Deposito di copia analogica della sentenza notificata priva dell’attestazione di conformità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18840.

 

Deposito di copia analogica della sentenza notificata priva dell’attestazione di conformità

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica del ricorso per cassazione, di copia analogica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione effettuata nei confronti della parte ricorrente dagli appellanti a mezzo p.e.c. ma non corredata dalla attestazione di conformità ai sensi dell’articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità per nessuno degli intimati quand’anche alcuni di questi siano rimasti tali, ove: a) ad essere intimati siano gli appellanti che nel giudizio “a quo” erano unitariamente difesi dal medesimo avvocato e questi abbia, in nome e per conto degli stessi, provveduto in unico contesto alla notifica della sentenza a mezzo p.e.c.; b) il controricorso, in rappresentanza di alcuni di detti intimati, sia stato depositato per ministero del medesimo avvocato. In tal caso, infatti, il soggetto processuale cui riferire la verifica del comportamento concludente previsto dall’articolo 23, comma 2, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (mancato disconoscimento della conformità all’originale della copia analogica della notifica a mezzo p.e.c. e dei suoi allegati) è l’avvocato che in appello difendeva tutti gli intimati e che aveva provveduto alla notifica della sentenza; al di fuori del caso suindicato, ove sia proposto ricorso per cassazione nei confronti di una pluralità di intimati – che si rapportino con la parte ricorrente ciascuno all’interno di altrettante cause scindibili, sebbene unitariamente trattate e decise nel giudizio “a quo”, e dei quali però solo alcuni depositino controricorso, gli altri rimanendo tali – il deposito entro venti giorni dall’ultima notifica di copia analogica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione non corredata dalla attestazione di conformità ai sensi dell’articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità per colui (o coloro) tra i controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) che non abbia (o non abbiano) disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificato ex articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 82 del 2005, dovendo invece dichiararsi improcedibile il ricorso per coloro che siano rimasti intimati o che, depositando controricorso, abbiano disconosciuto la conformità all’originale della copia depositata (Nel caso di specie, enunciando i suddetti principi, la Suprema Corte, pur ritenendo scrutinabili i motivi proposti, ha rigettato il ricorso). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 25 marzo 2019, n. 8312; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30765; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 2 maggio 2017, n. 10648).

Ordinanza|| n. 18840. Deposito di copia analogica della sentenza notificata priva dell’attestazione di conformità

Data udienza  2023

Integrale

Tag/parola chiave: Ricorso per cassazione – Deposito di copia analogica della sentenza notificata priva dell’attestazione di conformità – Mancato disconoscimento della conformità all’originale da parte dei controricorrenti – Esclusione dell’improcedibilità per tutti gli intimati rappresentati dal medesimo avvocato – Considerazione dell’avvocato come unico soggetto processuale cui riferire la verifica del comportamento concludente – Rigetto del ricorso

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