Corte di Cassazione, civile, Sentenza|8 settembre 2022| n. 26508.
Il deposito e la pubblicazione della sentenza
Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, il giudice deve accertare – attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all’articolo 2697 cod. civ., alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestività della propria impugnazione – quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale il giudice d’appello aveva dichiarato inammissibile il gravame per tardività, in quanto proposto oltre i sei mesi dalla data di deposito della sentenza di primo grado, avendo, al contrario, parte ricorrente provato che l’inserimento della pronuncia nell’elenco cronologico ed attribuzione del numero identificativo era avvenuto tempestivamente, cosicché si tempestivo doveva di conseguenza ritenersi anche il gravame, essendo stato notificato nel termine di sei mesi rispetto a quella data). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 agosto 2018, n. 20447; Cassazione, sezione civile I, sentenza 13 marzo 2017, n. 6384; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 22 settembre 2016, n. 18569).
Sentenza|8 settembre 2022| n. 26508. Il deposito e la pubblicazione della sentenza
Data udienza 15 giugno 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Procedimento civile – Sentenza – Deposito e pubblicazione – Coincidenza – Momento identificativo – Conseguenze – Impropria scissione con apposizione di distinte date in calce alla sentenza – Conseguenze – Accertamento del giudice ed onere della parte – Articolo 2697 cc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24474/2017 proposto da:
(OMISSIS) SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in (OMISSIS);
pec: (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), e con la medesima elettivamente domiciliata in Roma negli Uffici dell’Avvocatura dell’Ente, in (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
Autorita’ D’ambito Ato Nr. (OMISSIS) Lazio Nord Viterbo;
– intimato –
nonche’ da
(OMISSIS) SaS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), e con il medesimo elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), PEC: (OMISSIS), (OMISSIS);
– resistente e ricorrente incidentale –
contro
Autorita’ D’ambito Ato Nr. (OMISSIS) Lazio Nord Viterbo, Regione Lazio, (OMISSIS) Spa;
– intimati-
avverso la sentenza n. 238/2017 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 10/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2022 dal Cons. Dott. MOSCARINI ANNA.
FATTI DI CAUSA
1. Il Giudice di Pace di Viterbo, pronunciando sulla citazione proposta dalla societa’ (OMISSIS) sas volta a sentir accertare l’inadempimento contrattuale della societa’ (OMISSIS) S.p.A., quale gestore del Servizio Idrico Integrato, per superamento dei parametri massimi di arsenico, e la condanna della convenuta al risarcimento del danno, con sentenza pubblicata in data 27/11/2014, accolse la domanda.
2. La (OMISSIS) propose appello e, nel contraddittorio con la societa’ (OMISSIS) s.a.s., la Regione Lazio e l’Autorita’ d’Ambito n. (OMISSIS) Lazio, il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 10/3/2017, dichiaro’ inammissibile il gravame per tardivita’, in quanto proposto oltre i sei mesi dalla data di deposito della sentenza di primo grado, in violazione degli articoli 325, 327 e 133 c.p.c.
Per quanto ancora qui di interesse; il Tribunale ha rilevato che il timbro “depositato” recava la data del 18/11/2014 ed era l’unica data recante una sottoscrizione, mentre un’altra data del 27/11/2015, pure riportata sulla sentenza, non recava alcuna sottoscrizione ed era relativa agli avvisi alle parti. Ha dunque ritenuto di valutare, ai fini della decorrenza del termine lungo per l’impugnazione, la data del deposito, affermando che “alcuna rilevanza ha lo “storico” del processo, in forza del quale risultano le date del deposito della minuta e poi della pubblicazione, essendo lo stesso un atto interno privo di alcuna rilevanza e funzione nei rapporti processuali, non riportando tra l’altro sottoscrizioni o indicazioni del pubblico ufficiale che lo ha formato”. Ha altresi’ specificato “La valenza di documento pubblico formato nella data che appare non risulta essere stata contestata nelle forme previste dall’ordinamento e cioe’ tramite la proposizione della querela di falso, unico modo per accertare la eventuale difformita’ rispetto al supposto dato reale. La mancanza di una seconda data impedisce di procedere all’accertamento istruttorio necessario per individuare la reale data di deposito e pubblicazione del provvedimento” (Cass. n. 18569 del 2016).
3. Avverso la sentenza, che ha disposto la compensazione delle spese “in ragione dell’incertezza dell’interpretazione normativa in riferimento”, la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. La (OMISSIS) s.a.s. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sulla statuizione della compensazione delle spese.
La Regione Lazio ha resistito con controricorso.
4. La trattazione della causa e’ stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1, e, all’esito, decisa con ordinanza interlocutoria per la rimessione della stessa alla trattazione in pubblica udienza in ragione della peculiarieta’ della fattispecie.
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale.
RITENUTO
che:
1.Con il primo motivo – violazione degli articoli 115, 133 c.p.c., articolo 2719 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole che il Tribunale non abbia considerato che la prima data del 18 novembre era corrispondente al solo deposito della minuta in cancelleria, mentre la seconda, quella del 27 novembre, era la data della pubblicazione della sentenza, come risultante dall’estratto riportato sul sito internet rappresentante il registro delle pubblicazioni del Giudice di Pace di Viterbo e dal certificato rilasciato dall’Ufficio dello stesso Giudice, ed allegato all’atto di appello, di guisa che l’impugnazione doveva essere considerata tempestiva.
La sentenza impugnata, valorizzando la sola data del deposito della minuta e non anche quella della pubblicazione, si sarebbe posta in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale “Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilita’ per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestivita’ dell’impugnazione, il giudice deve accertare – attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all’articolo 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestivita’ della propria impugnazione – quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo “(Cass., S.U. n. 18569 del 22/9/2016).
2. Con il secondo motivo del ricorso – violazione degli articoli 115 e 116, 133 c.p.c., articolo 2719 c.c. articolo 2712 c.c. e Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 23, comma 2 e articolo 23 quater in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente censura la sentenza anche sotto il profilo della violazione dell’articolo 2719 c.c. in quanto, avendo essa allegato e provato, tramite copia fotografica del sito internet relativo al registro del Giudice di Pace di Viterbo, che la sentenza era stata pubblicata in data 27 novembre, e non avendo la controparte disconosciuto la conformita’ del suddetto documento all’originale, la stessa si aveva per riconosciuta in base alla giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 13425 del 13/6/2014 n. 13425).
3. Con il terzo motivo di ricorso – violazione degli articoli 115, 133 c.p.c., articolo 2700 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 – la ricorrente censura il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto non discutibile la data del deposito per mancata presentazione, da parte della (OMISSIS) s.a.s. di querela di falso. Ad avviso della ricorrente l’asserto sarebbe illegittimo perche’ la (OMISSIS) non aveva mai contestato che, in data 18 novembre 2014, la sentenza fosse stata depositata – sicche’ non vi era alcuna querela di falso da azionare – ma soltanto che il procedimento di pubblicazione si fosse perfezionato nella successiva data del 27 novembre.
4. Con il quarto motivo – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la ricorrente lamenta che l’impugnata sentenza abbia omesso di considerare il fatto storico dell’inserimento dell’atto, oggetto di deposito, alla data del 27 novembre anziche’ a quella del 18 novembre 2014.
5. Il Collegio ritiene che i primi due motivi del ricorso siano fondati.
La fattispecie in esame e’ caratterizzata dalla divaricazione tra la data del deposito della sentenza del Giudice di Pace di Viterbo, ritualmente attestata dalla Cancelleria in data 18/11/2014, e la data di inserimento della sentenza appellata nell’elenco cronologico delle sentenze e di assegnazione del numero identificativo, coincidente con il 27/11/2014, come si evince dalla copia fotografica, prodotta dalla ricorrente (OMISSIS) SpA in allegato all’atto di appello (e relativa alla certificazione della data di pubblicazione della sentenza rilasciata dalla cancelleria alle parti).
La fattispecie diverge da quella in cui vi sia una duplice data di deposito, una riferita alla cd. minuta e l’altra riferita alla sentenza.
E’ pacifico che alla parte ricorrente sia stata rilasciata una certificazione relativa alla data di pubblicazione della sentenza: da cio’ discende la tutela del legittimo affidamento della parte appellante in merito al fatto che il dies a quo di decorrenza del termine per l’impugnazione coincidesse con la seconda delle due date.
5.1 A conferma della necessita’ di tutelare l’affidamento della parte ricorrente, che ha adempiuto ai propri oneri di allegazione e prova, e’ dirimente, ai fini dell’accoglimento dei motivi, quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte proprio con riferimento all’ipotesi in cui vi sia una anomala divergenza tra la data del deposito della sentenza e quella di inserimento della stessa nel registro cronologico e di assegnazione del numero identificativo.
La giurisprudenza di questa Corte e’ consolidata nel senso di ritenere che “Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilita’ per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestivita’ dell’impugnazione, il giudice deve accertare – attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all’articolo 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestivita’ della propria impugnazione – quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo” (Cass. U, n. 18569 del 22/9/2016; Cass., 1, n. 6384 del 13/3/2017; Cass., 6-3, n. 20447 del 2/8/2018).
La sentenza impugnata non e’ conforme a tale dictum, in quanto la parte ricorrente ha provato che l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico ed attribuzione del numero identificativo era avvenuto alla data del 27/11/2014, anziche’ a quella del 18/11/2014, sicche’ il giudice avrebbe dovuto ritenere l’appello tempestivo, essendo stato notificato nel termine di 6 mesi da quella seconda data.
6. L’accoglimento dei primi due motivi del ricorso determina l’assorbimento dei restanti motivi, terzo e quarto, e del ricorso incidentale, e la cassazione della impugnata sentenza con rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti il terzo ed il quarto motivo del principale, nonche’ il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa al Tribunale di Viterbo, in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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