La sussistenza di un patto successorio vietato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 febbraio 2022| n. 5555.

La sussistenza di un patto successorio vietato

Deve essere esclusa la sussistenza di un patto successorio vietato quando non intervenga tra le parti alcuna convenzione e la persona della cui eredità si tratta abbia soltanto manifestato verbalmente all’interessato o a terzi l’intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore, oggetto di tutela legislativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non costituisse patto successorio vietato l’accordo intercorso tra le parti, avente ad oggetto prestazioni mediche e assistenziali in corrispettivo all’assegnazione di beni destinati a far parte del “relictum”, in quanto tradotto in mere dichiarazioni verbali, prive di specificazione in ordine alla individuazione dei cespiti ad assegnare).

Ordinanza|21 febbraio 2022| n. 5555. La sussistenza di un patto successorio vietato

Data udienza 4 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – PRESTAZIONI PROFESSIONALI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8137/2017 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 940/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 19/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

La sussistenza di un patto successorio vietato

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il medico Dott. (OMISSIS) ha proposto ricorso, sulla scorta di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 940/2016 della Corte d’appello di Genova che, riformando:
– la sentenze non definitiva del Tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, n. 145/2006, che aveva accertato, in punto di an debeatur, un credito professionale suo e di sua moglie, Dott.ssa (OMISSIS), nei confronti del sig. (OMISSIS);
– nonche’ la sentenza definitiva del medesimo tribunale n. 741/2011 (resa nei confronti della sig.ra (OMISSIS), erede del sig. (OMISSIS), deceduto nel corso del giudizio di primo grado), che il suddetto credito aveva quantificato in Euro 75.548,39 per il Dott. (OMISSIS) e aveva accertato negativamente, in punto di quantum, per la Dott.ssa (OMISSIS);
ha dichiarato nulli, poiche’ in violazione del divieto di patti successori ex articolo 458 c.c., gli accordi intercorsi tra gli originari attori (OMISSIS) e (OMISSIS) e l’originario convenuto (OMISSIS), aventi ad oggetto prestazioni professionali mediche ed assistenziali svolte dai primi in favore del secondo in corrispettivo all’assegnazione di beni destinati a far parte del relictum del secondo, ed ha rigettato la domanda di condanna al pagamento delle prestazioni professionali ed assistenziali che gli attori avevano effettuato a favore del sig. (OMISSIS).
2. Il tribunale, con la sentenza non definitiva, aveva ritenuto che l’eccezione di nullita’ ex articolo 458 c.c., proposta dal convenuto nella comparsa conclusionale, fosse inammissibile, poiche’ tardiva, e comunque infondata.

 

La sussistenza di un patto successorio vietato

2.1. La corte di appello, sulla scorta delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dallo stesso (OMISSIS), nonche’ sulla scorta del testamento del sig. (OMISSIS), acquisito nel giudizio d’appello, che disponeva un lascito testamentario a favore degli originari attori, ha ritenuto l’esistenza, tra il de cuius e i sigg.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) “non di una generica promessa, o di un’ancor piu’ generica aspettativa” ma di “un preciso accordo per effetto del quale l’attuale appellante (OMISSIS) (…) si impegnava ad effettuare determinate prestazioni professionali in favore del signor (OMISSIS) e questi a sua volta si impegnava all’attribuzione ai signori (OMISSIS) – (OMISSIS) di determinati cespiti immobiliari in sede successoria” (pag. 5 righi 7-14 della sentenza gravata). In particolar modo, il collegio genovese ha rinvenuto la vincolativita’ dell’accordo intercorso tra il Dott. (OMISSIS) ed il sig. (OMISSIS) nel fatto che il primo esegui’ le prestazioni alle quali si era impegnato senza pretendere alcun “compenso”, contando proprio sulle attribuzioni testamentarie di cui avrebbe poi beneficiato alla morte del convenuto.
2.2. La corte d’appello ha inoltre stabilito che “nulla e’ dovuto al sig. (OMISSIS) per le prestazioni rese in virtu’ degli accordi medesimi, dal momento che l’unico strumento di tutela a sua disposizione sarebbe stata l’azione di arricchimento ingiustificato ai sensi dell’articolo 2041 c.c., la quale peraltro non e’ stata esercitata nel presente giudizio” (pag. 5 righi 39-42 della sentenza gravata).
3. (OMISSIS) e (OMISSIS) sono rimaste intimate.
4. La causa e’ stata chiamata all’adunanza camerale del 4 novembre 2021, per la quale il ricorrente ha depositato una memoria.

 

La sussistenza di un patto successorio vietato

5. Col primo motivo, riferito all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce la nullita’ della sentenza ex articolo 112 c.p.c..
5.1. Ad avviso del ricorrente, la Corte avrebbe “equivocato il contenuto della domanda giudiziale, che non era affatto quello di ottenere l’adempimento di un patto (in ipotesi) successorio, bensi’ di avere il corrispettivo di un contratto di prestazione d’opera professionale” (pag. 8, righi 9-12 ricorso): il rigetto, sostiene il ricorrente, avrebbe avuto fondamento se egli avesse agito in giudizio al fine di ottenere i beni che il convenuto gli avrebbe promesso, in violazione dell’articolo 458 c.c.. Egli, invece, aveva promosso il giudizio nei confronti del convenuto, quando quest’ultimo era ancora in vita, al solo fine di ottenere la condanna al pagamento delle prestazioni professionali che svolse. “Pertanto non si comprende come l’asserita sussistenza di un patto successorio (…) possa incidere sulla validita’ di un ben distinto contratto di prestazione d’opera”. (pag. 9 righi 8-11 ricorso). Evidenzia, inoltre, il ricorrente come, anche nell’ipotesi in cui vi fosse stato un patto successorio tra se’ e l’originario convenuto, ciononostante, egli avrebbe comunque diritto ad un corrispettivo.
5.2. Il motivo e’ infondato. La domanda giudicata e’ esattamente quella enunciata dal Dott. (OMISSIS), di pagamento di prestazioni professionali dal medesimo rese al convenuto. Essa e’ stata ritenuta infondata sulla scorta di una argomentazione (l’essere state le dette prestazioni professionali rese sulla base di un accordo nullo perche’ contrario al disposto dell’articolo 458 c.p.c.) non condivisa dal ricorrente, ma cio’ non implica alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
6. Col secondo motivo, riferito all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 458 c.c..
Ad avviso del ricorrente, la corte d’appello avrebbe falsamente applicato l’articolo 458 c.c., dato che il contenuto degli accordi inter partes, come emergente dalle risultanze probatorie di causa, non sarebbe riconducibile alla nozione normativa di patto successorio.
7. Col terzo motivo di ricorso, riferito all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce la nullita’ della sentenza per la violazione del principio di non contestazione. Ad avviso del ricorrente, il potere di rilievo officioso della nullita’ sarebbe recessivo rispetto al principio di non contestazione, ex articolo 115 c.p.c.. Nel caso di specie – sostiene il ricorrente – il convenuto, sino alle comparse conclusionali, “non solo non ha mai fatto cenno alla stipula di un qualsivoglia patto inerente alla sua successione, ma ha anzi effettuato affermazioni antitetiche rispetto all’esistenza di un simile patto” (pag. 21 righi 12-15 del ricorso). In cio’, ad avviso del ricorrente, e’ rinvenibile la “non contestazione”, che avrebbe dovuto impedire alla corte d’appello di pronunciarsi sulla nullita’ del patto successorio.
8. Col quarto motivo di ricorso, riferito all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 2700, 2702, 2730 2738 c.c.. Ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe dovuto porre a fondamento del giudizio circa l’esistenza del patto successorio il testamento del sig. (OMISSIS) poiche’ questi fu la controparte del giudizio.
9. Col quinto motivo di ricorso, riferito all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce la nullita’ della sentenza per la violazione dell’articolo 112 c.p.c..
Il ricorrente censura la statuizione della corte d’appello secondo cui questi non avrebbe mai proposto una domanda ex articolo 2041 c.c. (v. supra, p. 2.2). Riportandone i relativi stralci, sostiene di aver proposto tale domanda con l’atto di citazione, di averla ribadita in sede di comparsa conclusionale (cui segui’ la sentenza non definitiva) nonche’ in comparsa di costituzione in appello.

 

La sussistenza di un patto successorio vietato

10. Il secondo motivo di ricorso e’ fondato e assorbe i successivi.
11. La ratio decidendi dell’impugnata sentenza poggia sulle dichiarazioni rese dal Dott. (OMISSIS) in sede di interrogatorio formale, che la corte di appello ha interpetrato nel senso che vi fosse “un ben preciso accordo per effetto del quale l’attuale appellante (OMISSIS)… si impegnava ad effettuare determinate prestazioni professionali in favore del signor (OMISSIS) e questo a sua volta si impegnava all’attribuzione ai signori (OMISSIS) – (OMISSIS) di determinati cespiti immobiliari in sede successoria”. Tale interpretazione negoziale risulterebbe confermata, secondo la corte territoriale, dal comportamento delle parti, giacche’, per un verso, il Dott. (OMISSIS) non pretese alcun corrispettivo immediato per le sue prestazioni professionali e, per altro verso, il signor (OMISSIS) effettivamente dispose nel proprio testamento a favore signori (OMISSIS) – (OMISSIS), lasciando loro un appartamento con garage in (OMISSIS).
12. Ferma l’interpretazione negoziale operata dalla corte d’appello – che costituisce giudizio di fatto rientrante nei compiti istituzionali del giudice di merito – l’errore di diritto in cui la stessa e’ incorsa risiede nell’aver falsamente applicato l’articolo 458 c.c., sussumendo nella fattispecie astratta del patto successorio dichiarazioni meramente verbali prive di qualunque specificazione in ordine alla individuazione dei cespiti a cui le stesse si riferivano. In tal modo la corte ligure ha mostrato di ignorare l’insegnamento di questa Suprema Corte alla cui stregua “e’ da escludere l’esistenza di un patto successorio quando tra le parti non sia intervenuta alcuna convenzione, e la persona nella cui eredita’ si spera abbia solo manifestato verbalmente, all’interessato o a terzi, l’intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale mera promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non e’ quindi idonea a limitare la piena liberta’ del testatore che e’ oggetto di tutela legislativa” (Cass. 5870/2000, in motivazione); si veda altresi’ Cass. 2680/1969: “la promessa di istituire erede il prestatore d’opera in corrispettivo della sua attivita’ – ove non risulti attuata mediante convenzione avente i requisiti di sostanza e di forma di un patto successorio (articolo 458 c.c.), ma sia limitata ad una mera intenzione manifestata dal datore di lavoro – non costituisce menomazione della liberta’ testamentaria e non rientra, quindi, nel divieto di cui al citato articolo 458. In siffatta ipotesi la indicata promessa non produce la nullita’ del rapporto di lavoro per illiceita’ dell’oggetto o della causa, ai sensi dell’articolo 1418 c.c., ma e’ semplicemente rivelatrice della onerosita’, nella intenzione delle parti, del rapporto stesso, per cui il prestatore d’opera ha diritto indipendentemente dalla promessa medesima – alla retribuzione che gli compete, secondo la natura e l’entita’ della prestazione”.

 

La sussistenza di un patto successorio vietato

13. Il ricorso va quindi accolto, limitatamente al secondo motivo -rigettato il primo, assorbiti gli altri – e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova virgola in altra composizione, che si atterra’ agli enunciati principi di diritto e regolera’ anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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