Errore materiale suscettibile di correzione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 luglio 2022| n. 22730.

Errore materiale suscettibile di correzione

Deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile “ictu oculi” (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso con cui la società ricorrente aveva chiesto disporsi, ex articolo 391-bis cod. proc. civ., la correzione di un errore materiale contenuto in una propria sentenza resa dalle Sezioni Unite, sia nella motivazione che nel dispositivo, nella parte in cui era stata ivi indicata, quale controricorrente, una parte, che non era costituita in atti, anziché la predetta società ricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 11 agosto 2020, n. 16877; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 gennaio 2019, n. 572; Cassazione, sezione civile I, sentenza 26 settembre 2011, n. 19601).

Ordinanza|20 luglio 2022| n. 22730. Errore materiale suscettibile di correzione

Data udienza 5 luglio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Atti processuali – Errore materiale – Correzione – Manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento – Fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale – Mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASSANO Margherita – Presidente Aggiunto

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez.

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3672-2022 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI;
– intimati –
per correzione di errore materiale della sentenza n. 8848/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 03/12/2019;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2022 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

RILEVATO

che:
questa Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 8848/2020, depositata nel gennaio 2020, pronunciando su ricorso proposto da (OMISSIS), nei confronti di (OMISSIS) spa (controricorrente) e del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, nonche’ di (OMISSIS) (intimato), avverso sentenza della Corte dei Conti, III Sezione giurisdizionale d’appello, n. 511/2017, depositata il 6/11/2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in punto di condanna del (OMISSIS), nella sua qualita’ di Direttore p.t. del Dipartimento Territorio Regione Lazio, al danno erariale conseguente alle condizioni pattuite in un accordo transattivo del 2009 volto alla definizione dei rapporti tra la societa’ (OMISSIS) s.p.a. e la Regione Lazio relativi ai costi dalla prima sostenuti in relazione a progettazioni concernenti interventi infrastrutturali sulla rete autostradale regionale;
le Sezioni Unite hanno, in motivazione, a pag.14, statuito che “le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Regione Lazio, seguono la soccombenza” e, anche in dispositivo, hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione “in favore della controricorrente Regione Lazio”;
con ricorso notificato, a mezzo PEC, il 28/1/2022, (OMISSIS) spa, ha chiesto disporsi, ex articolo 391 bis c.p.c., la correzione di errore materiale della sentenza, nella motivazione e nel dispositivo, nella parte in cui si e’ indicata come controricorrente la Regione Lazio, che non era costituita in atti, anziche’ la (OMISSIS) spa;
l’intimato (OMISSIS) non ha svolto difese; la ricorrente ha depositato memoria.
RITENUTO
che:
– la ricorrente lamenta l’errore materiale posto in essere dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’indicazione come controricorrente della Regione Lazio, parte non costituita in giudizio, anziche’ (OMISSIS) spa.
– il ricorso e’ fondato, emergendo, dalla stessa sentenza oggetto di richiesta di correzione, esservi stata solo un’erronea indicazione della parte controricorrente, la Regione Lazio (mai costituita nel giudizio di legittimita’), in luogo di (OMISSIS) spa, effettiva controricorrente, in motivazione e in dispositivo, cosicche’ deve disporsi che, laddove, in motivazione, a pag.14, quarto capoverso, si e’ statuito che “le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Regione Lazio, seguono la soccombenza” e, anche in dispositivo, si e’ condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione “in favore della controricorrente Regione Lazio”, debba leggersi ed intendersi “del controricorrente (OMISSIS) spa”;
– questa Corte ha chiarito da tempo (Cass. 19601/2011; cfr. Cass. 572/2019 e Cass. 16877/2020) che “deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile “ictu oculi””;
-nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli articoli 287 e 391-bis c.p.c. non e’ ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso ed ordina correggersi la sentenza delle Sezioni Unite n. 8848/2020, disponendo che, laddove, in motivazione, a pag.14, quarto capoverso, si e’ statuito che “le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Regione Lazio, seguono la soccombenza” e, anche in dispositivo, si e’ condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione “in favore della controricorrente Regione Lazio”, debba leggersi ed intendersi “del controricorrente (OMISSIS) spa”.
Manda alla Cancelleria di provvedere all’annotazione della correzione sull’originale della predetta sentenza.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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