Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18505.
Appello le domande non esaminate e la decisione che ha giudicato inammissibile il ricorso
In tema di appello, la regola per cui le domande non esaminate perché ritenute assorbite, pur non potendo costituire oggetto di motivo d’appello, devono comunque essere riproposte ai sensi dell’articolo 346 Cpc, non trova applicazione in caso di impugnazione della decisione che ha giudicato inammissibile il ricorso di primo grado, la quale costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, specialmente quando tale volontà sia anche chiaramente espressa con l’esplicito rinvio, nelle conclusioni dei motivi di appello, al ricorso introduttivo, non avendo altrimenti alcuna valida e concreta ragione la sola impugnativa della questione pregiudiziale di rito.
Ordinanza|| n. 18505. Appello le domande non esaminate e la decisione che ha giudicato inammissibile il ricorso
Data udienza 28 marzo 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Appello – Declaratoria di inammissibilità – Omessa pronuncia nel merito del giudice di primo grado – Trascrizione e/o richiamo alle conclusioni dell’atto introduttivo di primo grado – Irrilevanza – Erroneità della declaratoria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8892/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), in persona del Legale Rappresentante, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso SENTENZA di TRIBUNALE IMPERIA n. 154/2022 depositata il 05/03/2022;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) (proprietaria della macchina), (OMISSIS) (conducente) e (OMISSIS) s.p.a. al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto a (OMISSIS).
Deduceva che i danni materiali al proprio scooter erano stati gia’ integralmente risarciti dalla propria compagnia assicurativa ( (OMISSIS)) in forza della procedura di indennizzo diretto e di aver inviato le missive ex articolo 148 Codice delle Assicurazioni della (OMISSIS), con copia dell’intera documentazione medica, senza aver avuto alcun riscontro.
Si costituiva la (OMISSIS), nella qualita’ di mandataria della societa’ (OMISSIS) s.p.a., eccependo l’improcedibilita’ della domanda ai sensi degli articoli 145 e 148 Codice della Assicurazioni sostenendo che non era stata trasmessa alcuna documentazione medica e contestando, comunque, l’an e il quantum preteso.
Il Giudice di Pace di Sanremo accoglieva l’eccezione di improcedibilita’ della domanda ritenendo che l’attore avesse omesso di inoltrare alla (OMISSIS) s.p.a. l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.
2. Avverso tale sentenza, (OMISSIS) proponeva appello chiedendo il rigetto dell’eccezione di improcedibilita’ sollevata da (OMISSIS), la condanna dell’appellata (OMISSIS) s.p.a. al risarcimento dei danni da lite temeraria ex articolo 96 c.p.c., nonche’ la fissazione di un’udienza per la prosecuzione del giudizio.
Il Tribunale di Imperia, con la sentenza n. 154/2022 del 5 marzo 2022, ha dichiarato fondato l’appello, in punto di improcedibilita’, accertando che (OMISSIS) aveva trasmesso la documentazione medica alla compagnia assicuratrice, ma ha dichiarato inammissibile l’appello nel merito in quanto l’appellante non aveva riproposto le domande dell’atto introduttivo di primo grado con la conseguenza che era privo di qualsivoglia domanda nei confronti degli appellati.
3. Avverso tale sentenza, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Ha depositato memoria.
3.1. (OMISSIS) Rappresentanza Generale per l’Italia resiste con controricorso illustrato da memoria.
CONSIDERATO
che:
4.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’articolo 342 c.p.c.. Censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’appello perche’ nessuna domanda era stata rivolta agli appellati. Sostiene (OMISSIS), invece, che con l’atto di appello erano state poste due domande: a) la riforma del capo della sentenza di primo grado ove si dichiarava l’improcedibilita’ della domanda; b) di fissare l’udienza per la prosecuzione del giudizio. Inoltre, secondo il ricorrente l’atto di appello rispettava le prescrizioni previste dall’articolo 342 c.p.c., posto che il Giudice di Pace non si era pronunciato nel merito e conseguentemente non era necessario trascrivere e/o richiamare le conclusioni dell’atto introduttivo di primo grado.
4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, l’erronea applicazione dell’articolo 156 c.p.c., censurando la sentenza del Giudice di prime cure nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello per vizi di forma, quale l’omessa trascrizione delle domande introduttive, senza tener conto dello scopo del gravame, ovvero ottenere la riforma della declaratoria di improcedibilita’ della domanda.
4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’articolo 132 c.p.c., sostenendo che la sentenza del Tribunale di Imperia e’ denotata da un’intrinseca contraddizione, poiche’ da un lato afferma che alcuna domanda e’ stata formulata con l’atto di appello e poi si pronuncia su tutte le domande formulate, accogliendo la domanda sul rigetto dell’eccezione di improcedibilita’ e statuendo di non poter rimettere gli atti al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio, non rientrando nelle ipotesi tassativamente di rimessione previste dalla legge.
Appello le domande non esaminate e la decisione che ha giudicato inammissibile il ricorso
5. Il primo motivo e’ fondato.
Il principio secondo cui le domande non esaminate perche’ assorbite, anche se non possono costituire oggetto di motivo d’appello, devono essere riproposte ai sensi dell’articolo 346 c.p.c., non trova applicazione nel caso in cui l’impugnazione della decisione che ha giudicato inammissibile il ricorso di primo grado, costituisce comunque manifestazione di volonta’ di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, non avendo altrimenti alcuna valida e concreta ragione la sola impugnativa della questione pregiudiziale di rito (fra le tante Cass. n. 1322 del 2018).
5.1. Le restanti censure contenute nel motivo, nonche’ gli ulteriori motivi di ricorso, sono assorbiti dall’accoglimento della censura scrutinata.
6. Pertanto, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, come in motivazione, con assorbimento per il resto del ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Imperia, in diversa composizione personale.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbito per il resto il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Imperia, in diversa composizione personale.
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