Insolvenza del delegato o dell’accollante in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 17362.

Insolvenza del delegato o dell’accollante in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario

 

L’insolvenza del delegato o dell’accollante, prevista dall’art. 1274, secondo comma, c.c., in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 l.fall., ma è quella dell’insolvenza civile di cui all’art. 1186 c.c., ed è riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all’accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell’assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un’interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione.

Sentenza|| n. 17362. Insolvenza del delegato o dell’accollante in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario

Data udienza 24 maggio  2023

Integrale

Tag/parola chiave: Recupero crediti – Accollo liberatorio – Insolvenza del nuovo debitore – Effetti – Articolo 1274 cc – Criteri – Articolo 67 legge fallimentare – Decadenza dal termine – Articoli 1186 e 1299 cc – Riscatto – Articoli 1943 e 1953 cc – Difetto di motivazione

 

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