Più eredi di una parte processuale deceduta e medesima posizione processuale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 marzo 2023| n. 8688.

Più eredi di una parte processuale deceduta e medesima posizione processuale

Ove più eredi di una parte processuale deceduta si costituiscano e facciano valere la medesima posizione processuale, ognuno nominando un diverso difensore, non possono essere poste a carico della controparte soccombente le spese connesse alla pluralità di legali, ma deve essere liquidato un unico importo complessivo, eventualmente aumentato in base ai criteri di cui all’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014.

Ordinanza|28 marzo 2023| n. 8688. Più eredi di una parte processuale deceduta e medesima posizione processuale

Data udienza 1 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Spese legali – Più eredi di una parte processuale deceduta – Medesima posizione processuale, ognuno nominando un diverso difensore – Liquidazione di un unico importo complessivo eventualmente aumentato in base ai criteri di cui all’art. 4 del d.m. 55 del 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa M. – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16661-2022 proposto da:
COMUNE DI CORTALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2627/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/04/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Più eredi di una parte processuale deceduta e medesima posizione processuale

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Cortale evocava in giudizio (OMISSIS) innanzi il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Catanzaro, invocando l’accertamento della natura demaniale di un terreno di proprieta’ dell’ente locale, e la declaratoria di inesistenza dei diritti vantati dal convenuto sul detto bene.
Il Commissario rigettava la domanda, dichiarando la natura allodiale del suolo e l’assenza di usi civici gravanti sullo stesso.
Con la sentenza impugnata, n. 2627/2022, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto, avverso la decisione di primo grado, dal Comune di Cortale.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Comune di Cortale, affidandosi ad un unico motivo.
Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva nel presente giudizio di legittimita’.
La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimita’ dell’adunanza camerale.

Più eredi di una parte processuale deceduta e medesima posizione processuale

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 92 e 97 c.p.c., Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4 e 8 dell’articolo 1295 c.c., perche’ la Corte di Appello avrebbe erroneamente liquidato le spese del secondo grado di giudizio in favore di ciascuno dei coeredi dell’originario convenuto, nonostante che essi, pur essendosi costituiti con il patrocinio di diversi avvocati, avessero spiegato difese di contenuto analogo.
La censura e’ fondata.
La sentenza da’ atto che tutti gli eredi dell’originario convenuto si erano costituiti, sia pure con diversi avvocati, richiamando le difese svolte dal loro dante causa. Di conseguenza, le spese non potevano essere liquidate in favore di ciascuno di essi, stante la sostanziale unicita’ della loro posizione processuale. Infatti “Ove piu’ eredi di una parte processuale deceduta si costituiscano e facciano valere la medesima posizione processuale, ognuno nominando un diverso difensore, non possono essere poste a carico della controparte soccombente le spese connesse alla pluralita’ di legali, ma deve essere liquidato un unico importo complessivo, eventualmente aumentato in base ai criteri di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17393 del 13/07/2017, Rv. 644851).
Il principio, che merita di essere ribadito, conduce all’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata va di conseguenza cassata.
Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, con riconoscimento, in favore di tutti i coeredi di (OMISSIS), e dunque di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), di un unico compenso, parametrato a quello determinato dalla Corte di Appello, e dunque in Euro 6.615, maggiorato del 20% per l’assistenza di piu’ parti aventi la medesima posizione processuale, oltre ad Euro 150 per esborsi. Il compenso complessivamente liquidato per il grado di appello e’ dunque pari, per tutti gli appellati, a complessivi Euro 8.088,00 oltre accessori di legge. Detto compenso, unitariamente determinato per tutti gli appellati, va distratto in favore degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), quanto alla parte di competenza di (OMISSIS) e (OMISSIS), e dunque per 1/4 del totale, e dell’avvocato (OMISSIS), quanto alla parte di competenza di (OMISSIS) e (OMISSIS), e dunque per 1/4 del totale.

Più eredi di una parte processuale deceduta e medesima posizione processuale

Le spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, liquida in favore di tutti i coeredi di (OMISSIS), e dunque di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), un unico compenso per il grado di appello, pari ad Euro 8.088, di cui Euro 150 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Dispone la distrazione di detta somma, nei limiti di 1/4 del totale, in favore degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), e, ugualmente nei limiti di 1/4 del totale, in favore dell’avvocato (OMISSIS).
Condanna la parte intimata al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.100, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

 

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