La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 marzo 2023| n. 8561.

La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa

La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di un provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti tra detta parte vittoriosa e il suo difensore.

Ordinanza|27 marzo 2023| n. 8561. La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa

Data udienza 9 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: SPESE GIUDIZIALI CIVILI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 777-2022 proposto da:
(OMISSIS) S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), nello studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), nello studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultimo nella sua qualita’ di procuratore speciale di (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 4029/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) s.a.s., locataria di un immobile ad uso commerciale, evocava in giudizio innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Marcianise, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi del locatore (OMISSIS), al fine di sentir accertare il proprio diritto di prelazione sul cespite locato, e sentir conseguentemente pronunciare sentenza ex articolo 2932 c.c. che producesse gli effetti della vendita alle condizioni pattuite nel contratto di locazione.
Nella resistenza alla domanda di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (che si costituivano tramite il procuratore speciale Avv. (OMISSIS)), nonche’ delle minori (OMISSIS) e (OMISSIS) (che si costituivano in persona della genitrice (OMISSIS)), il Tribunale rigettava la domanda.
Sul gravame proposto dalla locataria, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 4029/2021, confermava la pronuncia di prime cure e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in Euro 19.160,00 oltre accessori in favore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (costituite in appello con un unico difensore) e, nei limiti di quanto richiesto nelle rispettive note spese, in Euro 6.780,00 oltre accessori ciascuna in favore di (OMISSIS), di (OMISSIS), e di (OMISSIS) (le ultime due costituite con distinte comparse seppur con il medesimo procuratore).
Per la cassazione di detta decisione propone ricorso la (OMISSIS) s.a.s., affidandosi ad un unico motivo.
Resistono con separati controricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e l’Avv. (OMISSIS), quale procuratore speciale di (OMISSIS), non hanno svolto difese nel presente giudizio di legittimita’.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico articolato motivo di ricorso, la (OMISSIS) s.a.s. censura la sentenza della Corte d’Appello nella parte in cui, a dire della ricorrente: 1) ha liquidato le spese del grado in favore di ciascun erede o gruppo di eredi del locatore prendendo in considerazione l’intero valore della causa, anziche’ le relative quote di spettanza come risultanti dalla denuncia di successione allegata al ricorso per cassazione; 2) ha applicato i parametri medi di tabella, laddove la semplicita’ del giudizio avrebbe giustificato il ricorso ai parametri minimi; 3) ha liquidato in favore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) anche i compensi per la fase istruttoria, non curata in appello;
4) ha duplicato la liquidazione delle spese in favore del procuratore di (OMISSIS) e (OMISSIS), cui sarebbe al contrario spettato un unico compenso, in ragione della identita’ di posizione processuale delle parti assistite; 5) ha liquidato le spese in favore di (OMISSIS) con distrazione al nuovo difensore antistatario, costituitosi nelle more del gravame, anche con riferimento a fasi processuali che quest’ultimo non avrebbe patrocinato.
Le censure sono in parte inammissibili, in parte infondate.
Quanto al profilo relativo all’individuazione del valore della causa, la ricorrente si duole, in sostanza, che la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto delle quote ereditarie spettanti a ciascun erede o gruppo di eredi del locatore, come risultanti dalla denuncia di successione “ab intestato”, di cui viene prodotta copia con il ricorso per cassazione. Sennonche’, dalla lettura del ricorso non risulta che tale documento sia stato prodotto nelle precedenti fasi di merito. La relativa produzione e’ dunque inammissibile in questa sede: infatti, “Per il disposto dell’articolo 372 c.p.c. e’ inammissibile nel giudizio di Cassazione la produzione di documenti non prodotti nelle precedenti fasi del processo, costituenti nuovi elementi di prova diretti a corroborare le censure di errori in “iudicando” prospettate nel ricorso” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 361 del 17/01/1994, Rv. 485002; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 6849 del 13/12/1982, Rv. 424493). Ne consegue l’inammissibilita’ della censura in commento, siccome basata su un presupposto di fatto risultante da un elemento di prova non sottoposto all’esame del giudice di merito.
Ad ogni buon conto, la censura e’ anche infondata, risultando inconferente il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, invocata dalla ricorrente, secondo cui, in caso di successione di una pluralita’ di eredi all’originaria unica parte processuale, ove questi non si costituiscano unitariamente, il valore della causa non puo’ essere calcolato per intero per ciascun erede o gruppo di eredi, ma in relazione alle rispettive quote di spettanza (cosi’ Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17393 del 13/07/2017, Rv. 644851). Infatti, nel caso di specie, i convenuti non sono succeduti ad un’originaria unica parte processuale, ma sono stati individualmente evocati in giudizio sin dall’introduzione del primo grado. Il governo delle spese di lite da parte del giudice di seconde cure risulta quindi conforme al principio di diritto, cui si intende dare continuita’, secondo cui “La pronuncia di un’unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, e’ consentita a carico di piu” parti soccombenti, secondo la previsione dell’articolo 97 c.p.c., ma non anche in favore di piu’ parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarieta’ attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilita’ delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto piu’ se la difesa sia stata espletata da difensori diversi” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 663 del 25/01/1999, Rv. 522599; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 63, Ordinanza n. 18256 del 24/07/2017, Rv. 645154).
Quanto al profilo relativo all’applicazione dei parametri medi in luogo di quelli minimi, le censure del ricorrente sono inammissibili sia perche’ generiche, sia perche’ non si confrontano con il principio secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non e’ soggetto a sindacato di legittimita’, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione e’ doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760).
In ordine, poi, al dedotto mancato svolgimento della fase istruttoria, per la quale a dire della ricorrente non avrebbe potuto essere liquidato il compenso alle appellate (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), la censura risulta inammissibile, in primo luogo perche’ la disposizione di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 e s.m.i. non prevede alcun compenso per una specifica fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l’eventuale attivita’ istruttoria. Detto compenso, di conseguenza, spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attivita’ a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa.
Inoltre, la censura difetta anche di specificita’. Premesso, infatti, che “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l’espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attivita’ difensive che il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, comma 5, lettera c), include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande gia’ proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600), nulla viene dedotto nel ricorso in ordine al mancato espletamento di tali ulteriori attivita’ in sede di gravame.
Peraltro, dalla lettura della sentenza impugnata, risulta che l’appello non venne immediatamente definito all’esito della prima udienza, essendo stata disposta dapprima l’integrazione del contraddittorio agli appellati non costituiti, ed essendosi in seguito proceduto alla ricostruzione dei fascicoli smarriti, con fissazione di apposite udienze per la cura dei suddetti incombenti. Vi e’ dunque stata, nell’ambito della fase di trattazione, un’attivita’ difensiva idonea a giustificare la liquidazione del compenso previsto, per la predetta fase processuale, dalla tariffa in vigore.
E’ ancora infondato il motivo di ricorso nella parte in cui si censura la duplicazione della liquidazione del compenso in favore del procuratore di (OMISSIS) e di (OMISSIS), sul presupposto che quest’ultima sarebbe subentrata alla genitrice, con il compimento della maggiore eta’, nella medesima posizione processuale. Infatti, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, (OMISSIS) ebbe a costituirsi in appello al fine di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della maggiore eta’ medio tempore raggiunta dalle figlie, mentre (OMISSIS) si costitui’ con separata comparsa, a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio, resistendo nel merito al gravame della (OMISSIS) s.a.s. Difetta, quindi, il presupposto della identita’ di posizioni processuali che avrebbe giustificato la liquidazione di un solo compenso al procuratore delle parti.
Per quanto concerne, infine, la distrazione delle spese disposta in favore del nuovo procuratore di (OMISSIS), deve darsi continuita’ al principio secondo cui “La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di un provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti tra detta parte vittoriosa e il suo difensore” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11746 del 24/06/2004, Rv. 573881. In senso conforme, cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 234 del 18/01/1990, Rv. 464862).
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza e vanno distratte, quanto alla posizione processuale di (OMISSIS), in favore dell’avv. (OMISSIS), dichiaratasi antistataria, e quanto alla posizione processuale di (OMISSIS), in favore dell’avv. (OMISSIS), egualmente dichiaratosi antistatario.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida, per ciascuna di esse, in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Dispone la distrazione di dette spese in favore, rispettivamente:
1) dell’avv. (OMISSIS), quanto alla posizione processuale di (OMISSIS);
2) dell’avv. (OMISSIS), quanto alla posizione processuale di (OMISSIS).
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

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