Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 gennaio 2022| n. 2816.
In tema di misure convenienti nell’interesse dei minori, il decreto con cui la corte d’appello dichiari inammissibile il reclamo contro la statuizione del tribunale per i minorenni, che sospenda la responsabilità genitoriale, attiene a un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività e, pertanto, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la declaratoria d’inammissibilità del reclamo proposto nei confronti di un provvedimento provvisorio e non definitivo di sospensione della responsabilità genitoriale).
Ordinanza|31 gennaio 2022| n. 2816. Misure convenienti nell’interesse dei minori
Data udienza 10 dicembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Filiazione – Decreto del giudice di affidamento dei minori ai servizi sociali o quelli adottati nell’interesse del minore – Natura non definitiva – Esclusione della ricorribilità ex art. 111 Costituzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29177-2020 proposto da:
(OMISSIS), padre dei minori (OMISSIS) e (OMISSIS), domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO L’AQUILA;
– intimati –
avverso il decreto n. RG 133/2020 V.G. della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata l’08/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.
Misure convenienti nell’interesse dei minori
RILEVATO
– che e’ proposto ricorso avverso il decreto della Corte d’appello dell’Aquila in data 8 settembre 2020, che ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il decreto provvisorio e non definitivo del Tribunale dei Minorenni della stessa citta’ in data 11 aprile 2020, che aveva sospeso dalla potesta’ genitoriale dell’odierno ricorrente sulla figlia minore;
– che non svolge difese l’intimata;
– che la parte ricorrente ha depositato la memoria di cui all’articolo 380-bis c.p.c..
RITENUTO
– che l’unico motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 3 e 24 Cost., dell’articolo 739 c.p.c., per avere la corte territoriale dichiarato inammissibile il reclamo avverso un provvedimento reputato provvisorio e cautelare, quando invece esso incideva su diritti soggettivi in via definitiva;
– che il ricorso e’ inammissibile;
– che va richiamato il principio (da ultimo, Cass. 10 luglio 2018, n. 18149) secondo cui “Non sono ricorribili per cassazione, neppure ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, i provvedimenti adottati dall’autorita’ giudiziaria nell’interesse del minore, al fine di superare la condotta pregiudizievole del genitore, in quanto revocabili e reclamabili, ma privi di carattere definitivo”;
– che esso e’ stato ancora ribadito, sancendosi che “La decisione con la quale l’autorita’ giudiziaria dispone l’affidamento del minore ai servizi sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l’interesse del minore, di cui all’articolo 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilita’ genitoriale ex articolo 330 c.c.; tale provvedimento ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa e, anche quando non sia previsto un termine finale dell’affidamento, e’ privo del carattere della definitivita’, risultando sempre revocabile e reclamabile, secondo il disposto di cui all’articolo 333 c.c., comma 2, come desumibile pure dalle previsioni generali di cui agli articoli 739 e 742 c.p.c.” (Cass. 10 dicembre 2018, n. 31902);
– che, infatti, soccorre il principio, ancora di recente riaffermato, secondo cui “I provvedimenti limitativi della responsabilita’ genitoriale adottati in via provvisoria nel corso dei giudizi ex articolo 337-bis c.c., non possono essere impugnati con il ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorieta’, poiche’ sprovvisti di attitudine al giudicato rebus sic stantibus, ed anche della definitivita’, in quanto non emessi a conclusione del procedimento, e percio’ suscettibili di essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi anche in assenza di sopravvenienze. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso riguardante la statuizione assunta nel corso di un giudizio ex articolo 337-bis c.c., con la quale, in attesa della relazione di aggiornamento dei servizi sociali, il tribunale aveva disposto, in via provvisoria, l’affidamento esclusivo della minore alla madre, sospendendo le frequentazioni del padre, autorizzato ad effettuare solo visite protette, e prescrivendo percorsi a sostegno della genitorialita’)” (Cass. 13 settembre 2021″ n. 24638);
– che, nella specie, la corte territoriale non ha deciso ai sensi dell’articolo 333 c.c., ma ha inopinatamente declinato la propria potesta’ decisoria, rifiutando di provvedere sul reclamo innanzi ad essa proposto, ai sensi dell’articolo 739 c.p.c.;
– che, peraltro, anche tale questione e’ stata gia’ risolta dalle Sezioni unite, non successivamente smentite, nel senso che non e’ ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto reso in Camera di consiglio dal giudice di secondo grado, che dichiari l’inammissibilita’ del reclamo proposto contro un provvedimento limitativo della potesta’ dei genitori;
– che, invero, la massima sancisce che: “Quando il provvedimento impugnato sia privo dei caratteri della decisorieta’ e definitivita’ in senso sostanziale… il ricorso straordinario per cassazione di cui all’articolo 111 Cost., comma 7, non e’ ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, in quanto la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda puo’ essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo e’ preordinato e, pertanto, non puo’ avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneita’ a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito” (Cass., sez. un., 15 luglio 2003, n. 11026);
– che non occorre provvedere sulle spese di lite.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Da’ atto che sussistono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, ove dovuto il contributo unificato.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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