Chiamata di terzo in garanzia e la rinuncia agli atti proposta in appello

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|23 settembre 2022| n. 27977.

Chiamata di terzo in garanzia e la rinuncia agli atti proposta in appello

In caso di chiamata di terzo in garanzia, la rinuncia agli atti proposta in grado di appello dal garantito, condannato in primo grado, ed accettata dal danneggiato, non determina l’estinzione del giudizio ed il conseguente passaggio in giudicato della statuizione sul rapporto principale, ove non sia accettata dal garante, atteso che, nell’unico rapporto di impugnazione, la causa principale e quella di garanzia sono in nesso di inscindibilità, avendo la chiamata in causa determinato l’estensione al garante della legittimazione a contraddire sulla domanda principale, che continua a sussistere fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di garanzia.

Sentenza|23 settembre 2022| n. 27977. Chiamata di terzo in garanzia e la rinuncia agli atti proposta in appello

Data udienza 6 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: APPALTO PRIVATO – DIFFORMITA’ E VIZI DELL’OPERA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. PAPA Patrizia – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. PENTA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 3939-2017 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) dal quale e’ rappresentata e difesa con l’avv. (OMISSIS), come da procura in calce al ricorso, con indicazione delle pec;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), come da procura in calce al controricorso, con indicazione delle pec;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende con l’avv. (OMISSIS), come da procura a margine del controricorso, con indicazione delle pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1850/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 17/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/4/2022 dal consigliere Dott. PATRIZIA PAPA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mistri Corrado, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso o in subordine per il suo rigetto;
lette le memorie delle parti.

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FATTI DI CAUSA

Con scrittura privata del 2/10/2002 (OMISSIS) s.r.l. vendette ad (OMISSIS) s.r.l. un lotto di terreno edificabile nella zona dell'(OMISSIS) e si impegno’ alla realizzazione sull’area venduta, anche mediante subappalto, di un capannone ad uso commerciale con determinate caratteristiche; in data 2/10/2002, quindi, commissiono’ in subappalto a (OMISSIS) s.r.l. la realizzazione di alcune opere della nuova costruzione, in particolare la pavimentazione del capannone.
In data 24/5/04, quindi, (OMISSIS) s.r.l. ottenne dal Tribunale di Rovigo un decreto ingiuntivo, per la somma di Euro 27.500,00, nei confronti di (OMISSIS) s.r.l., a titolo di corrispettivo residuo.
(OMISSIS) s.r.l. propose opposizione, chiedendo il risarcimento dei danni per il ritardo nell’esecuzione e per i vizi di realizzazione delle opere. (OMISSIS) s.r.l. chiamo’ allora in causa, per essere manlevata, la subappaltatrice (OMISSIS) s.r.l. che aveva materialmente realizzato le opere viziate.
Il Tribunale di Rovigo adito, espletata c.t.u., confermo’ il decreto ingiuntivo opposto, accolse la domanda di risarcimento formulata da (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. limitatamente ai danni per i vizi accertati (la pavimentazione del capannone), condannando l’opposta al pagamento della somma di Euro 87.881,00; respinse quindi la domanda di manleva formulata da (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di (OMISSIS) s.r.l..
Avverso questa sentenza promossero autonomi appelli, poi riuniti, (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. a cui resistette (OMISSIS) s.r.l., reiterando le sue eccezioni relative alla insussistenza dei vizi di costruzione, alla inimputabilita’ dei cedimenti della pavimentazione all’esecuzione dei lavori e alla sussistenza del preteso riconoscimento dei vizi.
All’udienza di precisazione delle conclusioni, per quel che qui rileva, l’appellante (OMISSIS) s.r.l. dichiaro’ di rinunciare all’appello nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. che accetto’ la rinuncia, con integrale compensazione di spese.
La Corte d’appello, preso atto della rinuncia all’appello di (OMISSIS) s.r.l., dichiaro’ l’estinzione del rapporto processuale tra quest’ultima e (OMISSIS) s.r.l.; ritenne quindi che questa rinuncia non incidesse sul rapporto di manleva con (OMISSIS) s.r.l. perche’ sanciva la definitivita’ della condanna di (OMISSIS) s.r.l. che ne costituiva soltanto presupposto. Conseguentemente, risultando accertato che la pavimentazione del capannone industriale era stata realizzata da (OMISSIS) s.r.l., dopo aver confermato che il crollo della pavimentazione era conseguenza della difettosa esecuzione del riporto di terreno sottostante il massetto, sostenne che la stessa (OMISSIS) s.r.l. avesse riconosciuto i vizi nella missiva (n. 19 della produzione di (OMISSIS) s.r.l.) con cui aveva dichiarato che avrebbe provveduto alla loro eliminazione con nuove opere da compiersi a sue spese e condanno’ in manleva la terza chiamata (OMISSIS) s.r.l. a corrispondere a (OMISSIS) s.r.l. tutto quanto quest’ultima fosse stata tenuta pagare ad (OMISSIS) s.r.l. in forza della sentenza di primo grado, oltre le spese del doppio grado. Avverso questa sentenza (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con successive memorie. (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. hanno resistito con controricorso, depositando successiva memoria.

Chiamata di terzo in garanzia e la rinuncia agli atti proposta in appello

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, (OMISSIS) s.r.l. ha lamentato, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’articolo 132 c.p.c. per avere la Corte d’appello pronunciato una condanna ad un pagamento non determinato nel suo ammontare in quanto conseguente al rapporto del preteso creditore con il terzo (OMISSIS) s.r.l. e, per giunta, neppure determinabile in assenza di alcuna motivazione sul punto.
1.2. Con il secondo motivo, la societa’ ricorrente ha censurato l’impugnata sentenza, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione degli articolo 359 e 306 c.p.c.: la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuta non necessaria la sua accettazione, quale terza chiamata, della rinuncia all’impugnazione di (OMISSIS) s.r.l.: con l’estensione del contraddittorio ex articolo 106 c.p.c., invece, era venuto a determinarsi un “litisconsorzio processuale necessario” che implicava l’accettazione della rinuncia anche da parte del chiamato.
1.3. Con il terzo motivo, (OMISSIS) s.r.l. ha censurato la decisione, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per violazione dell’articolo 115 c.p.c. e dell’articolo 1667 c.c., commi 1 e 2 e articolo 1668 c.c., sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe considerato, quale fatto decisivo, la convenzione sottoscritta in data 13/10/2003 dalle societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. con cui l’appaltatrice riconobbe i vizi dell’opera: questa convenzione sarebbe stata invece correttamente posta a fondamento del rigetto della domanda di garanzia dal giudice di primo grado e, se adeguatamente valutata, avrebbe consentito di escludere che costituisse riconoscimento dei vizi da parte di (OMISSIS) s.r.l. la missiva del 27/4/2004 del suo amministratore unico a (OMISSIS) s.r.l..
1.4 Con il quarto motivo, la ricorrente ha lamentato, in riferimento all’articolo 360 comma I n. 3 c.p.c., la violazione degli articolo 1667 c.c., comma 1 e 2, e articolo 1668 c.c. per “malgoverno degli articolo 115 e 116 c.p.c.” (cosi’ in ricorso), per avere la Corte valorizzato la lettera del 27/4/2004 quale riconoscimento dei vizi, fornendone tuttavia una lettura incongruente con gli altri elementi del giudizio e, in particolare, con la convenzione sottoscritta in data 13/10/2003 gia’ riportata nella precedente censura.
2. Preliminarmente deve escludersi la nullita’ della procura ad litem – come eccepita dalla controricorrente (OMISSIS) s.r.l.- perche’ la copia notificata conterrebbe unicamente la dicitura “f.to (OMISSIS) – E’ autografa F.to avv. (OMISSIS), senza possibilita’ di verificare se effettivamente vi sia stata sottoscrizione del mandato poi autenticata dal difensore. Sul punto, le SU di questa Corte, con la sentenza n. 35466 del 2021, hanno esplicitamente affermato che “l’incorporazione della procura rilasciata ex articolo 83 c.p.c., comma 3, nell’atto di impugnazione estende la data di quest’ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest’ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell’atto che la contiene. Pertanto non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l’eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente, per l’ammissibilita’ del ricorso per cassazione, la presenza della procura nell’atto originale”.

Chiamata di terzo in garanzia e la rinuncia agli atti proposta in appello

Il secondo motivo, da esaminarsi per primo per logica di esposizione, e’ fondato.
Come riportato, (OMISSIS) s.r.l., convenuta da (OMISSIS) s.r.l. appaltatrice per il risarcimento dei danni per vizi nell’esecuzione della pavimentazione del capannone di cui le era stata appaltata la costruzione, ha rappresentato in primo grado di avere stipulato con (OMISSIS) s.r.l. contratto di subappalto e ne ha chiesto percio’ la chiamata per essere tenuta indenne dall’eventuale accoglimento della domanda di (OMISSIS) s.r.l..
Il Giudice di primo grado, riconosciuta la sussistenza dei vizi di esecuzione della pavimentazione, ha condannato (OMISSIS) s.r.l. al pagamento, in favore di (OMISSIS) s.r.l., di Euro 87.881,00, rigettando la domanda di manleva di (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. perche’ i cedimenti strutturali della pavimentazione non erano riconducibili a vizi di esecuzione da parte della subappaltatrice.
Nella sentenza impugnata la Corte d’appello ha dichiarato l’estinzione per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio dell’appello proposto da (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. e da quest’ultima accettata, non ritenendo necessaria l’accettazione di (OMISSIS) s.r.l. e affermando il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado “accertativa del presupposto per l’esercizio della garanzia nei confronti del preteso garante”; ha fondato questa statuizione, in riferimento alla pronuncia resa a SU da questa Corte, n. 24707/2015.
Quindi, ha comunque proceduto ad accertare nuovamente la responsabilita’ del garante, dando tuttavia per presupposta l’immutabilita’ della condanna per vizi dell’opera del garantito, senza aver consentito al garante di interloquire opponendosi alla rinuncia agli atti di impugnazione.
La rinuncia agli atti costituisce, invero, un atto di abdicazione al diritto di ottenere una decisione di merito al termine del processo, ma se manifestata in grado di appello implica necessariamente il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado: con la sua decisione, pertanto, la Corte veneziana ha pregiudicato il diritto di (OMISSIS) s.r.l. ad una pronuncia sull’impugnazione di (OMISSIS) s.r.l. della statuizione di condanna principale in suo danno, sul presupposto della coesistenza di piu’ rapporti di impugnazione, tra loro indipendenti, nell’unico processo trattato.
Questo presupposto, tuttavia, e’ stato ritenuto erroneo in diritto proprio dalla pronuncia delle SU n. 204707/2015 richiamata nella pronuncia impugnata.
Con la chiamata in manleva, l’accertamento del rapporto principale e’ stato allargato sul piano della legittimazione al subappaltante (OMISSIS) s.r.l.: conseguentemente, l’estensione soggettiva del rapporto processuale deve essere mantenuta se giustificata dall’interesse del chiamato.

Chiamata di terzo in garanzia e la rinuncia agli atti proposta in appello

E questo interesse certamente ricorre nella fattispecie, perche’ il garantito (OMISSIS) s.r.l. non si e’ limitato ad esercitare l’impugnazione nei confronti del solo appaltante vittorioso (OMISSIS) s.r.l., senza mettere in discussione la propria soccombenza rispetto al chiamato garante; al contrario, la societa’ garantita ha inteso impugnare anche nei confronti del terzo chiamato, in tal modo manifestando la volonta’ di mantenere l’estensione a quest’ultimo della legittimazione rispetto al rapporto principale.
Dal suo canto, poi, come risulta dall’esame della comparsa di appello (esaminabile da questa Corte di legittimita’ perche’ e’ in scrutinio un errore in procedendo) e dalla stessa motivazione della sentenza di appello qui impugnata, il terzo chiamato ha contestato in radice, oltre alla sua responsabilita’, la sussistenza stessa dei vizi e la loro imputabilita’ e non ha affatto riconosciuto la responsabilita’ del garantito nei confronti dell’attore principale (ad esempio, contestando a pag.8 della comparsa in appello che i cedimenti strutturali fossero conseguenza del peso dei macchinari utilizzati da (OMISSIS) s.r.l. e dal peso dei materiali).
In conseguenza, (OMISSIS) s.r.l. era certamente interessata a porre in discussione l’esito del giudizio, sia pure nella sua qualita’ di parte non del rapporto oggetto del giudizio principale, ma di parte alla quale era stato esteso l’accertamento e a cui era stata conferita legittimazione a contraddire: diversamente ritenendo, (OMISSIS) s.r.l. subirebbe (come in realta’ nel caso in esame subisce) il pregiudizio dell’esito del giudizio originario e, cioe’ l’essere vincolata all’accertamento positivo della responsabilita’ del garantito.
Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, pertanto, l’accettazione di (OMISSIS) s.r.l. della rinuncia agli atti di (OMISSIS) s.r.l. era necessaria per la natura litisconsortile necessaria del giudizio di impugnazione insorta sul piano processuale: l’impugnazione esercitata nei confronti di tutte le parti ha, infatti, messo in discussione la decisione riguardo a tutti i destinatari dell’impugnazione ed il rapporto e’ rimasto trilatero e inscindibile, come in primo grado.
Sul punto, la Corte veneziana non ha considerato che, se nell’unico rapporto di impugnazione del giudizio instauratosi tra attore, convenuto e terzo chiamato “si vuole parlare di “cause”, si deve considerare che la “causa” originaria proposta dall’attore contro il solo garantito e la “causa” introdotta (…) contro il garante per ottenere la sola estensione a costui dell’accertamento sulla prima, sono in nesso di inscindibilita’, nel senso che l’accertamento del rapporto principale (…), per effetto della chiamata, e’ divenuto un accertamento da svolgere con l’assicurazione della legittimazione a contraddire del terzo. Parlare di due cause distinte e’, dunque, privo di fondamento: la causa originaria e’ evoluta sul piano soggettivo nel senso che la chiamata ha determinato l’estensione al garante della legittimazione a contraddire su di essa.” (cosi’ S.U. n. 24707/2015, proprio in riferimento all’ipotesi del garantito soccombente che abbia contestualmente impugnato la condanna nei confronti dell’attore principale e il rigetto della domanda di garanzia).
Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso, consegue l’assorbimento dei restanti motivi di impugnazione.
3. Per tali ragioni, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Venezia in diversa composizione che, in ipotesi di mancata accettazione da parte di (OMISSIS) s.r.l. della rinuncia all’impugnazione di (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di (OMISSIS) s.r.l., provvedera’ all’accertamento della sussistenza dei vizi nel contraddittorio di tutte le parti, impregiudicata la responsabilita’ del garantito.
La statuizione delle spese di legittimita’ e’ rimessa al Giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo, il terzo e il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in riferimento al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese di legittimita’.

 

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