La riscontrata inammissibilità del ricorso ela pretermissione di un litisconsorte necessario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 19175.

La riscontrata inammissibilità del ricorso ela pretermissione di un litisconsorte necessario

Nel giudizio di cassazione, la riscontrata inammissibilità del ricorso rende contrario al principio della durata ragionevole del processo il rilievo dello svolgimento dell’intero giudizio in pretermissione di un litisconsorte necessario, di talché risulta superfluo disporre la rimessione della causa al giudice di merito per rinnovare la trattazione della causa, ormai non più ridiscutibile nel suo esito, in ragione dell’avvenuta formazione della “res iudicata”.

Ordinanza|| n. 19175. La riscontrata inammissibilità del ricorso ela pretermissione di un litisconsorte necessario

Data udienza 3 maggio 2023

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28017/2021 R.G. proposto da:

(OMISSIS), E (OMISSIS), in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliati per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS), e dall’Avv. (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS);

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 2086/2021 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il giorno 12 agosto 2021;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 maggio 2023 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI.

RILEVATO

Che:

(OMISSIS) S.p.A. (cui, lite pendente, e’ succeduta la (OMISSIS) S.p.A.) promosse espropriazione di crediti presso terzi in danno di (OMISSIS) e (OMISSIS) e nei riguardi della Cassa di previdenza agenti (OMISSIS) (terzo pignorato);

gli esecutati proposero opposizione all’esecuzione, adducendo, in sintesi, l’impignorabilita’ delle somme staggite, dacche’ integranti fondo previdenziale assimilabile alla fattispecie prevista dall’articolo 2117 c.c., e, in subordine, la pignorabilita’ delle somme nei limiti del quinto;

all’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Bologna accerto’ la pignorabilita’ nella misura di un quinto del credito pignorato, con pronuncia confermata dalla decisione in epigrafe indicata, di rigetto dell’appello interposto dagli esecutati;

ricorrono per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS) per cinque motivi, cui resiste, con controricorso, (OMISSIS) S.p.A.;

all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si e’ riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui dell’articolo 380-bis.1 c.p.c., comma 2.

CONSIDERATO

Che:

e’ superfluo dare conto dei cinque motivi di ricorso, palesandosi l’inammissibilita’ dello stesso per tardivita’;

la sentenza impugnata ha deciso una controversia qualificata come opposizione all’esecuzione, alla quale non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtu’ del combinato disposto del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, articolo 92 e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, articoli 1 e 3: quest’ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le “opposizioni all’esecuzione”, locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva;

l’inoperativita’ della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioe’ a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardivita’ del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass. 03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass. 10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892; Cass. 05/12/2014, n. 25827);

al riguardo, e’ noto che, quando e’ lo stesso ricorrente a dedurre che il provvedimento oggetto di ricorso gli sia stato notificato, tanto attiva il suo onere di produrne la copia notificata;

orbene, avverso la sentenza qui impugnata – che, pubblicata il 12 agosto 2021, viene espressamente indicata come notificata in data 23 agosto 2021 – il ricorso per cassazione risulta notificato (con atto inviato a mezzo PEC) il giorno 29 ottobre 2021, irrimediabilmente elasso il termine di sessanta giorni stabilito dall’articolo 325 c.p.c., comma 2, per la proposizione dell’impugnazione;

la riscontrata inammissibilita’ del ricorso per cassazione (con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la definitiva incontrovertibilita’ della situazione oggetto del contendere) rende contrario al principio della durata ragionevole del processo il rilievo dello svolgimento dell’intero giudizio (anche nei gradi di merito) in pretermissione di un litisconsorte necessario, il terzo pignorato (parte necessaria nelle opposizioni esecutive: Cass. 18/05/2021, n. 13533 e successive plurime conformi), apparendo superfluo (ed anzi non consentito) disporre la rimessione della causa al giudice di merito, per rinnovare la trattazione di una causa svolta si’ con la pretermissione di un litisconsorte necessario ma oramai non piu’ ridiscutibile nel suo esito, in ragione dell’avvenuta formazione della res iudicata (similmente Cass. 18/11/2022, n. 34107);

il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza;

attesa l’inammissibilita’ del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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