Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 settembre 2022| n. 27286.
Appello e rinnovazione dell’esame dei testimoni senza necessità d’istanza di parte
Il giudice d’appello può disporre la rinnovazione dell’esame dei testimoni senza necessità d’istanza di parte poiché il potere di rinnovazione, proprio anche del giudizio di appello per il combinato disposto degli artt. 257 e 359 c.p.c., è discrezionale ed esercitabile anche d’ufficio dal giudice, cui spetta il completo riesame delle risultanze processuali, compresa l’attività necessaria per il chiarimento delle stesse, nei limiti del “devolutum” e dell'”appellatum”. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, in presenza di una prova testimoniale assunta in primo grado, e verbalizzata in modo così sintetico da impedire la chiara percezione del contenuto delle deposizioni testimoniali, aveva ritenuto di non poterne disporre la rinnovazione officiosa in assenza di istanza di parte).
Ordinanza|16 settembre 2022| n. 27286. Appello e rinnovazione dell’esame dei testimoni senza necessità d’istanza di parte
Data udienza 14 giugno 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità civile generale – Risarcimento danni – verbalizzazione dichiarazione dei testimoni rese in primo grado – Riesame dei testimoni – Potere istruttorio d’ufficio in assenza di istanza di rinnovazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Presidente
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23011/2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricamente –
avverso la sentenza n. 748/2020 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 02/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
Appello e rinnovazione dell’esame dei testimoni senza necessità d’istanza di parte
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS), davanti al Giudice di pace di Mestre, affinche’ fosse condannata al risarcimento dei danni conseguenti alla condotta dolosa da lei tenuta, consistente nell’imbrattamento della parete esterna dell’abitazione del (OMISSIS) tramite lancio di alcune uova.
Si costitui’ in giudizio (OMISSIS), negando il fatto ascrittole e chiedendo in via principale il rigetto della domanda, in subordine la sospensione del giudizio civile in attesa della definizione di una denuncia penale da lei sporta contro il (OMISSIS) per il reato di calunnia.
Il Giudice di pace, espletata prova per testi e fatta svolgere una c.t.u., accolse la domanda e condanno’ la convenuta al pagamento di Euro 2.437,00 a titolo di risarcimento dei danni, di Euro 956,60 a titolo di rimborso per le spese della C.T.U., di Euro 1.305,00 a titolo di rimborso per le spese di lite.
2. La pronuncia e’ stata appellata in via principale dalla parte soccombente e in via incidentale dal (OMISSIS) (al fine di ottenere la rifusione delle spese della C.T.P. quantificate in Euro 423,50).
Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 2 maggio 2020, ha riformato la sentenza del Giudice di prime cure rigettando tutte le richieste risarcitorie di (OMISSIS), per impossibilita’ di valutare le dichiarazioni rese dai testi in primo grado a causa della sintetica verbalizzazione, del tutto inidonea a ricostruire la rappresentazione fattuale, e ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Venezia ricorre (OMISSIS) con atto affidato ad un unico motivo.
Resiste (OMISSIS) con controricorso.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., e le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte, innanzitutto, che e’ infondata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per carenza di autosufficienza sollevata dalla parte controricorrente.
Il ricorso, infatti, consente di comprendere in modo sufficientemente chiaro quale sia il vizio imputato alla sentenza in esame, costituito in particolare dalla violazione di legge di cui si dira’; il che rende infondata anche l’ulteriore eccezione preliminare, sollevata sempre nel controricorso, secondo cui il ricorso sarebbe perplesso in quanto la natura dell’impugnazione (nullita’ della sentenza o violazione di legge) non sarebbe stata chiaramente indicata.
2. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c., e del combinato disposto degli articoli 257 e 359 c.p.c..
Sostiene il ricorrente che il Tribunale di Venezia, ritenendo inadeguata la verbalizzazione sulle dichiarazioni rese dai testi in primo grado, avrebbe dovuto riesaminare i testimoni, esercitando tale potere istruttorio d’ufficio in assenza di un’apposita istanza di parte di rinnovazione o di approfondimento istruttorio. Aggiunge che non avrebbe avuto alcun interesse a richiedere una rinnovazione dell’istruttoria in quanto parte vittoriosa in primo grado e in mancanza di qualsivoglia eccezione o contestazione in merito della controparte.
2.1. Il motivo e’ fondato.
Il Tribunale, infatti, ha rigettato la domanda del (OMISSIS) sull’assunto che la verbalizzazione non fosse idonea a fornire una rappresentazione adeguata del complesso delle dichiarazioni rese dai testi e che nessuna rinnovazione istruttoria potesse essere disposta in assenza di apposita richiesta di parte. Cio’ in quanto la verbalizzazione era avvenuta sulla base di frasi sintetiche, del tipo “e’ vero”, “non e’ vero”, “non lo so”.
Tale motivazione non e’ condivisa da questa Corte, in quanto la verbalizzazione e’ operazione rimessa al giudice e sarebbe irragionevole rigettare de plano la domanda attorea sol perche’ il verbale non consenta di ricostruire le dichiarazioni dei testi e, conseguentemente, i fatti di causa. A norma dell’articolo 257 c.p.c., comma 2, applicabile anche al giudizio di secondo grado in forza del richiamo operato dall’articolo 359 c.p.c., il giudice “puo’ disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni gia’ interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarita’ avveratesi nel precedente esame”.
E’ vero che tale norma conferisce non un dovere, ma una semplice facolta’ in tal senso, ma e’ altrettanto vero che e’ onere del giudice di merito, sia in primo che in secondo grado, ricostruire i fatti di causa al fine di decidere la controversia. Ne’ puo’ condividersi l’affermazione del Tribunale secondo cui “in assenza di una richiesta di rinnovazione o di approfondimento dell’istruttoria, l’appello proposto dalla (OMISSIS) deve essere accolto”, perche’ il (OMISSIS), vincitore in primo grado, non aveva alcuna ragione processuale per sollecitare un rinnovo dell’istruttoria, anche perche’ la controparte aveva contestato la sola valutazione delle risultanze istruttorie e non l’erronea verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai testi.
La sentenza impugnata sembra voler affermare che, in mancanza di una apposita richiesta di parte di rinnovazione o approfondimento dell’istruttoria, il giudice d’appello non disponga del potere istruttorio, esercitabile d’ufficio, di riesaminare i testi gia’ escussi in primo grado. Il che non e’ esatto, come questa Corte ha gia’ avuto modo di chiarire (sentenza 21 settembre 2015, n. 18468).
3. Il ricorso, pertanto, e’ accolto e la sentenza impugnata e’ cassata. Il giudizio e’ rinviato al Tribunale di Venezia, in persona di un diverso Magistrato, il quale riesaminera’ l’appello disponendo, se del caso, una nuova convocazione dei testimoni gia’ escussi in primo grado.
Il giudice di rinvio provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia, in persona di un diverso Magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply