Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 25741.
La condanna al pagamento delle spese del giudizio anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa
La condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, cosicché il giudice deve procedervi, ai sensi dell’articolo 91del cpc, anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa.
Ordinanza|| n. 25741. La condanna al pagamento delle spese del giudizio anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa
Data udienza 23 marzo 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Spese del giudizio – Possibilità di emettere condanna a carico del soccombente anche d’ufficio in mancanza di un’esplicita richiesta della parte vittoriosa purché essa non abbia manifestato espressa volontà contraria – Rigetto
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. AMBROSI Irene – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10986/2022 R.G., proposto da:
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti –
nei confronti di:
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore; rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)), in virtu’ di procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore;
– controricorrente –
nonche’ di:
(OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.);
– intimata –
e di:
Azienda Usl Roma H, (ora Azienda Usl Roma 6) – Gestione Liquidatoria della ex USL Rm 11;
– intimata –
per la cassazione della sentenza n. 6861/2021 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 19 ottobre 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal Consigliere relatore, Paolo Spaziani.
RILEVATO
che:
con sentenza 19 ottobre 2021, n. 6861, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri 4 giugno 2018, n. 1355, ha condannato la Regione Lazio a pagare a (OMISSIS) e (OMISSIS), quali figli ed eredi del deceduto (OMISSIS), la somma di Euro 190.000,00 ciascuno, oltre interessi, a titolo di risarcimento, iure hereditatis, del danno biologico terminale subito dal de cuius in conseguenza dell’inesatto adempimento dell’obbligazione professionale medica eseguita presso l’ospedale di Frascati;
la Corte territoriale ha invece dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno iure proprio formulata, oltre che da (OMISSIS) e (OMISSIS), anche da (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
sulla base di tali statuizioni, nel provvedere sulle spese del doppio grado di giudizio, la Corte di merito ha compensato tra le parti quelle del rapporto processuale intercorso tra (OMISSIS) e (OMISSIS) e la Regione Lazio, stante la reciproca soccombenza; ha, invece, condannato (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
avverso la sentenza della Corte romana propongono ricorso per cassazione (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
risponde con controricorso la Regione Lazio, mentre restano intimate la ASL Roma 6 e la societa’ (OMISSIS) s.p.a.;
la trattazione del ricorso e’ stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c.;
il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte;
non sono state depositate memorie.
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo di ricorso e’ denunciata la violazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello pronunciato sulle spese di lite – sia con la statuizione di compensazione (emessa in relazione ai rapporti processuali vertenti tra la Regione Lazio, da un lato, e (OMISSIS) e (OMISSIS), dall’altro) sia con la statuizione di condanna (emessa in relazione ai rapporti processuali vertenti tra la Regione medesima e gli altri ricorrenti) – senza che la Regione avesse domandato la condanna degli appellanti al pagamento delle spese e, dunque, in assenza di domanda;
il motivo e’ manifestamente infondato;
la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, puo’ essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d’ufficio, in mancanza di un’esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreche’ quest’ultima non abbia manifestato espressa volonta’ contraria (Cass. 20/09/2006, n. 21244; Cass. 11/02/2015, n. 2719);
in altre parole, la condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, cosicche’ il giudice deve procedervi, ai sensi dell’articolo 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa (Cass. 19/10/2022, n. 30729);
nel caso di specie, la circostanza che la Regione non avesse proposto specifica domanda non precludeva, pertanto, l’esercizio del potere-dovere di provvedere sulle spese da parte del giudice del merito;
il ricorso, dunque, va rigettato;
le spese del giudizio di cassazione relative al rapporto processuale tra i ricorrenti e la Regione controricorrente seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; non vi e’ luogo provvedere su quelle relative ai rapporti processuali tra i ricorrenti e le parti intimate, che non hanno svolto difese in sede di legittimita’;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1-bis ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis ove dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply