537/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 29/03/2018;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva.
Parte soccombente nei gradi di merito vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio e le spese processuali
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato nel 1995 (OMISSIS) e (OMISSIS) evocavano in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente proprietari dei terreni confinanti con quello degli attori, innanzi il Tribunale di Massa, invocando la condanna dei convenuti all’arretramento dei manufatti eretti a distanza inferiore a quella legale ed al risarcimento del danno.
Nella resistenza dei convenuti il Tribunale accoglieva la domanda, limitatamente alla sola parte ripristinatoria, ordinando l’arretramento fino al rispetto di 10 metri dal confine, denegando invece la tutela risarcitoria.
Con sentenza del 18.7.2011 la Corte di Appello di Genova accoglieva in parte il gravame interposto dalla (OMISSIS) avverso la decisione di prime cure, limitando l’arretramento a soli 3 metri dal confine.
Con sentenza n. 15453/2016 la decisione di seconde cure veniva cassata dalla Corte di Cassazione, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, anche per le spese, in differente composizione.
Con la sentenza impugnata, n. 537/2018, la Corte di Appello di Genova riformava integralmente la decisione di prima istanza, rigettando la domanda proposta dagli originari attori, (OMISSIS) e (OMISSIS), nei confronti di (OMISSIS), e condannandoli alle spese di tutti i gradi del giudizio di merito e di quello di legittimita’.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS), affidandosi a tre motivi.
Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), proponendo a loro volta ricorso incidentale affidato a due motivi.
Resiste altresi’ con controricorso (OMISSIS), erede di (OMISSIS).
Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva nel presente giudizio di legittimita’.
In prossimita’ dell’adunanza camerale, i ricorrenti incidentali hanno depositato memoria.
Parte soccombente nei gradi di merito vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio e le spese processuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la parte ricorrente principale lamenta la violazione della L. n. 247 del 2012, del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 e dell’articolo 91 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte di Appello avrebbe erroneamente liquidato le spese del doppio grado del giudizio di merito sulla base delle tariffe in vigore alla data della tariffa di cui al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, e non invece di quelle in vigore alla data della decisione impugnata.
Con il secondo motivo, lamenta invece la violazione della L. n. 247 del 2012, del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 e dell’articolo 91 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perche’ la Corte di Appello avrebbe erroneamente liquidato le spese del giudizio di legittimita’ e di quello di rinvio applicando valori non coerenti con le tariffe in vigore alla data della decisione impugnata.
Le due censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono fondate, alla luce del principio, che merita di essere ribadito, secondo cui “In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorche’ la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purche’ a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’articolo 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, atteso che l’accezione omnicomprensiva di compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839).
Ne consegue che, avendo la Corte di Appello, in sede di rinvio, riformato la decisione di prime cure, la liquidazione delle spese avrebbe dovuto essere eseguita in toto in base alla tariffa in vigore alla data di emissione della sentenza impugnata (2018) e non invece, come la Corte di merito ha fatto, in modo differenziato, ed in particolare in base alla tariffa del 2004, quanto ai due gradi di merito, ed a quella del 2014, quanto al giudizio di legittimita’ ed a quello di rinvio.
Con il terzo motivo, la parte ricorrente principale si duole del difetto di motivazione in relazione alla tariffa applicata, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La censura e’ assorbita dall’accoglimento delle prime due: il giudice del rinvio dovra’ infatti operare un nuovo governo delle spese, che tenga conto dell’esito complessivo della lite, applicando la tariffa in vigore al momento della liquidazione finale.
Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo si lamenta la violazione dell’articolo 384 c.p.c., perche’ la Corte di Appello avrebbe erroneamente liquidato le spese di tutti i gradi del giudizio, di merito e di legittimita’, anche se la Corte di Cassazione aveva disposto il rinvio anche per le sole spese del giudizio di legittimita’.
La censura e’ infondata, alla luce del principio, che merita di essere ribadito, secondo cui “In materia di spese processuali, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimita’, che poi risulti vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell’intero processo; pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione sul punto del giudice del rinvio integra un’omissione censurabile in sede di legittimita’” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1407 del 22/01/2020, Rv. 656866; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15868 del 28/07/2015, Rv. 636370). Anche in assenza di specifico motivo di impugnazione, dunque, la statuizione sulle spese di lite deve necessariamente riguardare, in caso di riforma, l’intero svolgimento del giudizio, in tutte le sue articolazioni, di merito e di legittimita’, e deve essere condotta alla luce del suo esito complessivo.
Con il secondo motivo, la parte ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., perche’ la Corte di Appello avrebbe erroneamente liquidato le spese in applicazione dello scaglione di valore compreso tra Euro 260.000 ed Euro 520.000 anche se la (OMISSIS), in sede di rinvio, aveva dichiarato un valore compreso tra Euro 1.100 ed Euro 5.200.
La censura e’ infondata, posto che l’indicazione di valore della parte ha natura meramente indicativa e non preclude al giudice di apprezzare il valore effettivo della causa sulla base delle domande in concreto proposte dalle parti.
In definitiva, vanno accolti i primi due motivi del ricorso principale e dichiarato assorbito il terzo, mentre va rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va, di conseguenza, cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Genova, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
Parte soccombente nei gradi di merito vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio e le spese processuali
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il terzo e rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di Appello di Genova, in differente composizione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.
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