Ordinanza di inammissibilità dell’appello

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|9 febbraio 2022| n. 4220.

L’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex articolo 348-bis cod. proc. civ. non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, pur se attraverso un percorso argomentativo parzialmente diverso da quello seguito nella pronuncia impugnata, non configurandosi, in tale ipotesi, una decisione fondata su una “ratio decidendi” autonoma e diversa né sostanziale né processuale (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rilevato che l’ordinanza resa dalla corte distrettuale non costituiva provvedimento a contenuto decisorio che aggiungeva “rationes decidendi”, o argomentazioni logico-giuridiche, ulteriori e diverse rispetto a quelle poste a fondamento della sentenza di prime cure, ha dichiarato inammissibile il ricorso dovendo quest’ultimo essere diretto avverso quest’ultima pronuncia secondo quanto previsto dall’articolo 348-ter, comma 3, cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 19 settembre 2019, n. 23334).

Sentenza|9 febbraio 2022| n. 4220. Ordinanza di inammissibilità dell’appello

Data udienza 14 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Impugnazioni – Ordinanza di inammissibilità dell’appello ex articolo 348 – bis c.p.c. – Ordinanza non impugnabile con ricorso per cassazione – Conferma delle statuizioni di primo grado – Percorso argomentativo parzialmente diverso da quello seguito nella pronuncia impugnata – Irrilevanza – Non configurabilità di una decisione fondata su una “ratio decidendi” autonoma e diversa né sostanziale né processuale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 9518-2017 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 15/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 14/01/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
udito l’Avvocato (OMISSIS), per delega dell’avv. (OMISSIS), per parte controricorrente, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il P.G., nella persona del Sostituto Dott. ALESSANDRO PEPE, il quale ha concluso per l’inammissibilita’, o in subordine per il rigetto, del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 21.3.2011 (OMISSIS) evocava in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari di un fondo confinante con il suo, innanzi il Tribunale di Sulmona, invocando l’accertamento del confine tra i due fondi e la condanna dei convenuti al rilascio della porzione eventualmente occupata.
Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e spiegando a loro volta riconvenzionale per la condanna dell’attrice ad eliminare le opere realizzate sulla loro proprieta’.
Con sentenza n. 157/2016 il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda principale, accertando il confine in coerenza con le conclusioni della C.Testo Unico esperita nel Corso del giudizio e condannando i convenuti al rilascio della porzione da loro occupata.
Interponevano appello (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre spiegava appello incidentale la (OMISSIS), dolendosi della nullita’ della C.Testo Unico ed invocandone la rinnovazione.
Con ordinanza del 15.11.2016 la Corte di Appello di L’Aquila dichiarava inammissibile tanto il gravame principale che quello incidentale.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione, sul presupposto che la stessa integri in effetti una sentenza, (OMISSIS), affidandosi a tre motivi.
Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).
All’udienza del 14 gennaio 2022 la parte controricorrente ha concluso per il rigetto del ricorso, mentre il P.G. ha concluso per l’inammissibilita’, o in subordine per il rigetto, del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 61, 62, 191, 193 e 194 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare la nullita’ della consulenza tecnica esperita in prime cure, in quanto redatta non dall’ausiliario nominato dal giudice, bensi’ da un suo collaboratore non autorizzato.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sull’eccezione di nullita’ della C.T.U., tempestivamente riproposta in seconde cure sub specie di motivo di appello incidentale.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 159, 61, 62, 191, 193 e 194 c.p.c., perche’ la Corte di Appello avrebbe dovuto far derivare, dalla nullita’ della consulenza tecnica, la nullita’ di tutti gli atti successivi, inclusi quelli a contenuto decisorio.
Il ricorso e’ inammissibile.
La Corte di Appello ha ritenuto pienamente condivisibile l’argomentazione del Tribunale ed ha, su questa base, ravvisato l’inammissibilita’ sia dell’appello principale che di quello incidentale. In riferimento a quest’ultimo, in particolare, il giudice di secondo grado afferma che “Il primo giudice ha ben spiegato che non sussiste la nullita’ della c.t.u., una volta che il consulente era stato autorizzato ad avvalersi di un collaboratore; che il c.t.u., dopo essersi avvalso della facolta’, aveva partecipato personalmente al sopralluogo, presenziando e dirigendo le operazioni di rilievo topografico materialmente eseguite dall’ing. (OMISSIS), nel contraddittorio dei consulenti di parte; che la relazione del collaboratore era stata allegata alla c. t. u. ed era stata recepita dal consulente tecnico, dopo averla adeguatamente vagliata” (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato, in principio).
L’ordinanza della Corte distrettuale, dunque, non costituisce – come ritiene erroneamente la parte ricorrente – un provvedimento a contenuto decisorio che aggiunge rationes decidendi, o argomentazioni logico-giuridiche, ulteriori e diverse rispetto a quelle poste a base della sentenza di prime cure. Si tratta, invece, di un’ordinanza di inammissibilita’ che conferma l’argomentato del giudice di prima istanza, il quale a sua volta aveva deciso in coerenza con le risultanze della consulenza tecnica esperita nel corso del giudizio di primo grado.
Il ricorso in Cassazione, di conseguenza, avrebbe dovuto essere diretto avverso la decisione di prime cure, e non invece contro l’ordinanza di inammissibilita’, secondo quanto previsto dall’articolo 348 ter c.p.c., comma 3. Va data, sul punto, continuita’ al principio secondo cui “L’ordinanza di inammissibilita’ dell’appello ex articolo 348 bis c.p.c. non e’ impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, pur se attraverso un percorso argomentativo parzialmente diverso da quello seguito nella pronuncia impugnata, non configurandosi, in tale ipotesi, una decisione fondata su una ratio decidendi autonoma e diversa ne’ sostanziale ne’ processuale” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23334 del 19/09/2019, Rv. 655096).
Di conseguenza, l’impugnazione e’ inammissibile, perche’ diretta avverso l’ordinanza di inammissibilita’ della Corte di Appello, e non invece avverso la sentenza del Tribunale, la quale – peraltro – neppure e’ stata depositata in copia autentica, con conseguente – ed aggiuntivo – profilo di improcedibilita’.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 1.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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