Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 settembre 2022| n. 26211.
Litisconsorzio necessario ed opposizioni esecutive
Nelle opposizioni del debitore, sia che la causa si sussuma entro la fattispecie dell’opposizione all’esecuzione, sia che si riporti al paradigma dell’opposizione agli atti esecutivi, litisconsorte necessario è anche il condebitore esecutato, siccome soggetto ineliminabile sia del processo esecutivo sia dell’incidente cognitivo costituito dall’opposizione avverso di quello; pertanto, ove il giudizio di opposizione sia definito senza che egli sia stato convenuto in giudizio e senza che sia stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, la sentenza, pronunciata in contraddittorio non integro, è nulla (Nel caso di specie, rilevato dall’intestazione e dalla narrativa della sentenza impugnata che tanto il condebitore esecutato quanto il creditore procedente non erano stati convenuti nel giudizio di opposizione, né il giudice adito aveva provveduto all’integrazione del contradditorio, da ritenersi pertanto non integro per indebita pretermissione di due litisconsorti necessari, la Suprema Corte ha dichiarato la nullità del giudizio di merito con cassazione della pronuncia e rimessione delle parti al giudice dell’unico primo grado di merito per la rinnovazione del giudizio medesimo a contraddittorio pieno ed integro). Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 giugno 2020, n. 11268; Cassazione, sezione civile III, sentenza 28 giugno 2019, n. 17441; Cassazione, sezione civile III, sentenza 28 aprile 2011, n. 9452; Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 settembre 2003, n. 14463; Cassazione, sezione civile L, sentenza 21 luglio 2000, n. 9645).
Ordinanza|6 settembre 2022| n. 26211. Litisconsorzio necessario ed opposizioni esecutive
Data udienza 16 giugno 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Procedimento civile – Litisconsorzio necessario – Esecuzione – Opposizioni esecutive – Condebitore esecutato – Litisconsorte necessario – Mancata partecipazione al giudizio – Conseguenze – Articoli 102, 354, 383, 615 e 617 cpc – Nullità della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUBINO Lina – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38456/2019 R.G., proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
nei confronti di:
Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
Per la cassazione della sentenza n. 13750/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 1 luglio 2019;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 giugno 2022 dal Consigliere Relatore Dott. Paolo Spaziani.
Litisconsorzio necessario ed opposizioni esecutive
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) impugno’, con opposizione ex articolo 617 c.p.c., l’ordinanza di conversione del pignoramento emessa nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare intrapresa, dinanzi al Tribunale di Roma, dalla (OMISSIS) in cui era, insieme alla moglie (OMISSIS), debitore esecutato.
L’opponente contesto’ il quantum oggetto dell’ordinanza di conversione del pignoramento, lamentando che il giudice dell’esecuzione avesse ricompreso nella somma complessiva (Euro 168.674,92) anche gli importi spettanti al creditore intervenuto, (OMISSIS) s.p.a. (pari ad Euro 75.176,15), sebbene rispetto a questo specifico debito egli avesse ottenuto il beneficio della rateizzazione ed avesse provveduto al pagamento delle prima rata, allegando all’istanza di conversione la relativa documentazione.
Dedusse che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 19 l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione e il pagamento della prima rata avrebbe precluso all’agente della riscossione, oltre che di avviare nuove azioni esecutive, anche di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.
Domando’, dunque, che fosse dichiarata la sopravvenuta impossibilita’ dell’esattore di proseguire nell’azione esecutiva e che fosse espunto dal provvedimento che aveva autorizzato la conversione l’importo di Euro 75.176,15.
Rigettata l’istanza cautelare ed introdotto il giudizio di merito, il Tribunale di Roma, nella contumacia della convenuta Agenzia delle Entrate – Riscossione, rigetto’ l’opposizione sui rilievi: a) che, avverso l’ordinanza di conversione del pignoramento, l’opposizione agli atti esecutivi avrebbe potuto essere esperita solo per dedurre vizi in procedendo e non gia’ per contestare la sussistenza o l’ammontare del credito; b) che, esclusa l’ammissibilita’ della domanda di modifica dell’ordinanza di conversione (non proposta in sede di merito), quella di accertamento negativo dell’inesistenza del diritto del creditore intervenuto di proseguire l’azione esecutiva era infondata, poiche’ l’invocato Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 19 essendo dettato per la procedura esecutiva esattoriale, non avrebbe potuto essere applicato nelle ordinarie procedure esecutive immobiliari in cui fosse intervenuto l’agente della riscossione.
Propone ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. Non svolge difese l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Litisconsorzio necessario ed opposizioni esecutive
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo di ricorso (con cui si deduce violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 19) non puo’ essere esaminato, dovendosi riscontrare una nullita’ del giudizio di unico grado che impone la rimessione delle parti al giudice di merito (articolo 383 c.p.c., comma 3).
2. Invero, per giurisprudenza assolutamente consolidata, nelle opposizioni del debitore, sia che la causa si sussuma entro la fattispecie dell’opposizione all’esecuzione, sia che si riporti al paradigma dell’opposizione agli atti esecutivi, litisconsorte necessario e’ anche il condebitore esecutato, siccome soggetto ineliminabile sia del processo esecutivo sia dell’incidente cognitivo costituito dall’opposizione avverso di quello; pertanto, ove il giudizio di opposizione sia definito senza che egli sia stato convenuto in giudizio e senza che sia stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, la sentenza, pronunciata in contraddittorio non integro, e’ nulla (Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass. 29/09/2003, n. 14463; Cass. 28/04/2011, n. 9452).
In termini piu’ generali, nelle opposizioni esecutive e nelle controversie distributive, sussiste litisconsorzio processuale necessario nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell’opposizione (Cass.12/06/2020, n. 11268) e la necessita’ di integrare il contraddittorio con tutti i soggetti controinteressati rispetto all’azione spiegata dall’opponente, nel rispetto della regola del litisconsorzio necessario, deve essere verificata con riferimento al momento della proposizione della domanda (Cass. 28/06/2019, n. 17441).
3. Nel caso di specie, non e’ in discussione che, oltre all’opponente, era debitore esecutato nella procedura esecutiva immobiliare anche la moglie (OMISSIS), nonche’ che la procedura era stata intrapresa dalla (OMISSIS) (creditore procedente).
Dall’intestazione e dalla narrativa della sentenza impugnata emerge che tanto il condebitore esecutato quanto il creditore procedente non sono stati convenuti nel giudizio di opposizione, ne’ il giudice adito ha provveduto all’integrazione del contraddittorio, che e’ risultato non integro per indebita pretermissione di due litisconsorti necessari.
4. La non integrita’ originaria del contraddittorio, per indebita pretermissione di litisconsorti necessari, e’ rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimita’, con necessita’ di provvedere ai sensi dell’articolo 383 c.p.c., comma 3, e articolo 354 c.p.c. (Cass. 28/04/2011, n. 9452, cit.; Cass.19/02/2019, n. 4763; Cass. 18/05/2021, n. 13533).
Ne consegue necessariamente il rilievo della nullita’ verificatasi nel giudizio di merito, cui segue la cassazione della sentenza con la quale quel giudizio e’ stato definito e la rimessione delle parti al giudice di primo grado (nella specie, al giudice di unico grado di merito) perche’ il giudizio medesimo sia rinnovato a contraddittorio pieno ed integro.
4. Non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’, atteso che la parte intimata non soccombente non ha svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullita’ del giudizio di merito di unico grado, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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